Art. 37 
 
 
                    Sostituzione dei consegnatari 
 
  1. In caso di sostituzione dei consegnatari, del passaggio dei beni
e' redatto apposito verbale sottoscritto anche dal rappresentante del
Dipartimento interessato e  da  un  rappresentante  dell'Ufficio.  Il
passaggio  tiene  conto  della  materiale   ricognizione   dei   beni
risultanti dall'inventario e dalla altre scritture previste. 
  2. Della avvenuta consegna viene compilato verbale in  cui  si  da'
atto anche dell'eseguita ricognizione dei beni.