Allegato A Linee Guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 Premessa Il presente documento contiene indicazioni e orientamenti per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali come riordinati dal D.P.R. n. 87/2010 e i percorsi di Istruzione e formazione professionale, di seguito denominati percorsi di "IeFP", cosi' disciplinati: - nella fase transitoria, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 15 giugno 2010, con il quale e' stato recepito l'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni 29 aprile 2010, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/2005, riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di IeFP finalizzati al conseguimento di qualifiche, di durata triennale, e diplomi professionali, di durata quadriennale; - a regime, dal Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 e dai relativi provvedimenti attuativi, ivi previsti. Capo I - FINALITA' ED AMBITI I raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali e i percorsi di IeFP sono finalizzati a: a) sostenere e garantire l'organicita' sul territorio dell'offerta dei percorsi a carattere professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, nel rispetto dei diversi ordinamenti e della programmazione regionale dell'offerta, in rapporto ai fabbisogni professionali ed alle specifiche connotazioni del mercato del lavoro; b) prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, assicurando anche la reversibilita' delle scelte degli studenti; c) facilitare i passaggi tra i sistemi formativi ed il reciproco riconoscimento dei crediti e dei titoli; d) offrire la possibilita' ai giovani in possesso di Diploma Professionale di tecnico di accedere all'Universita', all'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) e agli Istituti Tecnici Superiori (ITS), previa frequenza di un apposito corso annuale e superamento degli esami di Stato ai sensi dell'articolo 15, comma 6, D.Lgs. n. 226/05; e) facilitare e sostenere forme di organizzazione territoriale dell'offerta del secondo ciclo di istruzione e formazione, attraverso raccordi tra l'istruzione e l'istruzione e formazione professionale e tra queste ed il sistema universitario e di formazione terziaria; f) garantire un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse. I raccordi si sviluppano lungo l'intero quinquennio del secondo ciclo e riguardano i seguenti ambiti: a) l'offerta sussidiaria degli istituti professionali, nonche' interventi e attivita' specifiche di integrazione, anche a carattere territoriale, tra gli Istituti Professionali e le Istituzioni formative del sistema di IeFP; b) il corso annuale per l' accesso all'universita', all'AFAM e agli ITS ; c) le misure di accompagnamento per favorire il dialogo tra i sistemi formativi e il collegamento tra i percorsi di IeFP e i percorsi di Istruzione Professionale, anche in relazione ai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dal territorio. Capo II - OFFERTA SUSSIDIARIA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI 1. Sussidiarieta' e programmazione regionale dell'offerta 1.1. Gli Istituti Professionali possono svolgere, in regime di sussidiarieta', a norma dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 87/2010 e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni, un ruolo integrativo e complementare nei confronti dell'offerta delle istituzioni formative del sistema di IeFP di cui al Capo III del D.lgs. n. 226/2005. 1.2. L'offerta sussidiaria degli Istituti Professionali e' finalizzata all'integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificita' territoriali, per assicurare il diritto degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo sia nell'istruzione secondaria superiore sia in quelli del sistema di IeFP. 1.3. Ciascuna Regione stabilisce, nell'ambito della propria programmazione dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, i percorsi di IeFP di cui agli articoli 17 e 18 del D.lgs. n. 226/05 che gli Istituti Professionali possono erogare in regime sussidiario. 1.4. Gli Istituti Professionali realizzano i percorsi di IeFP in via sussidiaria, nel rispetto di quanto previsto in materia di assolvimento dell'obbligo di istruzione (D.M. n. 139/2007) e di relativa certificazione (D.M. n. 9/2010). 1.5. Il repertorio di cui all'articolo 1, comma 1-quinquies, della legge n. 40/07, che le Regioni considerano ai fini di cui al punto 2, e' costituito dai percorsi di Qualifica e Diploma Professionale, riferiti alle figure professionali e ai relativi standard formativi minimi di cui agli articoli 17 e 18 del D.lgs. n. 226/05. 2. Tipologie dell'offerta sussidiaria 2.1. Allo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali e quelli di IeFP, si assumono, con riferimento all'articolo 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 87/2010, le seguenti tipologie di riferimento per l'erogazione dell'offerta sussidiaria di IeFP finalizzata al rilascio dei titoli di Qualifica e di Diploma professionale di cui al Capo III del Decreto legislativo n. 226 /2005. 2.2. Tipologia A - Offerta sussidiaria integrativa Gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali finalizzati all'acquisizione dei Diplomi di Istruzione professionale possono conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di Qualifica professionale indicati nell'allegata tabella 1), in relazione all'indirizzo di studio frequentato, validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione. A tal fine, nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, i competenti Consigli di classe organizzano i curricoli, nella loro autonomia, in modo da consentire, agli studenti interessati, la contemporanea prosecuzione dei percorsi quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/09 in materia di valutazione degli alunni. Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti Professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilita' di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili, con particolare riferimento al punto 4: - personalizzazione dei percorsi, in rapporto alle categorie degli studenti destinatari e a specifici fabbisogni formativi; - caratterizzazione dell'offerta sul territorio, in rapporto alle esigenze formative del mondo del lavoro; - determinazione qualitativa dell'organico in relazione ai profili formativi e professionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; - eventuale completamento/arricchimento dei percorsi dell'Istruzione professionale in rapporto all'ordinamento regionale, sulla base di specifiche previsioni ed interventi a carico delle Regioni, sempreche' previsto negli accordi territoriali di cui al Capo VII, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; - riferimento all'ordinamento statale e raccordo con la specifica disciplina regionale del sistema di IeFP. Tipologia B - Offerta sussidiaria complementare Gli studenti possono conseguire i titoli di Qualifica e Diploma Professionale presso gli Istituti Professionali. A tal fine, gli Istituti Professionali attivano classi che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, ferma restando l'invarianza della spesa rispetto ai percorsi ordinari degli istituti professionali secondo quanto previsto al punto 4. 3. Esami finali e certificazione 3.1. Gli esami conclusivi dei percorsi di cui alle tipologie A e B per il conseguimento dei titoli di Qualifica e Diploma professionale si svolgono sulla base della specifica disciplina di ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all' art. 17, con particolare riferimento al comma 2, e all'art. 20 del Capo III del D.lgs. n. 226/2005. 4. Determinazione degli organici 4.1 L'utilizzo delle dotazioni organiche degli istituti professionali per la realizzazione di percorsi in regime di sussidiarieta' e' riferito agli ambiti di cui all'allegata tabella 2). 4.2 La realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte degli istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del Piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 4 della Legge n. 133/08 e dei conseguenti regolamenti attuativi; in nessun caso la dotazione organica complessiva potra' essere incrementata in conseguenza dell'attivazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP. 4.3 Le classi iniziali degli istituti professionali di Stato che attivano anche l'offerta sussidiaria di IeFP si costituiscono con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". In nessun caso la presenza dell'offerta di IeFP puo' comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore rispetto a quello derivante dall'applicazione del criterio prima descritto. L'organico dell'istituzione scolastica e' determinato sulla base del numero delle classi istituite e del relativo quadro orario del percorso di studio attivato, compreso quello dei percorsi di IeFP. 4.4 L'organico assegnato alle classi di IeFP non puo' essere maggiore di quello attribuito per ogni classe di Istruzione professionale. Nel caso di percorsi realizzati con forme di integrazione con le Istituzioni formative accreditate dalle Regioni a norma del Capo III del D.Lgs. n. 226/2005 e, nella fase transitoria, con le strutture formative accreditate di cui al punto V del Capo VII della presente intesa, l'organico assegnato corrisponde alle ore di formazione effettivamente erogate dall'Istituzione scolastica. 4.5 Le classi ad ordinamento IeFP (Tipologia B) attivate negli istituti professionali hanno una composizione qualitativa dell'organico docente e tecnico coerente con gli standard formativi dei percorsi di IeFP definito dalla programmazione di istituto, sulla base dell' allegata Tabella 2), concernente la corrispondenza tra gli ambiti formativi dei percorsi e le classi di abilitazione dei docenti. Per le tipologie A e B, le classi hanno una composizione qualitativa dell'organico docente e tecnico coerente con gli standard formativi dei percorsi di IeFP, utilizzando le modalita' organizzative di cui all'articolo 5, comma 3, del D.P.R. n. 87/2010. A tal fine, il MIUR provvede alla codifica dei percorsi di IeFP nonche' all'adeguamento dei sistemi informativi in modo da consentire la determinazione qualitativa dell'organico sulla base della programmazione della singola scuola. Nel caso di maggiore fabbisogno di personale rispetto alle dotazioni organiche assegnate alle istituzioni scolastiche nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente punto 2), le risorse saranno fornite dalle Regioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4.6 L'organico assegnato agli istituti professionali per le classi di IeFP non e' separato; l'attribuzione del personale alle classi di IeFP e' effettuata dal Dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie che riguardano la generalita' delle classi dell'istituzione scolastica, nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994. Capo III - CORSO ANNUALE PER L'ACCESSO ALL'ESAME DI STATO 1. I raccordi oggetto della presente intesa sono finalizzati anche a creare le condizioni in base alle quali i giovani in possesso di diploma professionale di tecnico possano sostenere l'esame di Stato utile ai fini dell'accesso all'Universita', all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, e agli istituti tecnici superiori, previa frequenza di apposito corso annuale ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del D.lgs. n. 226/2005. 