Art. 7 Condizioni Generali di Servizio 1. Il Fornitore del servizio universale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, previa approvazione dell'Autorita' di regolamentazione del settore postale, adegua le Condizioni generali di servizio alle previsioni contenute nel presente decreto entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.