LA CONFERENZA PERMANENTE 
               per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
             e le province autonome di Trento e Bolzano 
 
  Nella odierna seduta del 18 novembre 2010; 
  Visti gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma  1  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa  Conferenza
il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni,  in
attuazione  del  principio  di  leale  collaborazione,  al  fine   di
coordinare  l'esercizio  delle  rispettive  competenze   e   svolgere
attivita' di interesse comune; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco, trasferendo ad essa,
fra l'altro, le competenze in materia di rilascio dell'autorizzazione
in commercio dei medicinali e  di  classificazione  degli  stessi  ai
sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
  Vista la nota in data 21 ottobre 2010, con la  quale  il  Ministero
della salute ha inviato la proposta di Accordo in oggetto; 
  Vista la lettera in data 5 novembre 2010 con la quale  la  proposta
di Accordo di cui trattasi e' stata trasmessa alle regioni e province
autonome; 
  Vista la lettera  in  data  15  novembre  2010,  con  la  quale  Il
Ministero della salute ha inviato una nuova versione  della  proposta
di accordo in parola; 
  Vista la nota in data 15 novembre 2010 con  la  quale  la  predetta
nuova versione e' stata diramata alle regioni e province autonome; 
  Vista la nota in data 16 novembre 2010, con la quale  il  Ministero
della salute  ha  trasmesso  un  documento  concernente  l'«allegato»
(Elenco ricognitivo  dei  farmaci  di  cui  la  CTS  ha  riconosciuto
l'innovativita') alla proposta di Accordo in parola; 
  Considerato che, con lettera in data 16 novembre 2010, il  predetto
documento e' stato portato a  conoscenza  delle  regioni  e  province
autonome; 
  Rilevato che, nel corso dell'odierna seduta, il rappresentante  del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  ha  espresso  il  proprio
assenso condizionato  all'inserimento  nelle  premesse  del  presente
Accordo della seguente frase: «Premesso che l'attuazione del presente
Accordo attiene esclusivamente ad aspetti procedurali e pertanto  non
comporta effetti peggiorativi sugli equilibri di bilancio regionale»; 
  Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del  Governo  e
dei presidenti delle regioni e delle province autonome 
  Sancisce accordo tra il Governo, le regioni e le province  autonome
di Trento e Bolzano nei seguenti termini; 
  Premesso che: 
    al Ministero della  salute  e'  stato  segnalato,  anche  per  il
tramite  di  interrogazioni  parlamentari,  che  in   taluni   ambiti
regionali i  farmaci  innovativi  sono  messi  a  disposizione  degli
assistiti con un certo ritardo rispetto alle determinazioni dell'AIFA
che autorizzano l'immissione in commercio di  tali  medicinali  e  li
inseriscono fra i farmaci erogabili dal Servizio sanitario nazionale; 
    la questione non riguarda i medicinali  ai  quali  gli  assistiti
hanno accesso mediante la rete delle farmacie aperte al pubblico,  ma
farmaci che, in considerazione della delicatezza  del  loro  impiego,
sono classificati, al momento della loro registrazione, come  di  uso
ospedaliero; 
    una certa variabilita' circa  l'effettiva  messa  a  disposizione
degli assistiti del S.s.n di un medicinale  di  nuova  immissione  in
commercio puo' non creare significativi problemi di  salute  pubblica
quando il  farmaco,  per  composizione  e  indicazioni  terapeutiche,
costituisce soltanto un'ulteriore alternativa per soddisfare esigenze
sanitarie gia' idoneamente coperte da altri medicinali,  mentre  puo'
incidere negativamente sull'uniformita'  dei  livelli  essenziali  di
assistenza  quando  si   tratti   di   medicinale   che   abbia   una
«innovativita'» riconosciuta o potenziale, secondo i criteri adottati
dall'AIFA in sede di concessione dell'autorizzazione; 
    si ritiene, pertanto, necessario individuare procedure  condivise
per l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri regionali e
per le modalita' di entrata in vigore delle determinazioni  regionali
sulla messa a disposizione degli assistiti di farmaci  innovativi  di
nuova immissione in commercio; 
    l'attuazione  del  presente  Accordo  attiene  esclusivamente  ad
aspetti procedurali e  pertanto  non  comporta  effetti  peggiorativi
sugli equilibri di bilancio regionale; 
 
                          Si conviene che: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
assicurano che da parte  degli  ospedali  siano  immediatamente  resi
disponibili agli assistiti, anche senza il  formale  inserimento  dei
prodotti  nei  prontuari   terapeutici   ospedalieri   regionali,   i
medicinali che,  a  giudizio  della  Commissione  tecnico-scientifica
dell'AIFA, possiedono il requisito  della  innovativita'  terapeutica
«importante»,   ovvero   innovativita'   terapeutica    «potenziale»,
individuata secondo i criteri predefiniti dalla medesima commissione.
I farmaci di cui al  presente  comma,  sono  inseriti  in  un  elenco
aggiornato periodicamente dall'AIFA. In fase di prima applicazione si
fa riferimento all'elenco allegato A, parte integrante  del  presente
accordo. 
  2. Qualora successivamente l'AIFA autorizzi un  farmaco  che  possa
costituire  alternativa  terapeutica  rispetto  a  quella   contenuta
nell'elenco di cui al comma precedente, la stessa Agenzia provvedera'
ad inserirlo in una sezione apposita dell'elenco medesimo. In  questo
caso, le Regioni sono tenute a garantire la disponibilita' di  almeno
uno tra i farmaci terapeuticamente alternativi contenuti  nell'elenco
o nella sezione aggiuntiva. 
  3.  Fermo  restando  il  disposto  del  comma   1,   le   procedure
amministrative  per  l'   inserimento   nei   prontuari   terapeutici
ospedalieri regionali dei farmaci aventi i  richiamati  requisiti  di
innovativita' devono essere concluse entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore  del  provvedimento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco.