Art. 3 
 
 
                       Regime degli interventi 
 
  1. Per assicurare il necessario  coordinamento  delle  attivita'  e
l'organizzazione degli  interventi  e  delle  iniziative  di  cui  al
presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di
natura non regolamentare, provvede  alla  costituzione  di  strutture
operative temporanee  nell'ambito  degli  stanziamenti  di  cui  agli
articoli 1 e 2. 
  2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e
2, il Ministero degli affari  esteri  e'  autorizzato,  nei  casi  di
necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita'  generale
dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali
sia umane che materiali. 
  3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1  e  2,  al
personale inviato in breve missione per le attivita' e le  iniziative
di cui agli articoli 1 e 2, incluso quello  di  cui  all'articolo  16
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive  modificazioni,  e'
corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n.941, nella misura  intera  incrementata  del  30  per  cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento  ad  Arabia  Saudita,
Emirati Arabi Uniti e Oman. 
  4. Il Ministero degli affari  esteri,  nei  limiti  degli  ordinari
stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unita'  tecniche,
di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio  1987,  n.  49,  ((  e
successive modificazioni, ))  e  delle  Sezioni  distaccate,  di  cui
all'articolo 4, comma 2, del (( regolamento di cui al )) decreto  del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.177, e'  autorizzato  a
sostenere le spese di vitto ed alloggio  strettamente  indispensabili
per il personale inviato in missione nei Paesi di cui  agli  articoli
1, comma 1, e 2, comma 1, che per motivi di  sicurezza  debba  essere
alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. ((
Alle spese per il funzionamento delle  medesime  strutture  site  nei
Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2,  comma  1,  del  presente
decreto non si applicano le disposizioni  di  cui  agli  articoli  6,
comma 14, e 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. )) 
  5. Per quanto non diversamente  previsto,  alle  attivita'  e  alle
iniziative di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57,  commi
6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
nonche' l'articolo 3, commi 1 e 5,  e  l'articolo  4,  comma  2,  del
decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2003, n. 219. 
  (( 5-bis. Per le finalita',  nei  limiti  temporali  e  nell'ambito
delle risorse di cui agli articoli 1 e 2  del  presente  decreto,  il
Ministero degli affari esteri puo' conferire incarichi temporanei  di
consulenza  anche  ad  enti  e  organismi  specializzati,  nonche'  a
personale estraneo  alla  pubblica  amministrazione  in  possesso  di
specifiche professionalita', e stipulare contratti di  collaborazione
coordinata  e  continuativa,  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo  6,  comma  7,  e  all'articolo   9,   comma   28,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 1, comma  56,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e  3,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  nonche'  in   deroga   alle
disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.  Gli  incarichi  sono
affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo  e
donna, a persone  di  nazionalita'  locale,  ovvero  di  nazionalita'
italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari
esteri abbia escluso  che  localmente  esistano  le  professionalita'
richieste. 
  5-ter. Nei limiti delle risorse di cui agli  articoli  1  e  2  del
presente decreto nonche' dei residui non impegnati degli stanziamenti
di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1º gennaio 2010,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo  2010,  n.  30,  e
agli articoli 1  e  2  del  decreto-legge  6  luglio  2010,  n.  102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2010,  n.  126,
sono  convalidati  gli  atti  adottati,  le  attivita'  svolte  e  le
prestazioni effettuate dal 1º gennaio 2011 fino alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  conformi
alla disciplina contenuta nel presente articolo. 
  5-quater. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto,
se  non  impegnate  nell'esercizio  di  competenza,  possono   essere
impegnate nel corso  dell'intero  esercizio  finanziario  2011  e  in
quello successivo. I residui non impegnati degli stanziamenti di  cui
agli articoli 1  e  2  del  decreto-legge  1º  gennaio  2010,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo  2010,  n.  30,  e
agli  articoli  1  e  2  del  decreto-legge  6  luglio  2010,  n.102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2010,  n.  126,
possono essere impegnati nel corso dell'intero esercizio  finanziario
2011. 
  5-quinquies. Il Ministero degli  affari  esteri  e'  autorizzato  a
proseguire  le  azioni  di  cui  all'articolo   2,   comma   6,   del
decreto-legge 6 luglio 2010, n.102,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto  2010,  n.126,  nell'ambito  delle  risorse  ivi
previste, anche avvalendosi di organizzazioni non governative  idonee
o di enti pubblici e privati di formazione. )) 
  6. Alle spese  previste  dagli  articoli  1  e  2  non  si  applica
l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133.
Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento,  in  presenza
di difficolta' oggettive di  utilizzo  del  sistema  bancario  locale
attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore  a
10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche,  a  valere
sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma  1,
loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge  13  agosto
2010, n.136, e successive modificazioni. 