2. Nelle more della piena attuazione della disposizione legislativa richiamata al punto 1 e con riferimento alla normativa vigente in materia di esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione professionale, le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, possono definire, nell'ambito degli accordi territoriali di cui al Capo VII, forme di collaborazione tra Istituti Professionali ed Istituzioni formative, finalizzate alla realizzazione dei corsi annuali per l'accesso all'esame di Stato, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Nell'ambito degli accordi di cui al punto 2, sono definiti gli standard formativi e di erogazione del corso annuale, le modalita' attuative, le Istituzioni che erogano l'offerta, i criteri per la determinazione dei crediti scolastici e formativi, nel rispetto delle norme contenute nell'ordinanza ministeriale concernente le istruzioni e le modalita' organizzative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istruzione secondaria di II grado, con particolare riferimento a quanto di seguito indicato: a) la coerenza dei risultati di apprendimento del corso annuale con i profili in esito ai percorsi quinquennali di Istruzione professionale di indirizzo corrispondente; b) l'ammissione all'esame degli alunni che hanno conseguito almeno la sufficienza in ciascuna delle discipline o in ciascuno dei gruppi di discipline insegnate nel corso annuale, valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. n.122/2009), a seguito di scrutino finale effettuato dal competente Consiglio di classe dell'Istituto Professionale sede dell'esame di Stato sulla base di idonea documentazione fornita dalla Istituzione formativa che ha erogato il corso; c) la determinazione del credito scolastico (comprensivo di eventuale credito formativo) nella misura massima di 25 punti, secondo le modalita' previste dalla tabella A), allegata al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 42/2007, in base al punteggio dei titoli di Qualifica e Diploma professionale relativi al terzo e al quarto anno e alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale in ciascuna delle discipline o in ciascuno dei gruppi di discipline insegnate nel corso annuale; d) la predisposizione, da parte dell'Istituzione formativa che ha erogato il corso, di un apposito documento in cui siano evidenziati i criteri ed i contenuti della programmazione curriculare, nonche' ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio di ammissione e dello svolgimento degli esami. 4. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, fino alla definizione delle intese di cui all'art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 87 del 2010 continuano ad applicarsi le modalita' di transizione dalla IeFP alla Istruzione secondaria superiore previste dalla normativa vigente. Capo IV - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER I RACCORDI TRA I SISTEMI 1. Le misure di accompagnamento per i raccordi tra i sistemi formativi, che il MIUR e le Regioni possono promuovere e sostenere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, riguardano: a) la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica e formativa nonche' l'agevolazione dei passaggi degli alunni tra i sistemi, anche per assicurare la reversibilita' delle scelte degli studenti, attraverso iniziative finalizzate all'armonizzazione degli ordinamenti dell'Istruzione Professionale e del sistema di IeFP, concernenti in particolare: - le iniziative programmate dalle Istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia, anche in rete con le Istituzioni formative, per l'applicazione delle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento di cui alla direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca n. 65/2010, a partire dalla declinazione in competenze, abilita' e conoscenze dei risultati di apprendimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 87/2010; - la definizione di ambiti di equivalenza formativa, concernenti gli esiti di apprendimento, tra ambiti disciplinari dell'Istruzione professionale ed aree formative dell'IeFP. b) la collaborazione, anche attraverso forme di integrazione tra Istituzioni scolastiche e formative, riguardanti, in particolare, la realizzazione di: - tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi; - laboratori, anche a carattere territoriale, per lo sviluppo ed il recupero degli apprendimenti; - interventi territoriali di orientamento; - azioni, anche sperimentali, di sostegno ai processi di riconoscimento dei crediti formativi e di valorizzazione e certificazione delle competenze. Capo V - ASPETTI FINANZIARI E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE 1. L'erogazione dell'offerta sussidiaria di cui al Capo II da parte degli Istituti Professionali non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato. 2. Le risorse previste dalla normativa vigente statale e dal CCNL per il Fondo di Istituto e per ogni altra attivita' del personale docente avente carattere strumentale o di supporto, necessaria all'erogazione del servizio scolastico ed eccedente le ore di insegnamento, sono attribuite agli Istituti Professionali anche per le classi ove si realizza l'offerta sussidiaria di IeFP, secondo gli stessi parametri delle classi ad ordinamento statale. 