Art. 2 
 
 
Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
                      pace e di stabilizzazione 
 
  1. Per iniziative  di  cooperazione  in  favore  di  Iraq,  Libano,
Myanmar,  Pakistan,  Sudan  e  Somalia   volte   ad   assicurare   il
miglioramento delle  condizioni  di  vita  della  popolazione  e  dei
rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione
civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al  30
giugno 2011, la  spesa  di  euro  10.500.000  ad  integrazione  degli
stanziamenti di  cui  alla  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  come
determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010,  n.
220, nonche' la spesa di euro 1.000.000 per gli  interventi  previsti
dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in  altre  aree  e  territori.
Nell'ambito (( dello stanziamento di euro 10.500.000 di cui al  primo
periodo )) il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo'
destinare  risorse,  fino  ad  un  massimo  del  15  per  cento,  per
iniziative di cooperazione in altre  aree  di  crisi,  per  le  quali
emergano urgenti necessita' di intervento, ((  nel  periodo  compreso
tra il 1º gennaio 2011 e il 30 giugno 2011. E'  altresi'  autorizzata
la spesa di euro  500.000  per  il  sostegno  alla  realizzazione  di
iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili. )) 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno 2011,  la  spesa  di  euro  1.000.000  per  la  partecipazione
italiana ai Fondi fiduciari della  NATO  destinati  all'addestramento
della polizia federale irachena e delle forze di sicurezza  kosovare,
al reinserimento nella vita civile del personale  militare  serbo  in
esubero e alla distruzione di munizioni obsolete in Albania. 
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa di euro 800.000 per l'erogazione del contributo
italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano. 
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di   euro   617.951   per   assicurare   la
partecipazione dell'Italia alle  operazioni  civili  di  mantenimento
della pace  e  di  diplomazia  preventiva,  nonche'  ai  progetti  di
cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e  la  Cooperazione
in Europa (OSCE). 
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa di euro (( 12.827.451 )) per gli  interventi  a
sostegno della stabilizzazione in Iraq e  Yemen,  per  il  contributo
all'Unione per il Mediterraneo e  la  prosecuzione  degli  interventi
operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei  cittadini  e
degli interessi  italiani  ((  in  territori  interessati  da  eventi
bellici o ad alto rischio. Ai predetti interventi non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. )) 
  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa di euro 10.000.000  per  il  finanziamento  del
fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, (( e successive modificazioni, )) destinato al  rafforzamento
delle misure di  sicurezza  attiva  e  passiva  delle  rappresentanze
diplomatiche, degli uffici  consolari,  degli  istituti  italiani  di
cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero.  ((  Al  fine  di
garantire    anche    la    sicurezza    informatica    della    rete
diplomatico-consolare, al personale inviato in missione  nel  periodo
dal 1º gennaio 2011 al 30 giugno 2011 per gli  interventi  tecnici  a
tutela della funzionalita' dei sistemi informatici e  degli  apparati
di comunicazione spetta l'indennita' di  missione  di  cui  al  regio
decreto 3 giugno  1926,  n.  941.  All'onere  derivante  dal  secondo
periodo del presente comma, pari a euro 30.000 per  l'anno  2011,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170. )) 
  7. Per la realizzazione  degli  interventi  e  delle  iniziative  a
sostegno dei processi di pace  e  di  rafforzamento  della  sicurezza
nell'Africa sub-sahariana e' autorizzata, a decorrere dal 1º  gennaio
2011 e fino al  30  giugno  2011,  la  spesa  di  euro  2.750.000  ad
integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per  l'anno  2011  per
l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180. 
  8. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  1.583.328   per   assicurare   la
partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre
organizzazioni internazionali. 
  9. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa di euro 454.050  per  l'invio  in  missione  di
personale di ruolo presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan. Al
predetto personale e' corrisposta  un'indennita',  senza  assegno  di
rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai  sensi
dell'articolo 171 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio  1967,  n.  18,  e  successive  modificazioni.  E'   altresi'
autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30  giugno
2011, la spesa di euro 61.971 per il parziale pagamento  delle  spese
di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso  le
sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a  carico.  Il
relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma  1,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  ((  e
successive modificazioni, )) spetta ogni 6 mesi ed e' acquisito  dopo
4 mesi ancorche' i viaggi siano stati effettuati precedentemente.  E'
altresi' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa di euro 180.436 per l'invio in missione  di  un
funzionario diplomatico  con  l'incarico  di  assistere  la  presenza
italiana  in  Kurdistan.  Al  predetto  funzionario  e'   corrisposta
un'indennita' pari all'80 per cento di quella  determinata  ai  sensi
dell'articolo 171 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, (( e successive modificazioni, )) ed il rimborso
forfettario degli  oneri  derivanti  dalle  attivita'  in  Kurdistan,
commisurato  alla  diaria  per  i  viaggi  di  servizio   all'interno
dell'Iraq.  Per  l'espletamento  delle  sue  attivita',  il  predetto
funzionario puo' avvalersi del supporto di due unita' da reperire  in
loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore
alla scadenza del presente decreto. 
