Art. 6 Condizioni per l'indennizzabilita' dell'infortunio 1. L'indennizzo e' corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. L'influenza che l'infortunio puo' aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. 2. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennita' per invalidita' permanente e' liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fatto salvo quanto previsto per gli atleti disabili dall'art. 17. 3. In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purche' avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva - indetta dalla Federazione Sportiva Nazionale o a cui partecipi la Societa' Sportiva previa approvazione da parte della Federazione di appartenenza per la quale il soggetto assicurato risulti tesserato - iscritta nei calendari ufficiali ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa e' dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell'infortunio.