Art. 5 
 
  - Le vincite sono accreditate dal  Punto  Vendita  a  Distanza  sul
conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'articolo 7
del decreto dirigenziale del 28  settembre  2006,  e  possono  essere
riscosse con le modalita' previste dal contratto di  conto  di  gioco
sottoscritto dal giocatore, di cui al  decreto  direttoriale  del  21
marzo 2006. 
  - Il codice univoco della giocata  e  il  relativo  esito  vincente
devono risultare  registrati  nel  sistema  informatico  di  Lotterie
Nazionali S.r.l., e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i
diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.