Art. 9 Ripartizione dei costi relativi alle attivita' erga omnes 1. I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni erga omnes di cui all'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 sono determinati dal consiglio di amministrazione e sono posti a carico di tutti i soci del consorzio e di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui al decreto legislativo n. 61/2010, anche se non appartenenti al consorzio. 2. I contributi di cui al precedente comma 1 sono costituiti da tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori sulla base della quantita' di prodotto DOP o IGP (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. 3. I contributi di cui al presente articolo devono essere riportati in bilancio in conti separati.