Art. 4 
 
Rappresentanza all'interno del consorzio  per  lo  svolgimento  delle
  funzioni di cui al comma 4 dell'art. 17 del decreto legislativo  n.
  61 dell'8 aprile 2010. 
 
  1. I consorzi riconosciuti  ai  sensi  del  precedente  art.  3  ed
incaricati con decreto ministeriale a svolgere le funzioni di cui  al
comma 1 dell'art. 17, che intendono esercitare nei confronti di tutti
i  soggetti  viticoltori,  vinificatori  ed   imbottigliatori   della
denominazione sottoposti al sistema di controllo della  DOP  o  della
IGP le funzioni di cui al comma 4 del citato art. 17  sono  tenuti  a
dimostrare la rappresentativita' nella compagine sociale di almeno il
40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione di competenza
dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della  relativa  DOP  o
IGP calcolato sulla base del quantitativo  certificato  negli  ultimi
due anni, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1 comma 2. 
  2. Nel caso in cui le funzioni erga omnes siano  esercitate  da  un
Consorzio di  tutela  di  piu'  denominazioni,  cosi'  come  previsto
dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n.  61  dell'8  aprile
2010, la percentuale di rappresentanza negli  organi  sociali,  cosi'
come individuata al precedente comma 1 deve sussistere  per  ciascuna
denominazione protetta per la quale il consorzio e' incaricato.