Art. 49 Prestazioni acquisibili con le procedure in economia 1. Con le procedure in economia si possono effettuare, entro i limiti di importo stabiliti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, tutti i lavori ed acquisire tutti i servizi e le forniture, ad eccezione di quelli relativi alla progettazione, occorrenti per il normale funzionamento e per lo svolgimento di attivita' istituzionali degli uffici della Presidenza. 2. Nessuna acquisizione di lavori, servizi o forniture puo' essere artificiosamente frazionata. 3. Le motivazioni che hanno determinato il ricorso alla procedura in economia devono essere specificate nel relativo decreto autorizzativo del pagamento.