(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
  Linee Guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies  del  decreto
legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n.
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  Premessa 
  Il presente documento contiene indicazioni e  orientamenti  per  la
realizzazione di organici raccordi tra i percorsi quinquennali  degli
Istituti Professionali come riordinati dal  D.P.R.  n.  87/2010  e  i
percorsi  di  Istruzione  e  formazione  professionale,  di   seguito
denominati percorsi di "IeFP", cosi' disciplinati: 
    -   nella   fase   transitoria,   dal   decreto   del    Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  adottato   di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  il  15
giugno 2010, con il quale e' stato  recepito  l'Accordo  in  sede  di
Conferenza Stato Regioni 29 aprile 2010, a  norma  dell'articolo  27,
comma 2, del decreto legislativo n. 226/2005,  riguardante  il  primo
anno di attuazione dei percorsi di IeFP finalizzati al  conseguimento
di qualifiche, di  durata  triennale,  e  diplomi  professionali,  di
durata quadriennale; 
    - a regime, dal Capo III del decreto legislativo  n.  226/2005  e
dai relativi provvedimenti attuativi, ivi previsti. 
 
  Capo I - FINALITA' ED AMBITI 
 
  I raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali
e i percorsi di IeFP sono finalizzati a: 
    a)   sostenere   e   garantire   l'organicita'   sul   territorio
dell'offerta dei percorsi a carattere professionale del secondo ciclo
del sistema educativo di istruzione e formazione,  nel  rispetto  dei
diversi ordinamenti e della programmazione regionale dell'offerta, in
rapporto ai fabbisogni professionali ed alle specifiche  connotazioni
del mercato del lavoro; 
    b) prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa,
assicurando anche la reversibilita' delle scelte degli studenti; 
    c) facilitare i passaggi tra i sistemi formativi ed il  reciproco
riconoscimento dei crediti e dei titoli; 
    d) offrire la possibilita' ai  giovani  in  possesso  di  Diploma
Professionale  di  tecnico  di  accedere  all'Universita',   all'Alta
Formazione Artistica Musicale e  Coreutica  (AFAM)  e  agli  Istituti
Tecnici Superiori  (ITS),  previa  frequenza  di  un  apposito  corso
annuale e superamento degli esami di Stato ai sensi dell'articolo 15,
comma 6, D.Lgs. n. 226/05; 
    e) facilitare e sostenere forme  di  organizzazione  territoriale
dell'offerta del secondo ciclo di istruzione e formazione, attraverso
raccordi tra l'istruzione e l'istruzione e formazione professionale e
tra queste ed il sistema universitario e di formazione terziaria; 
    f) garantire un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse. 
  I raccordi si sviluppano lungo  l'intero  quinquennio  del  secondo
ciclo e riguardano i seguenti ambiti: 
    a) l'offerta sussidiaria degli  istituti  professionali,  nonche'
interventi e attivita' specifiche di integrazione, anche a  carattere
territoriale,  tra  gli  Istituti  Professionali  e  le   Istituzioni
formative del sistema di IeFP; 
    b) il corso annuale per l' accesso  all'universita',  all'AFAM  e
agli ITS ; 
    c) le misure di accompagnamento per favorire  il  dialogo  tra  i
sistemi formativi e il collegamento  tra  i  percorsi  di  IeFP  e  i
percorsi  di  Istruzione  Professionale,  anche   in   relazione   ai
fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dal territorio. 
 
  Capo II - OFFERTA SUSSIDIARIA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI 
 
  1. Sussidiarieta' e programmazione regionale dell'offerta 
    1.1. Gli Istituti Professionali possono svolgere,  in  regime  di
sussidiarieta', a norma dell'articolo  2,  comma  3,  del  D.P.R.  n.
87/2010 e nel rispetto delle competenze esclusive delle  Regioni,  un
ruolo integrativo e complementare nei  confronti  dell'offerta  delle
istituzioni formative del sistema di IeFP di  cui  al  Capo  III  del
D.lgs. n. 226/2005. 
    1.2.  L'offerta  sussidiaria  degli  Istituti  Professionali   e'
finalizzata  all'integrazione,  ampliamento  e  differenziazione  dei
percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e  specificita'
territoriali, per assicurare il diritto degli  studenti  in  possesso
del titolo conclusivo del primo ciclo di  accedere  ai  percorsi  del
secondo ciclo sia nell'istruzione secondaria superiore sia in  quelli
del sistema di IeFP. 
    1.3.  Ciascuna  Regione  stabilisce,  nell'ambito  della  propria
programmazione dell'offerta formativa e nel  rispetto  dell'autonomia
delle Istituzioni  scolastiche,  i  percorsi  di  IeFP  di  cui  agli
articoli 17 e 18 del D.lgs. n. 226/05 che gli Istituti  Professionali
possono erogare in regime sussidiario. 
    1.4. Gli Istituti Professionali realizzano i percorsi di IeFP  in
via sussidiaria, nel  rispetto  di  quanto  previsto  in  materia  di
assolvimento dell'obbligo di  istruzione  (D.M.  n.  139/2007)  e  di
relativa certificazione (D.M. n. 9/2010). 
    1.5. Il repertorio di  cui  all'articolo  1,  comma  1-quinquies,
della legge n. 40/07, che le Regioni considerano ai fini  di  cui  al
punto  2,  e'  costituito  dai  percorsi  di  Qualifica   e   Diploma
Professionale, riferiti  alle  figure  professionali  e  ai  relativi
standard formativi minimi di cui agli articoli 17 e 18 del D.lgs.  n.
226/05. 
  2. Tipologie dell'offerta sussidiaria 
    2.1. Allo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo di  organici
raccordi tra i percorsi degli  Istituti  Professionali  e  quelli  di
IeFP, si assumono, con  riferimento  all'articolo  2,  comma  3,  del
citato D.P.R. n. 87/2010, le seguenti tipologie  di  riferimento  per
l'erogazione dell'offerta sussidiaria di IeFP finalizzata al rilascio
dei titoli di Qualifica e di Diploma professionale di cui al Capo III
del Decreto legislativo n. 226 /2005. 
    2.2. Tipologia A - Offerta sussidiaria integrativa 
  Gli studenti  iscritti  ai  percorsi  quinquennali  degli  Istituti
Professionali finalizzati all'acquisizione dei Diplomi di  Istruzione
professionale possono conseguire, al termine del terzo anno, anche  i
titoli di Qualifica professionale indicati nell'allegata tabella  1),
in  relazione  all'indirizzo  di  studio  frequentato,   validi   per
l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione. A
tal fine, nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, i  competenti
Consigli di classe organizzano i curricoli, nella loro autonomia,  in
modo da  consentire,  agli  studenti  interessati,  la  contemporanea
prosecuzione dei percorsi  quinquennali,  nel  rispetto  delle  norme
contenute nel D.P.R.  n.  122/09  in  materia  di  valutazione  degli
alunni. 
  Per la predisposizione dell'offerta  sussidiaria  integrativa,  gli
Istituti  Professionali  utilizzano  le  quote  di  autonomia  e   di
flessibilita' di cui all'articolo 5, comma 3, lettere  a)  e  c)  del
D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei seguenti criteri e nei limiti delle
risorse disponibili, con particolare riferimento al punto 4: 
      - personalizzazione dei percorsi, in  rapporto  alle  categorie
degli studenti destinatari e a specifici fabbisogni formativi; 
      - caratterizzazione dell'offerta sul  territorio,  in  rapporto
alle esigenze formative del mondo del lavoro; 
      - determinazione  qualitativa  dell'organico  in  relazione  ai
profili formativi e professionali di riferimento,  nel  rispetto  dei
vincoli di finanza pubblica; 
      -   eventuale    completamento/arricchimento    dei    percorsi
dell'Istruzione professionale in rapporto all'ordinamento  regionale,
sulla base di specifiche previsioni  ed  interventi  a  carico  delle
Regioni, sempreche' previsto negli accordi  territoriali  di  cui  al
Capo VII, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
      -  riferimento  all'ordinamento  statale  e  raccordo  con   la
specifica disciplina regionale del sistema di IeFP. 
  Tipologia B - Offerta sussidiaria complementare 
  Gli studenti possono conseguire i titoli  di  Qualifica  e  Diploma
Professionale presso gli Istituti Professionali. 
  A tal fine, gli Istituti Professionali attivano classi che assumono
gli standard formativi e  la  regolamentazione  dell'ordinamento  dei
percorsi di IeFP, determinati da ciascuna Regione  nel  rispetto  dei
