Art. 38 Dichiarazione di fuori uso 1. L'autorizzazione al fuori uso, su richiesta del consegnatario, e' disposta dal capo del relativo Dipartimento, previa deliberazione di una commissione permanente da lui nominata. Ove necessario, la commissione puo' essere integrata da tecnici di altre amministrazioni dello Stato. I componenti permangono in carica un triennio e non possono essere immediatamente confermati. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi e' disposta con deliberazione del capo Dipartimento competente. 2. La delibera di cui al comma 1 accerta anche l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni a carico dei responsabili ed e' portata a conoscenza del consegnatario al fine della redazione del verbale di scarico. Il capo del Dipartimento per le risorse strumentali, ovvero i capi di Dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari, vigila sul conseguente aggiornamento dell'inventario. 3. Non sono consentite cessioni a titolo gratuito o a valore simbolico a persone fisiche. 4. I beni dichiarati fuori uso, dopo il discarico dagli inventari, possono essere devoluti alla Croce Rossa Italiana, ad altri enti assistenziali o di protezione civile, iscritti negli appositi registri, nonche' alle istituzioni scolastiche, oppure inviati allo smaltimento in apposita discarica, nel rispetto delle vigenti normative in materia.