Art. 13 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il presente disciplinare di cui al titolo III,  che  sostituisce
il disciplinare tipo approvato con  decreto  ministeriale  26  agosto
2005, si applica alle concessioni di stoccaggio vigenti  a  decorrere
dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2.  Sono  abrogati:  il  decreto  del  Ministero  delle   attivita'
produttive 26 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222
del 23 settembre 2005, il decreto del Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 2001, n. 97 ed il  decreto  del  Ministero  delle
attivita' produttive  3  novembre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 22 novembre 2005, n. 272. 
  3. Avverso gli atti definitivi del Ministero previsti dal  presente
decreto e' ammesso ricorso in via giurisdizionale o, in  alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
  4. Con decreti direttoriali della Direzione generale delle  risorse
minerarie ed energetiche sono  disposte  le  procedure  operative  di
attuazione della presente disciplina e le  modalita'  di  svolgimento
delle attivita' di stoccaggio e di controllo. 
 
    Roma, 21 gennaio 2011 
 
                                                  Il Ministro: Romani