Art. 5 Gestione delle attivita' erga omnes 1. Le attivita' di cui all'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 sono svolte dai consorzi di tutela incaricati nel rispetto dei principi e delle modalita' di seguito indicate. 2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 10 del decreto legislativo n. 61/2008, ed al fine di salvaguardare e tutelare la qualita' del prodotto DOP o IGP, i consorzi di tutela formulano alle regioni proposte relative all'attuazione di politiche di governo dell'offerta. 3. La denominazione e' tutelata ai sensi dell'art. 118-quaterdecies del Reg. (CE) 1234/2007 ed il Consorzio di tutela incaricato puo' esercitare e promuovere ogni azione avanti a qualsiasi organo e qualsiasi giurisdizione, sia nazionale che internazionale, per la tutela e la salvaguardia della denominazione. 4. L'attivita' di vigilanza e' svolta dai consorzi di tutela in collaborazione e sotto il coordinamento dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari attraverso la definizione di un programma di vigilanza elaborato annualmente. Le predette attivita' consistono: a) nella verifica che le produzioni tutelate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari di produzione. Tali attivita' di verifica sono espletate solo successivamente all'avvenuta certificazione; b) nella vigilanza sui prodotti similari, prodotti e/o commercializzati sul territorio dell'Unione europea che, con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualita' specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni DOP e IGP. 5. I consorzi di tutela in nessun modo possono effettuare attivita' di verifica sugli organismi di controllo ne' possono svolgere attivita' di controllo sulle produzioni. 6. Il coordinamento delle attivita' di cui al comma 4 e' affidato all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari territorialmente competente per ogni singola DOP o IGP. 7. Nell'ipotesi in cui l'area di produzione della DOP o IGP ricada su un territorio di competenza di piu' uffici periferici dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, l'ufficio competente al coordinamento dell'attivita' di vigilanza di cui al comma 4 e' quello competente per il territorio ove il consorzio di tutela ha la sede legale. 8. Il programma di vigilanza da effettuarsi sulle singole DOP o IGP di al precedente comma 4, elaborato dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente ed i consorzi di tutela deve contenere i seguenti elementi: a) modalita' e numero delle visite ispettive da effettuare; b) numero dei campioni da prelevare in rapporto al volume della singola produzione oggetto di vigilanza; c) vigilanza da espletare sulle produzioni similari; d) laboratori accreditati ove effettuare le analisi dei campioni prelevati; e) modalita' di rendicontazione. 9. Il programma di vigilanza, elaborato secondo le indicazioni di cui al comma precedente, e' predisposto secondo le linee guida che verranno impartite dall'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari ed e' trasmesso a cura dell'ufficio periferico alla Direzione generale della prevenzione e repressione frodi del medesimo Ispettorato che, previa approvazione, provvedera' ad inviarlo per opportuna conoscenza alla regione o provincia autonoma interessata e al Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita'. 10. I consorzi di tutela trasmettono annualmente un rendiconto dell'attivita' svolta al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, che lo invia alla Direzione generale della prevenzione e repressione frodi del medesimo Ispettorato e alla regione o provincia autonoma interessata. 11. La regione o provincia autonoma interessata comunica all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari eventuali proposte o osservazioni sull'attivita' svolta dal consorzio. 12. I consorzi di tutela informano tempestivamente il competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari in merito alle operazioni non pianificate a norma del precedente comma 8, nonche' sulle segnalazioni ricevute in ordine ad eventuali violazioni concernenti la tutela e la salvaguardia delle produzioni dei vini DOP e IGP. 13. Qualora dalla vigilanza sulla commercializzazione dovesse emergere l'esigenza di effettuare verifiche nelle fasi di produzione, vinificazione e confezionamento, il consorzio e' tenuto ad informare il competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari. Nell'organizzazione della conseguente attivita' di vigilanza della denominazione, il direttore dell'ufficio periferico competente - sempre nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 5 - puo' avvalersi anche degli agenti vigilatori dei consorzi. 14. Le attivita' di cui al comma 8 possono essere svolte dagli agenti vigilatori dei consorzi di tutela dei vini DOP ed IGP ai quali puo' essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza. 15. Le procedure per il riconoscimento della qualifica di agente vigilatore vengono attivate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita'. 16. I campioni prelevati dagli agenti vigilatori di cui al comma 13 vengono analizzati dai laboratori individuati ai sensi del comma 8, lettera d). 17. Il costo delle analisi dei campioni, prelevati dai consorzi di tutela nell'ambito della loro collaborazione all'attivita' di vigilanza, grava sui bilanci dei medesimi consorzi.