Art. 9 
 
 
      Ripartizione dei costi relativi alle attivita' erga omnes 
 
  1. I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni  erga  omnes  di
cui all'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile
2010 sono determinati dal consiglio di amministrazione e sono posti a
carico  di  tutti  i  soci  del  consorzio  e  di  tutti  i  soggetti
viticoltori,  vinificatori  ed  imbottigliatori  della  denominazione
sottoposti al sistema di controllo di cui al decreto  legislativo  n.
61/2010, anche se non appartenenti al consorzio. 
  2. I contributi di cui al precedente comma  1  sono  costituiti  da
tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti  imponibili
viticoltori,  vinificatori  ed  imbottigliatori  sulla   base   della
quantita'  di  prodotto  DOP  o  IGP  (uva,  vino  denunciato,   vino
imbottigliato) sottoposto al  sistema  di  controllo  nella  campagna
vendemmiale  immediatamente  precedente  l'anno  nel  quale   vengono
attribuiti i costi. 
  3. I contributi di cui al presente articolo devono essere riportati
in bilancio in conti separati.