Art. 8 
 
 
                          Pubblica utilita' 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma  1,  del  decreto
legislativo n. 164/2000, le opere necessarie per lo stoccaggio di gas
naturale sono dichiarate di pubblica utilita' ai  sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche ed
integrazioni.