Art. 29 
 
 
         Controllo e collaborazione nelle procedure di spesa 
 
  1. L'Ufficio svolge le funzioni di controllo interno di regolarita'
amministrativa e contabile, secondo quanto previsto  all'art.  2  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Nello svolgimento di tali
funzioni, presta anche  collaborazione  alle  altre  strutture  della
Presidenza   in   materia   di   applicazione   delle    disposizioni
amministrativo-contabili e di svolgimento delle procedure di spesa. 
  2. L'Ufficio verifica la legalita'  degli  atti  di  impegno  e  di
liquidazione e degli ordini di  pagamento.  Procede,  altresi',  alla
validazione degli stessi. 
  3. L'Ufficio restituisce l'atto al responsabile della spesa,  senza
darvi ulteriore corso ove accerti che: 
    a) la spesa eccede lo stanziamento del capitolo; 
    b) la spesa debba essere imputata a un capitolo diverso da quello
indicato; 
    c) la spesa non sia correttamente imputata in base  all'esercizio
di provenienza e a quello di gestione. 
  4. All'infuori dei casi di  cui  al  comma  3,  l'Ufficio,  qualora
ravvisi la non conformita' dell'atto alla  vigente  normativa,  invia
osservazioni motivate al responsabile della spesa, nel termine di  20
giorni dalla sua ricezione. Qualora  il  responsabile  dell'atto  non
condivida le osservazioni, ne da' formale  e  motivata  comunicazione
all'Ufficio che e' tenuto a dar corso al provvedimento, salvo  quanto
previsto al comma 5. 
  5. L'Ufficio, ove nel corso della  verifica  ravvisi  questioni  di
particolare rilevanza, nel  termine  di  10  giorni  dalla  ricezione
dell'atto, ovvero nei dieci giorni successivi  alla  ricezione  della
richiesta di dargli comunque corso, puo' sottoporre la  questione  al
Segretario generale. Questi, ove trattasi di atto  proveniente  dalle
strutture del Segretario  generale,  puo'  disporre  che  l'atto  sia
restituito all'ufficio che l'ha predisposto e che non abbia ulteriore
corso. Se trattasi  di  atto  prodotto  dalle  strutture  affidate  a
Ministri  e  Sottosegretari  puo'  segnalare   le   osservazioni   al
responsabile della spesa, ai fini dell'eventuale riesame. 
  6. L'Ufficio provvede, infine: 
    a) a verificare la regolarita' formale dei provvedimenti  che  le
vigenti disposizioni attribuiscono alla competenza del Presidente  ma
che non investono personale, strutture o bilancio della Presidenza; 
    b) all'esame dei rendiconti dei funzionari delegati,  di  cui  al
Capo IV del presente decreto, fatto salvo quanto  previsto  dall'art.
32, comma 1; 
    c) alla tenuta dei rapporti, per quanto  di  competenza,  tra  la
Presidenza e la Corte dei conti e tra la Presidenza ed  il  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
    d) alle verifiche sulla gestione dei cassieri.