Art. 7 
 
 
                   Condizioni Generali di Servizio 
 
  1. Il Fornitore del servizio universale,  ai  sensi  dell'art.  22,
comma 2, del decreto legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,  previa
approvazione dell'Autorita' di regolamentazione del settore  postale,
adegua le Condizioni generali di servizio alle  previsioni  contenute
nel presente decreto entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.