livelli essenziali di cui al Capo  III  del  decreto  legislativo  n.
226/2005,  ferma  restando  l'invarianza  della  spesa  rispetto   ai
percorsi  ordinari  degli  istituti  professionali   secondo   quanto
previsto al punto 4. 
  3. Esami finali e certificazione 
    3.1. Gli esami conclusivi dei percorsi di cui alle tipologie A  e
B  per  il  conseguimento  dei  titoli   di   Qualifica   e   Diploma
professionale si svolgono sulla base della  specifica  disciplina  di
ciascuna  Regione  nel  rispetto   dei   livelli   essenziali   delle
prestazioni di cui all' art. 17, con particolare riferimento al comma
2, e all'art. 20 del Capo III del D.lgs. n. 226/2005. 
  4. Determinazione degli organici 
    4.1  L'utilizzo  delle   dotazioni   organiche   degli   istituti
professionali  per  la  realizzazione  di  percorsi  in   regime   di
sussidiarieta' e' riferito agli ambiti di  cui  all'allegata  tabella
2). 
    4.2 La realizzazione dell'offerta  sussidiaria  dei  percorsi  di
IeFP da parte degli istituti professionali  avviene  nel  limite  del
numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale
statale,  definito  sulla  base  della  normativa  vigente  e   delle
previsioni del Piano programmatico di cui all'articolo  64,  comma  4
della Legge n. 133/08 e dei  conseguenti  regolamenti  attuativi;  in
nessun  caso  la  dotazione  organica   complessiva   potra'   essere
incrementata in conseguenza dell'attivazione dell'offerta sussidiaria
dei percorsi di IeFP. 
    4.3 Le classi iniziali degli istituti professionali di Stato  che
attivano anche l'offerta sussidiaria di  IeFP  si  costituiscono  con
riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti  ai  percorsi
di istruzione professionale,  comprensivi  di  quelli  che  intendono
conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP, sulla  base  dei
criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 81 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della  scuola,  ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto- legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133". In nessun caso la presenza dell'offerta di IeFP puo' comportare
la costituzione di un numero di classi e di posti superiore  rispetto
a quello derivante dall'applicazione del  criterio  prima  descritto.
L'organico dell'istituzione scolastica e' determinato sulla base  del
numero delle classi  istituite  e  del  relativo  quadro  orario  del
percorso di studio attivato, compreso quello dei percorsi di IeFP. 
    4.4 L'organico assegnato alle classi  di  IeFP  non  puo'  essere
maggiore  di  quello  attribuito  per  ogni  classe   di   Istruzione
professionale.  Nel  caso  di  percorsi  realizzati  con   forme   di
integrazione con le Istituzioni formative accreditate dalle Regioni a
norma del Capo III del D.Lgs. n. 226/2005 e, nella fase  transitoria,
con le strutture formative accreditate di cui al punto V del Capo VII
della presente intesa, l'organico assegnato corrisponde alle  ore  di
formazione effettivamente erogate dall'Istituzione scolastica. 
    4.5 Le classi ad ordinamento IeFP (Tipologia  B)  attivate  negli
istituti   professionali   hanno   una    composizione    qualitativa
dell'organico docente e tecnico coerente con gli  standard  formativi
dei percorsi di IeFP definito dalla programmazione di istituto, sulla
base dell' allegata Tabella 2), concernente la corrispondenza tra gli
ambiti formativi  dei  percorsi  e  le  classi  di  abilitazione  dei
docenti. Per le tipologie A e B, le  classi  hanno  una  composizione
qualitativa dell'organico docente e tecnico coerente con gli standard
formativi  dei   percorsi   di   IeFP,   utilizzando   le   modalita'
organizzative di cui all'articolo 5, comma 3, del D.P.R. n.  87/2010.
A tal fine, il MIUR provvede  alla  codifica  dei  percorsi  di  IeFP
nonche' all'adeguamento dei sistemi informativi in modo da consentire
la  determinazione  qualitativa  dell'organico   sulla   base   della
programmazione della singola scuola. Nel caso di maggiore  fabbisogno
di  personale  rispetto  alle  dotazioni  organiche  assegnate   alle
istituzioni scolastiche nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  al
precedente punto 2), le risorse saranno fornite dalle  Regioni  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    4.6 L'organico  assegnato  agli  istituti  professionali  per  le
classi di IeFP non e' separato;  l'attribuzione  del  personale  alle
classi di IeFP e' effettuata  dal  Dirigente  scolastico  nell'ambito
delle procedure ordinarie che riguardano la generalita' delle  classi
dell'istituzione scolastica, nel rispetto dell'articolo 7,  comma  2,
lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994. 
 
