Art. 8 
 
 
Ripartizione dei costi relativi alle funzioni  di  cui  all'art.  17,
             comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 
 
  1. I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al  comma
1 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010  sono
ripartiti esclusivamente tra i soci del consorzio. 
  2. La quota da porre a carico di ciascuna categoria  della  filiera
(viticoltori,  vinificatori  ed  imbottigliatori)  e'  stabilita  dal
consiglio di amministrazione e commisurata alla quantita' di prodotto
DOP o IGP (uva, vino denunciato, vino  imbottigliato)  sottoposto  al
sistema  di  controllo  nella  campagna  vendemmiale   immediatamente
precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi.