Art. 49 
 
 
        Prestazioni acquisibili con le procedure in economia 
 
  1. Con le procedure in economia  si  possono  effettuare,  entro  i
limiti di importo stabiliti dalla vigente  normativa  in  materia  di
appalti pubblici, tutti i lavori ed acquisire tutti i  servizi  e  le
forniture,  ad  eccezione  di  quelli  relativi  alla  progettazione,
occorrenti per il normale  funzionamento  e  per  lo  svolgimento  di
attivita' istituzionali degli uffici della Presidenza. 
  2. Nessuna acquisizione di lavori, servizi o forniture puo'  essere
artificiosamente frazionata. 
  3. Le motivazioni che hanno determinato il ricorso  alla  procedura
in  economia  devono  essere   specificate   nel   relativo   decreto
autorizzativo del pagamento.