Art. 38 
 
 
                     Dichiarazione di fuori uso 
 
  1. L'autorizzazione al fuori uso, su richiesta  del  consegnatario,
e' disposta dal capo del relativo Dipartimento, previa  deliberazione
di una commissione permanente da lui  nominata.  Ove  necessario,  la
commissione puo' essere integrata da tecnici di altre amministrazioni
dello Stato. I componenti permangono in  carica  un  triennio  e  non
possono essere  immediatamente  confermati.  La  cancellazione  dagli
inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita,  cessione  o  altri
motivi  e'  disposta  con   deliberazione   del   capo   Dipartimento
competente. 
  2. La delibera di cui al comma 1 accerta anche l'eventuale  obbligo
di reintegro o di risarcimento dei danni a carico dei responsabili ed
e' portata a conoscenza del consegnatario al fine della redazione del
verbale  di  scarico.  Il  capo  del  Dipartimento  per  le   risorse
strumentali, ovvero i capi di  Dipartimenti  affidati  a  Ministri  o
Sottosegretari, vigila sul conseguente aggiornamento dell'inventario. 
  3. Non sono consentite  cessioni  a  titolo  gratuito  o  a  valore
simbolico a persone fisiche. 
  4. I beni dichiarati fuori uso, dopo il discarico dagli  inventari,
possono essere devoluti alla Croce  Rossa  Italiana,  ad  altri  enti
assistenziali  o  di  protezione  civile,  iscritti  negli   appositi
registri, nonche' alle istituzioni scolastiche, oppure  inviati  allo
smaltimento  in  apposita  discarica,  nel  rispetto  delle   vigenti
normative in materia.