Art. 34 
 
 
                         Inventari dei beni 
 
  1. I beni mobili sono presi in carico dai consegnatari  secondo  le
rispettive competenze, mediante iscrizione  negli  appositi  registri
previsti dal decreto del Segretario  generale  di  cui  all'art.  33,
comma 2. 
  2. Le iscrizioni dei beni nei registri e le relative operazioni  di
scarico avvengono mediante l'emissione di appositi buoni di carico  e
scarico. 
  3. Gli inventari sono tenuti su evidenze informatiche e  contengono
le seguenti indicazioni: 
    a) la denominazione e la descrizione dei  beni  secondo  la  loro
natura e specie; 
    b) l'anno ed il titolo di acquisizione; 
    c) il luogo in cui si trovano; 
    d) il valore. 
  4. Il valore iniziale dei beni mobili e' determinato dal prezzo  di
acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni  pervenuti
ad altro titolo. I beni acquisiti mediante il ricorso alla  procedura
in economia in amministrazione diretta sono inseriti in inventario al
prezzo  di  costo  dei  materiali  e  del  lavoro  impiegati  per  la
realizzazione del singolo manufatto. 
  5. Gli  inventari  sono  costantemente  aggiornati  dal  competente
consegnatario e sono chiusi al termine di ciascun anno finanziario. 
  6. I consegnatari provvedono al rinnovo degli inventari almeno ogni
cinque anni e previa ricognizione dei beni.