Art. 9 Bilancio pluriennale 1. Il bilancio pluriennale e' elaborato, in termini di competenza e di cassa, con le stesse modalita' di cui all'art. 6. Esso si riferisce ad un periodo non inferiore a tre anni e viene aggiornato annualmente. 2. Il bilancio pluriennale non forma oggetto di specifica approvazione e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese.