Art. 3 
 
  1. Per i medicinali diversi da  quelli  di  cui  ai  commi  1  e  2
dell'art. 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
uniformano i propri comportamenti  a  quanto  previsto  dal  presente
articolo. 
  2. Le Regioni e le  Provincie  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono ad  un  aggiornamento  almeno  semestrale  del  Prontuario
Terapeutico  Ospedaliero  o  di  ogni  altra  analoga  determinazione
regionale, trasmettendone copia all'AIFA. 
  3. Viene  istituito  un  «Tavolo  permanente  di  monitoraggio  dei
prontuari  terapeutici  ospedalieri  regionali»,   presso   l'Agenzia
italiana del farmaco, al quale partecipano, oltre  ai  rappresentanti
dell'Agenzia, rappresentanti di tutte le  Regioni  e  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti direzioni generali
del Ministero della salute, al fine di provvede a fornire  periodiche
indicazioni e linee guida per  l'omogeneizzazione  e  l'aggiornamento
dei Prontuari Terapeutici Ospedalieri Regionali. 
    Roma, 18 novembre 2010 
 
                                                 Il Presidente: Fitto 
 
Il segretario: Siniscalchi