(Allegato-art. 8)
                               ART. 8. 
                           LAVORO NOTTURNO 
 
    Quando le operazioni di facchinaggio si svolgono durante  le  ore
notturne, le tariffe di cui ai precedenti art. 1 e 2  debbono  essere
maggiorate del 40 % (quaranta per cento), fatto  salvo  le  eventuali
diverse previsioni del CCNL applicato e del successivo  art.  12  del
presente Decreto.