Art. 8 Ripartizione dei costi relativi alle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 1. I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 sono ripartiti esclusivamente tra i soci del consorzio. 2. La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera (viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori) e' stabilita dal consiglio di amministrazione e commisurata alla quantita' di prodotto DOP o IGP (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi.