Art. 13 Disposizioni finali 1. Il presente disciplinare di cui al titolo III, che sostituisce il disciplinare tipo approvato con decreto ministeriale 26 agosto 2005, si applica alle concessioni di stoccaggio vigenti a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Sono abrogati: il decreto del Ministero delle attivita' produttive 26 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2001, n. 97 ed il decreto del Ministero delle attivita' produttive 3 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2005, n. 272. 3. Avverso gli atti definitivi del Ministero previsti dal presente decreto e' ammesso ricorso in via giurisdizionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato. 4. Con decreti direttoriali della Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche sono disposte le procedure operative di attuazione della presente disciplina e le modalita' di svolgimento delle attivita' di stoccaggio e di controllo. Roma, 21 gennaio 2011 Il Ministro: Romani