Art. 10 Verifica esecuzione programmi 1. Il Ministero puo' imporre particolari prescrizioni sia all'atto del conferimento che successivamente per la tutela del giacimento qualora dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal presente disciplinare e dai decreti direttoriali di cui all'art. 13, comma 4, derivi pregiudizio al giacimento stesso.