Art. 10 
 
 
                    Verifica esecuzione programmi 
 
  1. Il Ministero puo' imporre particolari prescrizioni sia  all'atto
del conferimento che successivamente per  la  tutela  del  giacimento
qualora dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza  di
tutti gli obblighi imposti dal presente disciplinare  e  dai  decreti
direttoriali di cui all'art.  13,  comma  4,  derivi  pregiudizio  al
giacimento stesso.