  Capo III - CORSO ANNUALE PER L'ACCESSO ALL'ESAME DI STATO 
 
  1. I raccordi oggetto della presente intesa sono finalizzati  anche
a creare le condizioni in base alle quali i giovani  in  possesso  di
diploma professionale di tecnico possano sostenere l'esame  di  Stato
utile  ai  fini  dell'accesso  all'Universita',  all'Alta  formazione
artistica, musicale e coreutica, e agli istituti  tecnici  superiori,
previa frequenza di apposito corso annuale ai sensi dell'articolo 15,
comma 6, del D.lgs. n. 226/2005. 
  2. Nelle more della piena attuazione della disposizione legislativa
richiamata al punto 1 e con riferimento  alla  normativa  vigente  in
materia di esami di  Stato  conclusivi  dei  percorsi  di  istruzione
professionale,  le  Regioni,  d'intesa  con  gli  Uffici   scolastici
regionali, possono definire, nell'ambito degli  accordi  territoriali
di  cui  al  Capo  VII,  forme   di   collaborazione   tra   Istituti
Professionali   ed   Istituzioni    formative,    finalizzate    alla
realizzazione dei corsi annuali per l'accesso all'esame di Stato, nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
  3. Nell'ambito degli accordi di cui al punto 2, sono  definiti  gli
standard formativi e di erogazione del corso  annuale,  le  modalita'
attuative, le Istituzioni che erogano l'offerta,  i  criteri  per  la
determinazione dei crediti scolastici e formativi, nel rispetto delle
norme contenute nell'ordinanza ministeriale concernente le istruzioni
e le modalita' organizzative per lo svolgimento degli esami di  Stato
conclusivi dei corsi di studio di Istruzione secondaria di II  grado,
con particolare riferimento a quanto di seguito indicato: 
      a) la coerenza dei risultati di apprendimento del corso annuale
con i  profili  in  esito  ai  percorsi  quinquennali  di  Istruzione
professionale di indirizzo corrispondente; 
      b) l'ammissione all'esame degli  alunni  che  hanno  conseguito
almeno la sufficienza in ciascuna delle discipline o in ciascuno  dei
gruppi di  discipline  insegnate  nel  corso  annuale,  valutate  con
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento  vigente  e  un
voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo  6,  comma
1, D.P.R. n.122/2009), a seguito di scrutino  finale  effettuato  dal
competente  Consiglio  di  classe  dell'Istituto  Professionale  sede
dell'esame di Stato sulla base di idonea documentazione fornita dalla
Istituzione formativa che ha erogato il corso; 
      c) la determinazione del  credito  scolastico  (comprensivo  di
eventuale credito  formativo)  nella  misura  massima  di  25  punti,
secondo le modalita' previste dalla tabella A), allegata  al  decreto
del Ministro  della  Pubblica  Istruzione  n.  42/2007,  in  base  al
punteggio dei titoli di Qualifica e Diploma professionale relativi al
terzo e al quarto anno e alla media dei voti conseguiti  in  sede  di
scrutinio finale in ciascuna  delle  discipline  o  in  ciascuno  dei
gruppi di discipline insegnate nel corso annuale; 
      d) la predisposizione, da parte dell'Istituzione formativa  che
ha  erogato  il  corso,  di  un  apposito  documento  in  cui   siano
evidenziati  i  criteri   ed   i   contenuti   della   programmazione
curriculare, nonche' ogni altro elemento  ritenuto  significativo  ai
fini dello scrutinio di ammissione e dello svolgimento degli esami. 
  4.  Nelle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  fino   alla
definizione delle intese di cui all'art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 87
del 2010 continuano ad applicarsi le modalita' di  transizione  dalla
IeFP alla Istruzione secondaria superiore  previste  dalla  normativa
vigente. 
 