  10. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa  di  euro  318.700  per  la  partecipazione  di
personale  del  Ministero  degli  affari   esteri   alle   operazioni
internazionali di gestione delle crisi, le missioni PESD e gli Uffici
dei  Rappresentanti  Speciali  dell'Unione   europea.   Al   predetto
personale e' corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente
concessa dall'organizzazione internazionale di  riferimento  e  senza
assegno  di  rappresentanza,  pari  all'80  per   cento   di   quella
determinata ai sensi dell'articolo 171  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e  successive  modificazioni.
Per  incarichi   presso   il   contingente   italiano   in   missioni
internazionali,  l'indennita'   non   puo'   comunque   superare   il
trattamento attribuito per la stessa missione all'organo  di  vertice
del predetto contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1º
gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 36.000 per  i
viaggi di servizio,  ai  sensi  dell'articolo  186  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del personale  del
Ministero degli affari esteri in servizio presso gli  uffici  situati
in Afghanistan, Iraq e Pakistan. 
  (( 11. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 1.300.000 per garantire  il  contributo
italiano al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area  dei
Balcani  e  l'adesione  italiana   a   progetti   e   iniziative   di
ricostruzione nel sud-est europeo, cosi' ripartita: euro 300.000  per
assicurare la  partecipazione  italiana  alla  Fondazione  Iniziativa
adriatico-ionica ed euro 1.000.000 per assicurare  la  partecipazione
italiana al Fondo Fiduciario InCE istituito presso la  Banca  europea
per la ricostruzione e lo sviluppo. 
  11-bis.  Al  fine  di  assicurare  la  funzionalita'  del  Comitato
atlantico italiano, incluso nella  tabella  degli  enti  a  carattere
internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre  1982,  n.  948,  e
successive modifiche e integrazioni,  e'  assegnato  a  favore  dello
stesso un contributo straordinario di 250.000 euro per  l'anno  2011.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2011, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - La legge 26 febbraio  1987,  n.  49,  recante  «Nuova
          disciplina della cooperazione dell'Italia con  i  Paesi  in
          via di sviluppo» e' pubblicata  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987. 
              -  La  legge  13  dicembre  2010,   n.   220,   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'  2011)»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21  dicembre
          2010. La tabella C prevede gli stanziamenti autorizzati  in
          relazione a disposizioni di legge  la  cui  quantificazione
          annua e' demandata alla legge finanziaria. 
              - La legge 7 marzo 2001, n.  58,  recante  «Istituzione
          del Fondo per  lo  sminamento  umanitario»,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001. 
              - Il testo dell'art. 6, comma 14, del decreto legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, recante  «Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica»,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale  n.  176  del  30  luglio  2010,  e'  il
          seguente: 
              «14. A decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
          3, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le
          autorita' indipendenti, non  possono  effettuare  spese  di
          ammontare superiore all'80 per cento della spesa  sostenuta
          nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
          e l'esercizio di autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
          buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
          solo anno 2011, esclusivamente  per  effetto  di  contratti
          pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
          applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco e per i servizi  istituzionali  di  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica.». 
              - Il testo dell'art.  3,  comma  159,  della  legge  24
          dicembre  2003,  n.  350,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2004)»,  pubblicata  nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299  del  27  dicembre
          2003, e' il seguente: 
              «159. Nello stato di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri  e'  istituito  un  fondo  da  ripartire  per
          provvedere  al  rafforzamento  delle  misure  di  sicurezza
          attiva e passiva delle rappresentanze  diplomatiche,  degli
          uffici consolari, degli  istituti  italiani  di  cultura  e
          delle istituzioni scolastiche all'estero, con  dotazione  a
          decorrere dall'anno  2004,  di  10  milioni  di  euro.  Con
          decreti del Ministero degli affari esteri,  da  comunicare,
          anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia
          e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale  del  bilancio,
          nonche' alle competenti  Commissioni  parlamentari  e  alla
          Corte dei conti, si provvede alla  ripartizione  del  fondo
          tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo
          stato di previsione.». 