  7.  L'organizzazione  delle  attivita'   di   coordinamento   degli
interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e' definita con uno  o
piu' decreti di natura non regolamentare del  Ministro  degli  affari
esteri, (( in cui )) sono stabilite: 
    a) le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione  e
di raccordo con le autorita' e le strutture amministrative  locali  e
di Governo; 
    b) l'istituzione e la composizione,  presso  il  Ministero  degli
affari esteri, di una  apposita  struttura  («Task  Force»),  con  il
compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi; 
    c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi. 
  7-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3,  commi
12 e 13, del decreto-legge 6 luglio 2010,  n.  102,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  2010,  n.  126,  in  materia  di
esperti  addetti  alla  cooperazione  allo  sviluppo,  al   fine   di
migliorare l'efficacia della gestione degli interventi  di  cui  agli
articoli 1 e 2 del presente decreto, assicurando la  flessibilita'  e
la funzionalita' del personale  impiegato,  alla  legge  26  febbraio
1987, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 12, comma  3,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
«centoventi unita'» sono inserite le seguenti: «, da  esperti  tratti
dalla categoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e),»; 
    b) all'articolo 13: 
      1) al comma  2,  le  parole:  «esecutivo  ed  ausiliario»  sono
soppresse; 
      2) ai commi 2 e 4, le parole: «dell'unita' tecnica centrale  di
cui  all'articolo  12»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di   cui
all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e),». 
 
          Riferimenti normativi 
              - Il testo degli  articoli  13  e  16  della  legge  26
          febbraio 1987,  n.  49,  recante  «Nuova  disciplina  della
          cooperazione dell'Italia con i Paesi in via  di  sviluppo»,
          pubblicata nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale
          n. 49 del 28 febbraio 1987, e' il seguente: 
              «Art. 13. (Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in
          via di sviluppo). - 1.  Le  unita'  tecniche  di  cui  agli
          articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo
          dichiarati prioritari dal CICS con  accreditamento  diretto
          presso i Governi interessati nel quadro  degli  accordi  di
          cooperazione. 
              2.  Le  unita'  tecniche  sono  costituite  da  esperti
          dell'Unita' tecnica  centrale  di  cui  all'art.  12  e  da
          esperti tecnico-amministrativi  assegnati  dalla  Direzione
          generale per  la  cooperazione  allo  sviluppo  nonche'  da
          personale esecutivo e ausiliario  assumibile  in  loco  con
          contratti a tempo determinato. 
              3. I compiti delle unita' tecniche consistono: 
                a) nella predisposizione e nell'invio alla  Direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
          dati   e   di   ogni   elemento   di   informazione   utile
          all'individuazione,  all'istruttoria  e  alla   valutazione
          delle   iniziative   di   cooperazione   suscettibili    di
          finanziamento; 
                b) nella predisposizione e nell'invio alla  Direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
          dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di
          sviluppo del Paese di accreditamento e  sulla  cooperazione
          allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e
          da organismi internazionali; 
                c) nella supervisione e nel controllo  tecnico  delle
          iniziative di cooperazione in atto; 
                d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna
          delle attrezzature  e  dei  beni  inviati  dalla  Direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo; 
                e) nell'espletamento di ogni  altro  compito  atto  a
          garantire   il   buon   andamento   delle   iniziative   di
          cooperazione nel Paese. 
              4. Ciascuna unita' tecnica e'  diretta  da  un  esperto
          dell'Unita'  tecnica  centrale  di  cui  all'art.  12,  che
          risponde, anche per quanto riguarda  l'amministrazione  dei
          fondi di cui al  comma  5,  al  capo  della  rappresentanza
          diplomatica competente per territorio. 
              5. Le  unita'  tecniche  sono  dotate  dalla  Direzione
          generale per la cooperazione  allo  sviluppo  dei  fondi  e
          delle  attrezzature  necessarie  per   l'espletamento   dei
          compiti ad esse affidati.». 
              «Art. 16 (Personale addetto alla Direzione generale per
          la cooperazione allo sviluppo). - 1. Il  personale  addetto
          alla Direzione generale per la cooperazione  allo  sviluppo
          e' costituito da: 
                a) personale del Ministero degli affari esteri; 
                b) magistrati  ordinari  o  amministrativi,  avvocati
          dello Stato, comandati o nominati con le modalita' previste
          dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel  limite
          massimo di sette unita'; 
                c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto
          privato, ai sensi dell'art. 12; 
                d) personale dell'amministrazione dello Stato,  degli
          enti locali e di  enti  pubblici  non  economici  posto  in
          posizione di fuori ruolo o di comando; 
                e)  funzionari  esperti,  di  cittadinanza  italiana,
          provenienti da organismi internazionali nei  limiti  di  un
          contingente  massimo  di  trenta  unita',   assunti   dalla
          Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo  sulla
          base di criteri analoghi a quelli  previsti  dalla  lettera
          c).». 