3. Gli oneri per corso annuale di cui al Capo III sono a carico delle Regioni. 4. Gli oneri relativi al presidente di commissione, ai membri esterni ed agli esperti degli esami di Qualifica e di Diploma professionale di tecnico sono a carico delle Regioni. 5. In relazione all'offerta sussidiaria la parte pubblica, sentite le Regioni, opera nel rispetto delle norme contrattuali previste dal Contratto Collettivo Nazionale riferito al personale della scuola, in relazione ai soggetti ed agli ambiti della contrattazione decentrata, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Capo VI - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 1. I percorsi di IeFP erogati dagli Istituti Professionali sono oggetto di monitoraggio e valutazione, anche ai fini della loro innovazione permanente, da parte del MIUR, del MLPS e delle Regioni che possono avvalersi, per le relative azioni, della collaborazione dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.VAL.S.I.), dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (A.N.S.A.S.) e dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (I.S.F.O.L.), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione al ruolo istituzionale di ciascuno di essi e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Nell'ambito della valutazione dei percorsi del sistema di IeFP di secondo ciclo, i risultati di apprendimento dei percorsi dell'offerta sussidiaria sono oggetto di valutazione periodica da parte Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.VAL.S.I.), in accordo con le Regioni, che ne cura anche la pubblicizzazione degli esiti. Capo VII - PRIMA ATTUAZIONE 1. La prima attuazione delle linee guida di cui sopra si realizza nell'ambito di accordi territoriali tra le singole Regioni e i competenti Uffici scolastici regionali, che indicano le modalita' di raccordo tra i risultati di apprendimento dell'ordinamento dei percorsi di istruzione professionale e quelli di IeFP, con riferimento anche alle misure di accompagnamento di cui al Capo IV, nonche' l'utilizzazione delle risorse disponibili nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 2. Al fine di rendere univoca e trasparente l'offerta formativa per gli studenti e le loro famiglie al momento dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo, dall'anno 2011-12 ha termine il regime surrogatorio di cui all'articolo 27, comma 7 del D.Lgs. n. 226/05 ed all'articolo 8, comma 5 del D.P.R. n. 87/2010. 3. A conclusione dei percorsi avviati nell'annualita' 2010-11 in regime surrogatorio, gli Istituti Professionali rilasceranno i titoli di Qualifica del previgente ordinamento, correlati ai titoli di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni in data 29 aprile 2010 e relativo Decreto Interministeriale 15 giugno 2010, in base a quanto indicato nell'allegata tabella 3). 4. Nelle more della piena attuazione delle previsioni di cui all'articolo 18, del D.Lgs. n. 226/05, i percorsi di Qualifica e Diploma Professionale si riferiscono alle figure professionali ed ai relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali di cui all' Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni 29 aprile 2010, recepito con Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 sopra citato. 5. Nella fase di prima attuazione e, comunque, sino al completo recepimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del D.Lgs n. 226/05 da parte delle Regioni nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di IeFP, per istituzioni formative si intendono le strutture formative accreditate dalle Regioni per il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato dal Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07, ai sensi dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni 20 marzo 2008, richiamata con il predetto Decreto Interministeriale 15 giugno 2010. 6. Nelle more della definizione delle corrispondenze e delle modalita' di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi del sistema di Istruzione e i crediti acquisiti nei percorsi di IeFP ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del D.Lgs 226/05, le Regioni favoriscono e promuovono interventi finalizzati a garantire i raccordi tra i percorsi degli istituti di istruzione professionale e quelli di IeFP, facilitando i reciproci passaggi ed il riconoscimento dei crediti formativi e dei titoli, in applicazione dell'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 28 ottobre 2004, nel rispetto delle norme vigenti in materia di istruzione. 7. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla prima attuazione delle presenti linee guida nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai relativi ordinamenti. 8. Le disposizioni delle presenti linee guida si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.