              - Il regio decreto  3  giugno  1926,  n.  941,  recante
          «Indennita' al personale dell'amministrazione  dello  Stato
          incaricato di missione  all'estero»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926. 
              - Il testo dell'articolo 3 della legge 4  giugno  1997,
          n. 170, recante «Ratifica ed esecuzione  della  convenzione
          delle Nazioni Unite sulla lotta contro la  desertificazione
          nei Paesi  gravemente  colpiti  dalla  siccita'  e/o  dalla
          desertificazione, in particolare in Africa,  con  allegati,
          fatta  a  Parigi  il  14  ottobre  1994»,  pubblicata   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n 142 del  20
          giugno 1997, e' il seguente: 
              «Art. 3. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della
          presente legge,  valutato  in  lire  726  milioni  annue  a
          decorrere dal 1997,  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1997-1999,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro per l'anno  1997,  allo
          scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante
          il Ministero degli affari esteri (3). 
              2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              - Il testo degli articoli 171, 181, comma 1, e 186  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli  affari
          esteri», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967, e' il seguente: 
              «Art. 171. (Indennita' di  servizio  all'estero)  -  1.
          L'indennita'  di  servizio   all'estero   non   ha   natura
          retributiva  essendo  destinata  a  sopperire  agli   oneri
          derivanti  dal  servizio   all'estero   ed   e'   ad   essi
          commisurata. Essa  tiene  conto  della  peculiarita'  della
          prestazione  lavorativa  all'estero,  in   relazione   alle
          specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare. 
              2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita: 
                a) dall'indennita' base di cui  all'allegata  tabella
          A; 
                b) dalle maggiorazioni  relative  ai  singoli  uffici
          determinate secondo coefficienti di sede  da  fissarsi  con
          decreto del Ministro degli affari esteri, di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica sentita  la  commissione  di  cui  all'art.  172.
          Qualora  ricorrano  esigenze  particolari,  possono  essere
          fissati coefficienti differenti  per  i  singoli  posti  di
          organico in uno stesso ufficio. 
              3. I coefficienti di  sede  sono  fissati,  nei  limiti
          delle disponibilita' finanziarie, sulla base: 
                a) del costo della vita, desunto dai dati  statistici
          elaborati dalle Nazioni Unite e  dall'Unione  europea,  con
          particolare  riferimento  al  costo  degli  alloggi  e  dei
          servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di  agenzie
          specializzate a livello internazionale; 
                b) degli  oneri  connessi  con  la  vita  all'estero,
          determinati in relazione al tenore di  vita  ed  al  decoro
          connesso  con  gli  obblighi   derivanti   dalle   funzioni
          esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
          rappresentanze  diplomatiche  e  degli  uffici   consolari,
          nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del  Ministero
          e delle rappresentanze all'estero; 
                c) del corso dei cambi. 
              4.  Ai  fini  dell'adeguamento  dei  coefficienti  alle
          variazioni del costo della vita si seguono i  parametri  di
          riferimento  indicati  nel  comma  3,  lettera   a).   Tale
          adeguamento  sara'  ponderato  in  relazione   agli   oneri
          indicati nel comma 3, lettera b). 
              5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di  rischio  e
          disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
          alle    condizioni    sanitarie    ed    alle     strutture
          medico-ospedaliere,  alle  condizioni   climatiche   e   di
          inquinamento, al grado di isolamento, nonche'  a  tutte  le
          altre condizioni locali tra cui anche la notevole  distanza
          geografica  dall'Italia,  il   personale   percepisce   una
          apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
          dal comma  1.  Tale  maggiorazione  viene  determinata  con
          decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica,   sentita   la   commissione    permanente    di
          finanziamento, tenendo conto  delle  classificazioni  delle
          sedi estere in base al disagio adottate  dalla  Commissione
          dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun  caso  superare
          l'80 per cento dell'indennita' ed e'  soggetta  a  verifica
          periodica, almeno biennale 
              6.  Qualora  dipendenti  fra  loro  coniugati   vengano
          destinati  a  prestare  servizio   nello   stesso   ufficio
          all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
          l'indennita'  di  servizio  all'estero  viene  ridotta  per
          ciascuno di essi nella misura del 14 per cento. 
