Art. 37 Sostituzione dei consegnatari 1. In caso di sostituzione dei consegnatari, del passaggio dei beni e' redatto apposito verbale sottoscritto anche dal rappresentante del Dipartimento interessato e da un rappresentante dell'Ufficio. Il passaggio tiene conto della materiale ricognizione dei beni risultanti dall'inventario e dalla altre scritture previste. 2. Della avvenuta consegna viene compilato verbale in cui si da' atto anche dell'eseguita ricognizione dei beni.