Art. 2 
 
  1.  La  regione  o  la  provincia  autonoma  che,  sulla  base   di
approfondite  valutazioni  tecniche,  ritenga   che   un   medicinale
innovativo di cui al comma 1 dell'art. 1, non abbia i  requisiti  per
essere erogato agli assistiti dal Servizio sanitario  nazionale  alle
condizioni stabilite dall'Agenzia italiana del farmaco,  comunica  le
proprie  valutazioni  alla  stessa  Agenzia  e,  per  conoscenza,  al
Ministero della salute (Direzioni generali dei farmaci e  dispositivi
medici e dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di
sistema). 
  2. Dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'Agenzia
italiana  del  farmaco  pone  la   questione   all'attenzione   della
successiva  riunione  della  CTS.  In  apposita   riunione,   con   i
rappresentanti della regione o provincia autonoma che ha  inviato  la
comunicazione e i  rappresentanti  delle  altre  Regioni  e  Province
autonome e con la partecipazione dei  rappresentanti  dei  competenti
uffici ministeriali,  l'AIFA  verifica  le  controdeduzioni  proposte
dalle Regioni circa le condizioni di erogabilita' del farmaco. 
  3.  Successivamente,  l'Agenzia   italiana   del   farmaco   adotta
determinazione di eventuale revisione delle proprie decisioni  tenuto
conto  dei  risultati  delle  consultazioni  con  le  regioni.   Tale
determinazione si applica su tutto il territorio nazionale.