Art. 2 
 
  1. I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio  dei
medicinali di cui all'art. 1 sono tenuti, entro  il  termine  di  180
giorni  a   decorrere   dall'entrata   in   vigore   della   presente
determinazione, ad adeguare il riassunto  delle  caratteristiche  del
prodotto e il foglio illustrativo secondo gli standard, e a  redigere
le etichette esterne e interne secondo la normativa vigente. 
  2.  Per  l'adeguamento  del  riassunto  delle  caratteristiche  del
prodotto e del foglio illustrativo di  cui  al  precedente  comma,  i
titolari delle  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  devono
inserire i propri dati sensibili nei campi indicati con  le  diciture
«nome ditta» e «da completare a cura del titolare di AIC».