Art. 29 Controllo e collaborazione nelle procedure di spesa 1. L'Ufficio svolge le funzioni di controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile, secondo quanto previsto all'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Nello svolgimento di tali funzioni, presta anche collaborazione alle altre strutture della Presidenza in materia di applicazione delle disposizioni amministrativo-contabili e di svolgimento delle procedure di spesa. 2. L'Ufficio verifica la legalita' degli atti di impegno e di liquidazione e degli ordini di pagamento. Procede, altresi', alla validazione degli stessi. 3. L'Ufficio restituisce l'atto al responsabile della spesa, senza darvi ulteriore corso ove accerti che: a) la spesa eccede lo stanziamento del capitolo; b) la spesa debba essere imputata a un capitolo diverso da quello indicato; c) la spesa non sia correttamente imputata in base all'esercizio di provenienza e a quello di gestione. 4. All'infuori dei casi di cui al comma 3, l'Ufficio, qualora ravvisi la non conformita' dell'atto alla vigente normativa, invia osservazioni motivate al responsabile della spesa, nel termine di 20 giorni dalla sua ricezione. Qualora il responsabile dell'atto non condivida le osservazioni, ne da' formale e motivata comunicazione all'Ufficio che e' tenuto a dar corso al provvedimento, salvo quanto previsto al comma 5. 5. L'Ufficio, ove nel corso della verifica ravvisi questioni di particolare rilevanza, nel termine di 10 giorni dalla ricezione dell'atto, ovvero nei dieci giorni successivi alla ricezione della richiesta di dargli comunque corso, puo' sottoporre la questione al Segretario generale. Questi, ove trattasi di atto proveniente dalle strutture del Segretario generale, puo' disporre che l'atto sia restituito all'ufficio che l'ha predisposto e che non abbia ulteriore corso. Se trattasi di atto prodotto dalle strutture affidate a Ministri e Sottosegretari puo' segnalare le osservazioni al responsabile della spesa, ai fini dell'eventuale riesame. 6. L'Ufficio provvede, infine: a) a verificare la regolarita' formale dei provvedimenti che le vigenti disposizioni attribuiscono alla competenza del Presidente ma che non investono personale, strutture o bilancio della Presidenza; b) all'esame dei rendiconti dei funzionari delegati, di cui al Capo IV del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 1; c) alla tenuta dei rapporti, per quanto di competenza, tra la Presidenza e la Corte dei conti e tra la Presidenza ed il Ministero dell'economia e delle finanze; d) alle verifiche sulla gestione dei cassieri.