IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Calabria (22.04.2009), Toscana (16.04.2009), Emilia Romagna (16.04.2009), Puglia (16.04.2009), Marche (23.04.2009), Piemonte (22.04.2009), Lazio (16.04.2009) e Veneto (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR; VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 16.04.2010, relativo alla societa' CORA' DOMENICO & FIGLI SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 11.05.2010 al 10.05.2011; VISTI gli assensi delle Regioni Calabria (07.04.2010), Toscana (11.06.2010), Emilia Romagna (09.04.2010), Puglia (16.04.2010), Marche (11.06.20 10), Piemonte (07.05.2010), Lazio (05.07.2010) e Veneto (04.05.2010) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' CORA' DOMENICO & FIGLI SPA, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda CORA' DOMENICO & FIGLI SPA, per il periodo dal 11.05.2010 al 10.05.2011, in favore di un numero massimo di 43 lavoratori, in forza presso gli stabilimenti di Altavilla Vicentina (VI), Lecce (LE), Osimo (AN), Rivalta - Tortona (AL), Collesalvetti (LI), Crespellano (BO), Roma (RM) e Montalto Uffugo (CS); VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati; D E C R E T A ART. 1 Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 16.04.2010, per il periodo dal 11.05.20 10 al 10.05.2011, in favore di un numero massimo di 43 lavoratori, dipendenti dalla societa' CORA' DOMENICO & FIGLI SPA, in forza presso gli stabilimenti di: • Altavilla Vicentina (VI) - 19 lavoratori; • Lecce (LE) - 2 lavoratori; • Osimo (AN) - 3 lavoratori; • Rivalta - Tortona (AL) - 6 lavoratori; • Collesalvetti (LI) - 4 lavoratori; • Crespellano (BO) - 3 lavoratori; • Roma (RM) - 2 lavoratori; • Montalto Uffugo (CS) - 4 lavoratori. La contrazione dell'orario di lavoro sara' effettuata: • fino ad un massimo dei 2/3 per il periodo che va dal 11/05/2010 al 31/05/2010; • al 100% per il periodo dal 01/06/2010 al 30/04/2011; • fino ad un massimo di 1/3 per il periodo che va dal 01/05/2011 al 10/05/2011; Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata: • l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, per il periodo dal 11/05/2010 al 10/05/2011, (ad esclusione dei lavoratori della Regione Piemonte per il periodo dal 01/01/2011 al 10/05/2011); • l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori della Regione Piemonte, per il periodo dal 01/01/2011 al 10/05/2011; Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale (ad esclusione dei lavoratori della Regione Piemonte per il periodo dal 01/01/2011 al 10/05/2011). Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 735.677,16 (settecentotrentacinquemilaseicentosettantasette/16). Matricola: 9105808359 / 9106744900 Pagamento diretto: SI