              7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono  essere
          periodicamente aggiornate con decreto  del  Ministro  degli
          affari esteri, d'intesa con il Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, per tener  conto
          della variazione percentuale del valore  medio  dell'indice
          dei   prezzi    rilevato    dall'ISTAT.    La    variazione
          dell'indennita' base  non  potra'  comunque  comportare  un
          aumento   automatico   dell'ammontare   in   valuta   delle
          indennita' di servizio all'estero corrisposte.  Qualora  la
          base contributiva, determinata ai sensi delle  disposizioni
          vigenti,   dovesse   risultare   inferiore   all'indennita'
          integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
          contributi previdenziali verra' effettuato  sulla  base  di
          tale indennita'. Restano escluse  dalla  base  contributiva
          pensionabile le indennita' integrative  concesse  ai  sensi
          dell'articolo 189.»; 
              «Art. 181. (Spese di viaggio per congedo o ferie). - 1.
          Al personale in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed
          a quello che si trova  in  sedi  particolarmente  disagiate
          ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese di  viaggio
          per congedo in Italia anche per i familiari  a  carico.  Il
          relativo diritto e' acquisito rispettivamente dopo 12  e  8
          mesi,   ancorche'   i   viaggi   siano   stati   effettuati
          precedentemente.»; 
              «Art. 186. (Viaggi di servizio). - Il personale che per
          ragioni di servizio dalle sedi  all'estero  venga  chiamato
          temporaneamente in Italia o sia ivi  trattenuto  durante  o
          allo scadere del congedo ordinario conserva, per un periodo
          massimo di 10 giorni oltre quelli previsti per il  viaggio,
          l'intera indennita' personale. Tale trattamento puo' essere
          attribuito per  un  ulteriore  periodo  di  10  giorni  con
          decreto motivato del Ministro.  L'indennita'  personale  e'
          ridotta della meta' per un periodo successivo che non  puo'
          superare in ogni caso 50 giorni e cessa dopo tale  termine.
          Durante i predetti periodi  viene  inoltre  corrisposta  la
          meta'  del  trattamento  di  missione   previsto   per   il
          territorio nazionale. 
              Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o
          in altri Paesi esteri, oltre  all'indennita'  personale  in
          godimento, spetta: 
                1) nei  casi  di  viaggi  nel  Paese  in  cui  presta
          servizio, una indennita' giornaliera pari a un ottantesimo,
          un  sessantesimo,  un  quarantacinquesimo   dell'indennita'
          mensile di  servizio  all'estero  a  seconda  che  trattisi
          rispettivamente di capi di rappresentanza  diplomatica,  di
          funzionari direttivi o di altro personale; 
                2) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri
          Paesi, una indennita' giornaliera pari a un ottantesimo, un
          sessantesimo, un  quarantacinquesimo  dell'indennita'  base
          mensile a seconda che trattisi rispettivamente di  capi  di
          rappresentanza diplomatica, di funzionari  direttivi  o  di
          altro personale. A tale indennita' si applica: 
                  a) il coefficiente di maggiorazione previsto per il
          posto di rango corrispondente nella sede dove si svolge  la
          missione; 
                  b) in mancanza di posto di organico corrispondente,
          il coefficiente previsto per la carriera corrispondente con
          esclusione, se differente, del coefficiente  stabilito  per
          il capo di rappresentanza diplomatica; 
                  c)  in  mancanza  anche  di  coefficiente  per   la
          carriera corrispondente, il coefficiente  previsto  per  il
          restante  personale   della   sede   con   esclusione,   se
          differente,  di   quello   stabilito   per   il   capo   di
          rappresentanza diplomatica; 
                  d)  qualora   vi   siano   piu'   coefficienti   di
          maggiorazione  oltre  quello  fissato  per   il   capo   di
          rappresentanza diplomatica o qualora la missione si  svolga
          in  localita'  dove  non  esistano  uffici  diplomatici   o
          consolari e in ogni altro caso non  determinabile  a  norma
          del  presente  comma,  il  coefficiente  di   maggiorazione
          stabilito con decreto del Ministro per gli  affari  esteri,
          sentita la Commissione di cui all'art. 172. 
              Per i viaggi di servizio compiuti ai sensi del presente
          articolo sono corrisposte, oltre alle spese di  viaggio  di
          cui  agli  articoli  191,  192,  193   e   194,   aumentate
          dell'indennita' supplementare  prevista  dall'ultimo  comma
          dell'art.  195,  anche  le  spese  per  la  spedizione  del
          bagaglio-presso fino ad un peso di 50 kg. 
              I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero. 
              Se  per  esigenze  di   servizio   il   capo   di   una
          rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare debba,
          a giudizio del Ministero, essere accompagnato dal  coniuge,
          spetta anche per il coniuge  il  trattamento  previsto  dal
          presente articolo per il dipendente.». 
              - La legge 18 dicembre 1982, n. 948, recante «Norme per
          l'erogazione di contributi statali agli  enti  a  carattere
          internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero
          degli  affari  esteri»,  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 358 del 30 dicembre 1982.