Art. 28 Pagamento tramite carta di credito 1. Il pagamento, nei casi sottoelencati, potra' essere effettuato con carta di credito per: a) spese di trasporto, vitto e alloggio da sostenersi in occasione di missioni; b) spese di rappresentanza in Italia ed all'estero; c) spese di organizzazione e partecipazione a seminari e a convegni; d) spese da sostenersi in occasione di visite di Stato. 2. Il Presidente, il Vice Presidente, i Ministri, i Sottosegretari, il Segretario generale, nonche' il capo del Dipartimento della protezione civile hanno in dotazione una carta di credito, per l'intero periodo di durata della rispettiva carica. 3. L'assegnazione della carta di credito ad altri soggetti e' disposta con decreto del Segretario generale, nel quale vengono anche indicate le tipologie di spesa consentite. 4. Il capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 3, individua con proprio provvedimento i criteri e le modalita' di assegnazione e di utilizzo delle carte di credito. 5. Al momento della consegna e della restituzione della carta e' redatto apposito verbale. 6. L'assegnatario e' tenuto a: a) utilizzare la carta per le sole spese indicate nel decreto di assegnazione; b) custodire la carta con la massima cautela; c) far pervenire mensilmente, all'ufficio competente per l'ordinazione del pagamento a favore della societa' emittente della carta di credito, un riepilogo dell'utilizzo della carta corredato dalla documentazione giustificativa; d) dare immediata comunicazione all'Autorita' di pubblica sicurezza ed alla societa' emittente, nel caso di smarrimento o sottrazione della carta. 7. Qualora la carta abbia anche funzione di bancomat, le somme prelevate sono utilizzabili solo per il pagamento delle spese previste nel decreto di assegnazione. Dell'effettuazione dei pagamenti in contanti deve essere data comunicazione nell'ambito del riepilogo di cui al comma 6, lettera c). 8. Anche in tal caso deve essere prodotta la documentazione giustificativa dell'utilizzo. 8. Qualora siano effettuati pagamenti di spese non riconducibili alle fattispecie previste, le stesse non potranno gravare sul bilancio della Presidenza. Il responsabile della spesa attivera' le procedure di recupero, dandone comunicazione all'Ufficio. 9. Il Segretario generale, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, provvede a stipulare convenzioni con una o piu' societa' emittenti carte di credito. Le convenzioni riportano: a) la durata; b) l'eventuale costo per il rilascio, per l'utilizzo e per il rinnovo della carta; c) il periodo di validita' della carta; d) la periodicita' dell'invio dell'estratto conto; e) le modalita' relative alla sostituzione della carta in caso di smarrimento o sottrazione; f) la determinazione di soglie massime di credito; g) la previsione per la Presidenza della facolta' di recedere in qualsiasi momento. 10. Con provvedimento del Segretario generale puo' essere disposto, per particolari esigenze, l'utilizzo di carte di credito per il pagamento di spese di funzionamento.