Art. 6 
 
  1. Decorsi 90 giorni dalla data di deposito della documentazione di
cui agli articoli precedenti, in assenza di  comunicazioni  da  parte
dell'Ufficio  valutazione  e  autorizzazione,  il   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e  le  etichette
si intendono autorizzati. 
  2. Il mancato rispetto delle  condizioni  previste  dalla  presente
determinazione    comporta    l'applicazione    delle    disposizioni
sanzionatorie previste dalla normativa vigente  ed,  in  particolare,
dagli artt. 141 e 148, commi 5 e 6, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219.