Art. 4 Rappresentanza all'interno del consorzio per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010. 1. I consorzi riconosciuti ai sensi del precedente art. 3 ed incaricati con decreto ministeriale a svolgere le funzioni di cui al comma 1 dell'art. 17, che intendono esercitare nei confronti di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo della DOP o della IGP le funzioni di cui al comma 4 del citato art. 17 sono tenuti a dimostrare la rappresentativita' nella compagine sociale di almeno il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione di competenza dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della relativa DOP o IGP calcolato sulla base del quantitativo certificato negli ultimi due anni, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1 comma 2. 2. Nel caso in cui le funzioni erga omnes siano esercitate da un Consorzio di tutela di piu' denominazioni, cosi' come previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010, la percentuale di rappresentanza negli organi sociali, cosi' come individuata al precedente comma 1 deve sussistere per ciascuna denominazione protetta per la quale il consorzio e' incaricato.