              - Il regio decreto  3  giugno  1926,  n.  941,  recante
          «Indennita' al personale dell'amministrazione  dello  Stato
          incaricato di missione  all'estero»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926. 
              - Il testo degli articoli 6, comma 14, e 9,  comma  28,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  recante
          «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
          di competitivita' economica»,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  176  del  30  luglio
          2010, e' il seguente: 
              «14. A decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
          3, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le
          autorita' indipendenti, non  possono  effettuare  spese  di
          ammontare superiore all'80 per cento della spesa  sostenuta
          nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
          e l'esercizio di autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
          buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
          solo anno 2011, esclusivamente  per  effetto  di  contratti
          pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
          applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco e per i servizi  istituzionali  di  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica.». 
              «28. A decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  fermo   quanto
          previsto dagli articoli  7,  comma  6,  e  36  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita'  nell'anno  2009.  Le  disposizioni  di  cui   al
          presente comma costituiscono principi generali ai fini  del
          coordinamento della finanza pubblica ai quali  si  adeguano
          le regioni, le province autonome, e gli enti  del  Servizio
          sanitario nazionale. Per il comparto scuola  e  per  quello
          delle istituzioni di  alta  formazione  e  specializzazione
          artistica e musicale  trovano  applicazione  le  specifiche
          disposizioni  di  settore.  Resta  fermo  quanto   previsto
          dall'art. 1, comma 188, della legge 23  dicembre  2005,  n.
          266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi',  quanto
          previsto dal comma 187 dell'art. 1 della medesima legge  n.
          266 del  2005,  e  successive  modificazioni.  Alle  minori
          economie pari a 27 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
          2011  derivanti  dall'esclusione  degli  enti  di   ricerca
          dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si
          provvede mediante utilizzo di quota  parte  delle  maggiori
          entrate derivanti dall'art. 38, commi 13-bis e seguenti. Il
          presente comma non si applica alla struttura di missione di
          cui  all'art.  163,  comma  3,  lettera  a),  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei
          limiti  di  cui  al  presente  comma  costituisce  illecito
          disciplinare e determina responsabilita' erariale.  Per  le
          amministrazioni che  nell'anno  2009  non  hanno  sostenuto
          spese per le  finalita'  previste  ai  sensi  del  presente
          comma, il limite di cui al primo periodo e'  computato  con
          riferimento alla media sostenuta per  le  stesse  finalita'
          nel triennio 2007-2009.». 
              - Il testo dell'articolo 57, commi 6 e 7,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006, e' il seguente: 
              «6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione  economico  -  finanziaria   e   tecnico   -
          organizzativa  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi  di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,   e
          seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono  in
          tale  numero  soggetti  idonei.  Gli  operatori   economici
          selezionati   vengono   contemporaneamente    invitati    a
          presentare  le  offerte  oggetto  della  negoziazione,  con
          lettera   contenente   gli   elementi   essenziali    della
          prestazione  richiesta.  La  stazione  appaltante   sceglie
          l'operatore economico che ha  offerto  le  condizioni  piu'
          vantaggiose, secondo il criterio del prezzo  piu'  basso  o
          dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa,   previa
          verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione
          previsti per l'affidamento di contratti di  uguale  importo
          mediante procedura aperta, ristretta,  o  negoziata  previo
          bando. 
              7. E' in  ogni  caso  vietato  il  rinnovo  tacito  dei
          contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i
          contratti rinnovati tacitamente sono nulli.». 
              - Il testo degli articoli 6, comma 7, del decreto legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e' il seguente: 
              «7. Al fine di valorizzare le professionalita'  interne
          alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011  la  spesa
          annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa  quella
          relativa a studi ed incarichi  di  consulenza  conferiti  a
          pubblici    dipendenti,    sostenuta    dalle     pubbliche
          amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1  della  legge
          31  dicembre   2009,   n.   196,   incluse   le   autorita'
          indipendenti,  escluse  le  universita',  gli  enti  e   le
          fondazioni di ricerca e gli  organismi  equiparati  nonche'
          gli incarichi di studio e consulenza connessi  ai  processi
          di privatizzazione  e  alla  regolamentazione  del  settore
          finanziario, non puo' essere superiore al 20 per  cento  di
          quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
          in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Le  disposizioni  di   cui   al
          presente comma non si applicano  alle  attivita'  sanitarie
          connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». 
