Art. 9 
 
 
                        Bilancio pluriennale 
 
  1. Il bilancio pluriennale e' elaborato, in termini di competenza e
di cassa, con  le  stesse  modalita'  di  cui  all'art.  6.  Esso  si
riferisce ad un periodo non inferiore a tre anni e  viene  aggiornato
annualmente. 
  2.  Il  bilancio  pluriennale  non  forma  oggetto   di   specifica
approvazione e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate  e
ad eseguire le spese.