Art. 34 Inventari dei beni 1. I beni mobili sono presi in carico dai consegnatari secondo le rispettive competenze, mediante iscrizione negli appositi registri previsti dal decreto del Segretario generale di cui all'art. 33, comma 2. 2. Le iscrizioni dei beni nei registri e le relative operazioni di scarico avvengono mediante l'emissione di appositi buoni di carico e scarico. 3. Gli inventari sono tenuti su evidenze informatiche e contengono le seguenti indicazioni: a) la denominazione e la descrizione dei beni secondo la loro natura e specie; b) l'anno ed il titolo di acquisizione; c) il luogo in cui si trovano; d) il valore. 4. Il valore iniziale dei beni mobili e' determinato dal prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti ad altro titolo. I beni acquisiti mediante il ricorso alla procedura in economia in amministrazione diretta sono inseriti in inventario al prezzo di costo dei materiali e del lavoro impiegati per la realizzazione del singolo manufatto. 5. Gli inventari sono costantemente aggiornati dal competente consegnatario e sono chiusi al termine di ciascun anno finanziario. 6. I consegnatari provvedono al rinnovo degli inventari almeno ogni cinque anni e previa ricognizione dei beni.