  Capo IV - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER I RACCORDI TRA I SISTEMI 
 
  1. Le misure di  accompagnamento  per  i  raccordi  tra  i  sistemi
formativi, che il MIUR e le Regioni possono promuovere  e  sostenere,
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, riguardano: 
    a) la prevenzione e il contrasto della dispersione  scolastica  e
formativa nonche' l'agevolazione dei  passaggi  degli  alunni  tra  i
sistemi, anche per assicurare la reversibilita'  delle  scelte  degli
studenti, attraverso iniziative finalizzate all'armonizzazione  degli
ordinamenti dell'Istruzione Professionale  e  del  sistema  di  IeFP,
concernenti in particolare: 
      -  le  iniziative  programmate  dalle  Istituzioni  scolastiche
nell'ambito della propria autonomia, anche in rete con le Istituzioni
formative, per l'applicazione delle linee guida per il  passaggio  al
nuovo ordinamento di cui alla direttiva del Ministro dell'Istruzione,
dell'Universita'  e  della  Ricerca  n.  65/2010,  a  partire   dalla
declinazione in competenze, abilita' e conoscenze  dei  risultati  di
apprendimento, ai sensi dell'articolo  5,  comma  1,  lett.  a),  del
D.P.R. n. 87/2010; 
      -  la  definizione  di   ambiti   di   equivalenza   formativa,
concernenti gli  esiti  di  apprendimento,  tra  ambiti  disciplinari
dell'Istruzione professionale ed aree formative dell'IeFP. 
    b) la collaborazione, anche attraverso forme di integrazione  tra
Istituzioni scolastiche e formative, riguardanti, in particolare,  la
realizzazione di: 
      - tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in  relazione
alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi; 
      - laboratori, anche a carattere territoriale, per  lo  sviluppo
ed il recupero degli apprendimenti; 
      - interventi territoriali di orientamento; 
      - azioni,  anche  sperimentali,  di  sostegno  ai  processi  di
riconoscimento  dei  crediti  formativi   e   di   valorizzazione   e
certificazione delle competenze. 
 
  Capo  V  -  ASPETTI   FINANZIARI   E   CONTRATTAZIONE   INTEGRATIVA
TERRITORIALE 
 
  1. L'erogazione dell'offerta sussidiaria di cui al Capo II da parte
degli Istituti Professionali non comporta  oneri  aggiuntivi  per  lo
Stato. 
  2. Le risorse previste dalla normativa vigente statale e  dal  CCNL
per il Fondo di Istituto e per ogni  altra  attivita'  del  personale
docente  avente  carattere  strumentale  o  di  supporto,  necessaria
all'erogazione  del  servizio  scolastico  ed  eccedente  le  ore  di
insegnamento, sono attribuite agli Istituti Professionali  anche  per
le classi ove si realizza l'offerta sussidiaria di IeFP, secondo  gli
stessi parametri delle classi ad ordinamento statale. 
  3. Gli oneri per corso annuale di cui al Capo  III  sono  a  carico
delle Regioni. 
  4. Gli oneri relativi  al  presidente  di  commissione,  ai  membri
esterni ed agli  esperti  degli  esami  di  Qualifica  e  di  Diploma
professionale di tecnico sono a carico delle Regioni. 
  5. In relazione all'offerta sussidiaria la parte pubblica,  sentite
le Regioni, opera nel rispetto delle norme contrattuali previste  dal
Contratto Collettivo Nazionale riferito al personale della scuola, in
relazione ai soggetti ed agli ambiti della contrattazione decentrata,
e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
  Capo VI - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 
  1. I percorsi di IeFP erogati  dagli  Istituti  Professionali  sono
oggetto di monitoraggio e  valutazione,  anche  ai  fini  della  loro
innovazione permanente, da parte del MIUR, del MLPS e  delle  Regioni
che possono avvalersi, per le relative azioni,  della  collaborazione
dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema  Educativo  di
Istruzione e Formazione (I.N.VAL.S.I.), dell'Agenzia Nazionale per lo
Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (A.N.S.A.S.) e  dell'Istituto  per
lo   Sviluppo   della   Formazione   Professionale   dei   Lavoratori
(I.S.F.O.L.), secondo quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  in
relazione  al  ruolo  istituzionale  di  ciascuno  di  essi  e  senza
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Nell'ambito della valutazione dei percorsi del sistema  di  IeFP
di  secondo  ciclo,  i  risultati  di  apprendimento   dei   percorsi
dell'offerta sussidiaria sono oggetto  di  valutazione  periodica  da
parte Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo  di
Istruzione e Formazione (I.N.VAL.S.I.), in accordo  con  le  Regioni,
che ne cura anche la pubblicizzazione degli esiti. 
 
