Art. 5 
 
 
                 Gestione delle attivita' erga omnes 
 
  1.  Le  attivita'  di  cui  all'art.  17,  comma  4,  del   decreto
legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010  sono  svolte  dai  consorzi  di
tutela incaricati nel rispetto dei  principi  e  delle  modalita'  di
seguito indicate. 
  2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 10  del  decreto
legislativo n. 61/2008, ed al fine di  salvaguardare  e  tutelare  la
qualita' del prodotto DOP o IGP, i consorzi di tutela formulano  alle
regioni proposte relative  all'attuazione  di  politiche  di  governo
dell'offerta. 
  3. La denominazione e' tutelata ai sensi dell'art. 118-quaterdecies
del Reg. (CE) 1234/2007 ed il Consorzio  di  tutela  incaricato  puo'
esercitare e promuovere ogni  azione  avanti  a  qualsiasi  organo  e
qualsiasi giurisdizione, sia nazionale  che  internazionale,  per  la
tutela e la salvaguardia della denominazione. 
  4. L'attivita' di vigilanza e' svolta dai  consorzi  di  tutela  in
collaborazione e sotto il coordinamento dell'Ispettorato centrale per
la  tutela  della  qualita'  e   repressione   frodi   dei   prodotti
agro-alimentari  attraverso  la  definizione  di  un   programma   di
vigilanza elaborato annualmente. Le predette attivita' consistono: 
  a)  nella  verifica  che  le  produzioni  tutelate  rispondano   ai
requisiti previsti dai disciplinari di produzione. Tali attivita'  di
verifica   sono   espletate   solo    successivamente    all'avvenuta
certificazione; 
  b)  nella   vigilanza   sui   prodotti   similari,   prodotti   e/o
commercializzati sul territorio dell'Unione europea  che,  con  false
indicazioni  sull'origine,  la  specie,  la  natura  e  le   qualita'
specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare  confusione  nei
consumatori e recare danno alle produzioni DOP e IGP. 
  5. I consorzi di tutela in nessun modo possono effettuare attivita'
di  verifica  sugli  organismi  di  controllo  ne'  possono  svolgere
attivita' di controllo sulle produzioni. 
  6. Il coordinamento delle attivita' di cui al comma 4  e'  affidato
all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la tutela  della
qualita'   e   repressione   frodi   dei   prodotti   agro-alimentari
territorialmente competente per ogni singola DOP o IGP. 
  7. Nell'ipotesi in cui l'area di produzione della DOP o IGP  ricada
su  un  territorio  di   competenza   di   piu'   uffici   periferici
dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e  repressione
frodi  dei  prodotti   agro-alimentari,   l'ufficio   competente   al
coordinamento dell'attivita' di vigilanza di cui al comma 4 e' quello
competente per il territorio ove il consorzio di tutela  ha  la  sede
legale. 
  8. Il programma di vigilanza da effettuarsi sulle singole DOP o IGP
di  al  precedente  comma  4,   elaborato   dall'ufficio   periferico
dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e  repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari competente ed i consorzi di tutela
deve contenere i seguenti elementi: 
  a) modalita' e numero delle visite ispettive da effettuare; 
  b) numero dei campioni da prelevare in  rapporto  al  volume  della
singola produzione oggetto di vigilanza; 
  c) vigilanza da espletare sulle produzioni similari; 
  d) laboratori accreditati ove effettuare le  analisi  dei  campioni
prelevati; 
  e) modalita' di rendicontazione. 
  9. Il programma di vigilanza, elaborato secondo le  indicazioni  di
cui al comma precedente, e' predisposto secondo le  linee  guida  che
verranno impartite dall'Ispettorato  centrale  per  la  tutela  della
qualita' e repressione  frodi  dei  prodotti  agro-alimentari  ed  e'
trasmesso a cura  dell'ufficio  periferico  alla  Direzione  generale
della prevenzione e repressione frodi del medesimo  Ispettorato  che,
previa approvazione, provvedera' ad inviarlo per opportuna conoscenza
alla regione o provincia autonoma interessata e al Dipartimento delle
politiche competitive del mondo rurale e della qualita'  -  Direzione
generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita'. 
  10. I consorzi di  tutela  trasmettono  annualmente  un  rendiconto
dell'attivita'    svolta    al    competente    ufficio    periferico
dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e  repressione
frodi dei prodotti  agro-alimentari,  che  lo  invia  alla  Direzione
generale  della  prevenzione  e  repressione   frodi   del   medesimo
Ispettorato e alla regione o provincia autonoma interessata. 
  11.  La  regione  o   provincia   autonoma   interessata   comunica
all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la tutela  della
qualita' e repressione frodi dei prodotti  agro-alimentari  eventuali
proposte o osservazioni sull'attivita' svolta dal consorzio. 
  12. I consorzi di tutela informano  tempestivamente  il  competente
ufficio periferico dell'Ispettorato  centrale  per  la  tutela  della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari  in  merito
alle operazioni non pianificate  a  norma  del  precedente  comma  8,
nonche' sulle segnalazioni ricevute in ordine ad eventuali violazioni
concernenti la tutela e la salvaguardia delle produzioni dei vini DOP
e IGP. 
  13.  Qualora  dalla  vigilanza  sulla  commercializzazione  dovesse
emergere l'esigenza di effettuare verifiche nelle fasi di produzione,
vinificazione e confezionamento, il consorzio e' tenuto ad  informare
il competente ufficio periferico  dell'Ispettorato  centrale  per  la
tutela   della   qualita'   e   repressione   frodi   dei    prodotti
agro-alimentari. Nell'organizzazione della conseguente  attivita'  di
vigilanza della denominazione, il direttore  dell'ufficio  periferico
competente - sempre nel rispetto di quanto  previsto  dal  precedente
comma 5 - puo' avvalersi anche degli agenti vigilatori dei consorzi. 
  14. Le attivita' di cui al comma  8  possono  essere  svolte  dagli
agenti vigilatori dei consorzi di tutela dei vini DOP ed IGP ai quali
puo' essere attribuita nei modi e nelle forme di legge  la  qualifica
di agente di pubblica sicurezza. 
  15. Le procedure per il riconoscimento della  qualifica  di  agente
vigilatore vengono attivate dal Ministero delle politiche agricole  e
forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita' - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e
della qualita'. 
  16. I campioni prelevati dagli agenti vigilatori di cui al comma 13
vengono analizzati dai laboratori individuati ai sensi del  comma  8,
lettera d). 
  17. Il costo delle analisi dei campioni, prelevati dai consorzi  di
tutela  nell'ambito  della  loro  collaborazione   all'attivita'   di
vigilanza, grava sui bilanci dei medesimi consorzi.