IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191; 
  VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del  Lavoro,  della
Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Calabria  (22.04.2009),
Toscana   (16.04.2009),   Emilia   Romagna    (16.04.2009),    Puglia
(16.04.2009),  Marche  (23.04.2009),  Piemonte  (22.04.2009),   Lazio
(16.04.2009)  e  Veneto  (16.04.2009)   che   stabiliscono   che   il
trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore  e'
integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di
politica attiva del lavoro in misura pari  al  30%  del  sostegno  al
reddito e posto a carico del FSE-POR; 
  VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, in  data  16.04.2010,  relativo
alla societa' CORA' DOMENICO & FIGLI SPA, per la quale sussistono  le
condizioni previste dalla  normativa  sopra  citata,  ai  fini  della
concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,
in deroga alla vigente normativa, per il periodo  dal  11.05.2010  al
10.05.2011; 
  VISTI gli assensi  delle  Regioni  Calabria  (07.04.2010),  Toscana
(11.06.2010),  Emilia  Romagna  (09.04.2010),  Puglia   (16.04.2010),
Marche (11.06.20 10), Piemonte  (07.05.2010),  Lazio  (05.07.2010)  e
Veneto (04.05.2010) che  si  sono  assunte  l'impegno  all'erogazione
della propria quota parte del sostegno al  reddito  (30%)  che  sara'
concesso in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  societa'  CORA'
DOMENICO & FIGLI SPA, in conformita' agli accordi siglati  presso  il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; 
  VISTA l'istanza di concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda  CORA'  DOMENICO  &  FIGLI  SPA,  per  il  periodo   dal
11.05.2010 al 10.05.2011, in  favore  di  un  numero  massimo  di  43
lavoratori, in forza presso gli stabilimenti di  Altavilla  Vicentina
(VI), Lecce (LE), Osimo (AN), Rivalta - Tortona  (AL),  Collesalvetti
(LI), Crespellano (BO), Roma (RM) e Montalto Uffugo (CS); 
  VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico  del  fondo
per l'occupazione di cui all'art.1,  comma  7  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n.148,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni -  previsto  dall'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
  RITENUTO, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                            D E C R E T A 
 
                               ART. 1 
 
  Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23  dicembre
2009,  n.  191,  e'  autorizzata  la  concessione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,   definito   nell'accordo
intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali
in data 16.04.2010, per il periodo dal 11.05.20 10 al 10.05.2011,  in
favore di un  numero  massimo  di  43  lavoratori,  dipendenti  dalla
societa' CORA' DOMENICO & FIGLI SPA, in forza presso gli stabilimenti
di: 
• Altavilla Vicentina (VI) - 19 lavoratori; 
• Lecce (LE) - 2 lavoratori; 
• Osimo (AN) - 3 lavoratori; 
• Rivalta - Tortona (AL) - 6 lavoratori; 
• Collesalvetti (LI) - 4 lavoratori; 
• Crespellano (BO) - 3 lavoratori; 
• Roma (RM) - 2 lavoratori; 
• Montalto Uffugo (CS) - 4 lavoratori. 
  La contrazione dell'orario di lavoro sara' effettuata: 
• fino ad un massimo dei 2/3 per il periodo che va dal 11/05/2010  al
  31/05/2010; 
• al 100% per il periodo dal 01/06/2010 al 30/04/2011; 
• fino ad un massimo di 1/3 per il periodo che va dal  01/05/2011  al
  10/05/2011; 
  Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata: 
• l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al  reddito
  spettante al lavoratore, calcolato secondo  la  vigente  normativa,
  per il periodo dal 11/05/2010 al  10/05/2011,  (ad  esclusione  dei
  lavoratori della Regione Piemonte per il periodo dal 01/01/2011  al
  10/05/2011); 
• l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito
  spettante al lavoratore, calcolato secondo  la  vigente  normativa,
  limitatamente ai lavoratori della Regione Piemonte, per il  periodo
  dal 01/01/2011 al 10/05/2011; 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale
(ad esclusione dei lavoratori della Regione Piemonte per  il  periodo
dal 01/01/2011 al 10/05/2011). 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo        complessivo         di         euro         735.677,16
(settecentotrentacinquemilaseicentosettantasette/16). 
  Matricola: 9105808359 / 9106744900 
  Pagamento diretto: SI