  Capo VII - PRIMA ATTUAZIONE 
 
  1. La prima attuazione delle linee guida di cui sopra  si  realizza
nell'ambito di accordi  territoriali  tra  le  singole  Regioni  e  i
competenti Uffici scolastici regionali, che indicano le modalita'  di
raccordo  tra  i  risultati  di  apprendimento  dell'ordinamento  dei
percorsi  di  istruzione  professionale  e  quelli   di   IeFP,   con
riferimento anche alle misure di accompagnamento di cui al  Capo  IV,
nonche' l'utilizzazione delle risorse disponibili  nel  rispetto  dei
vincoli di finanza pubblica. 
  2. Al fine di rendere univoca e trasparente l'offerta formativa per
gli studenti  e  le  loro  famiglie  al  momento  dell'iscrizione  ai
percorsi del secondo ciclo, dall'anno 2011-12 ha  termine  il  regime
surrogatorio di cui all'articolo 27, comma 7 del D.Lgs. n. 226/05  ed
all'articolo 8, comma 5 del D.P.R. n. 87/2010. 
  3. A conclusione dei percorsi avviati  nell'annualita'  2010-11  in
regime surrogatorio, gli Istituti Professionali rilasceranno i titoli
di Qualifica del  previgente  ordinamento,  correlati  ai  titoli  di
Istruzione e Formazione Professionale di cui all'Accordo  siglato  in
Conferenza Stato Regioni in data 29 aprile 2010  e  relativo  Decreto
Interministeriale  15  giugno  2010,  in  base  a   quanto   indicato
nell'allegata tabella 3). 
  4. Nelle more  della  piena  attuazione  delle  previsioni  di  cui
all'articolo 18, del D.Lgs. n. 226/05,  i  percorsi  di  Qualifica  e
Diploma Professionale si riferiscono alle figure professionali ed  ai
relativi  standard  formativi   minimi   delle   competenze   tecnico
professionali di cui all' Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni
29 aprile 2010, recepito con Decreto Interministeriale 15 giugno 2010
sopra citato. 
  5. Nella fase di prima attuazione e,  comunque,  sino  al  completo
recepimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui  al  Capo
III del D.Lgs n. 226/05 da parte delle Regioni  nell'esercizio  delle
loro  competenze  legislative  esclusive  in  materia  di  IeFP,  per
istituzioni formative si intendono le strutture formative accreditate
dalle Regioni per il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione,
ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo  di  istruzione  di  cui  al
regolamento emanato dal Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07,
ai sensi dell'Intesa in  Conferenza  Stato  Regioni  20  marzo  2008,
richiamata con il predetto Decreto Interministeriale 15 giugno 2010. 
  6. Nelle  more  della  definizione  delle  corrispondenze  e  delle
modalita' di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi  del
sistema di Istruzione e i crediti acquisiti nei percorsi di  IeFP  ai
sensi dell'articolo  1,  comma  10,  del  D.Lgs  226/05,  le  Regioni
favoriscono  e  promuovono  interventi  finalizzati  a  garantire   i
raccordi tra i percorsi degli istituti di istruzione professionale  e
quelli di IeFP, facilitando i reciproci passaggi ed il riconoscimento
dei crediti formativi e dei titoli, in applicazione  dell'Accordo  in
sede di Conferenza Stato-Regioni 28 ottobre 2004, nel rispetto  delle
norme vigenti in materia di istruzione. 
  7. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
Bolzano provvedono alla prima attuazione delle presenti  linee  guida
nell'ambito delle competenze  ad  esse  spettanti  ai  sensi  Statuto
speciale,  delle  relative  norme  di  attuazione  e  secondo  quanto
disposto dai relativi ordinamenti. 
  8. Le disposizioni delle presenti linee guida  si  applicano  anche
alle scuole con  lingua  di  insegnamento  slovena,  fatte  salve  le
modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici
ordinamenti di tali scuole.