              - Il testo  dell'art.  1,  comma  56,  della  legge  23
          dicembre  2005,  n.  266,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2006)»,  pubblicata  nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302  del  29  dicembre
          2005, e' il seguente: 
              «56.  Le  somme   riguardanti   indennita',   compensi,
          retribuzioni  o   altre   utilita'   comunque   denominate,
          corrisposti per incarichi  di  consulenza  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, sono  automaticamente  ridotte  del  10  per
          cento rispetto agli importi risultanti  alla  data  del  30
          settembre 2005.». 
              - Il testo dell'art. 61, commi 1 e 2, del decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni  urgenti  per
          lo   sviluppo    economico,    la    semplificazione,    la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,   pubblicata   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21
          agosto 2008, e' il seguente: 
              «Art. 61. (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
          abolizione della quota di partecipazione al  costo  per  le
          prestazioni di assistenza specialistica). - 1. A  decorrere
          dall'anno  2009  la  spesa  complessiva   sostenuta   dalle
          amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto  economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311, con esclusione delle Autorita'  indipendenti,
          per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici,
          comunque    denominati,     operanti     nelle     predette
          amministrazioni, e' ridotta del 30  per  cento  rispetto  a
          quella  sostenuta  nell'anno   2007.   A   tale   fine   le
          amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto, le  necessarie  misure
          di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. 
              2. Al fine di valorizzare le  professionalita'  interne
          alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa  per
          studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23
          dicembre 2005, n. 266,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite  dalle
          seguenti: "al 30 per cento"; 
              b) in fine,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Nel
          limite di spesa stabilito ai sensi del primo  periodo  deve
          rientrare anche la spesa annua per studi  ed  incarichi  di
          consulenza conferiti a pubblici dipendenti".». 
              -  Il  testo  degli  articoli  7  e  36   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato  nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficialen. 106 del 9 maggio  2001,
          e' il seguente: 
              «Art.  7  (Gestione  delle  risorse  umane).  -  1.  Le
          amministrazioni  pubbliche  garantiscono  parita'  e   pari
          opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro  ed
          il trattamento sul lavoro. 
              2.  Le  amministrazioni   pubbliche   garantiscono   la
          liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale  nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
          ricerca. 
              3. Le  amministrazioni  pubbliche  individuano  criteri
          certi di priorita' nell'impiego flessibile  del  personale,
          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266. 
              4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione  e
          l'aggiornamento del  personale,  ivi  compreso  quello  con
          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione. 
              5. Le amministrazioni  pubbliche  non  possono  erogare
          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle
          prestazioni effettivamente rese. 
              6.  Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte   con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire incarichi individuali, con  contratti  di  lavoro
          autonomo,   di   natura   occasionale   o   coordinata    e
          continuativa,  ad  esperti  di  particolare  e   comprovata
          specializzazione  anche  universitaria,  in  presenza   dei
          seguenti presupposti di legittimita': 
                a) l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                b)  l'amministrazione  deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                c) la prestazione deve essere di natura temporanea  e
          altamente qualificata; 
                d) devono essere preventivamente determinati  durata,
          luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  di  natura   occasionale   o
          coordinata e continuativa per attivita' che debbano  essere
          svolte da professionisti iscritti in ordini o  albi  o  con
          soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
          dei  mestieri  artigianali  o  dell'attivita'   informatica
          nonche' a supporto dell'attivita' didattica e  di  ricerca,
          per i servizi di orientamento, compreso il collocamento,  e
          di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza  nuovi
          o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  ferma
          restando la necessita' di accertare la maturata  esperienza
          nel settore. 
              Il ricorso a contratti di collaborazione  coordinata  e
          continuativa per lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o
          l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
          causa di responsabilita' amministrativa  per  il  dirigente
          che  ha  stipulato  i   contratti.   Il   secondo   periodo
          dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,
          n. 168,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          luglio  2004,  n.  191,  e'  soppresso.  Si  applicano   le
          disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma  3,   del
          presente decreto. 
              6-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure
          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di
          collaborazione. 
              6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma  6,
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 
              6-quater. Le disposizioni di cui ai commi  6,  6-bis  e
          6-ter non si applicano ai  componenti  degli  organismi  di
          controllo interno e  dei  nuclei  di  valutazione,  nonche'
          degli organismi operanti per le finalita' di  cui  all'art.
          1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.»; 
              «Art. 36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile).
          - 1. Per le esigenze connesse  con  il  proprio  fabbisogno
          ordinario    le    pubbliche    amministrazioni    assumono
          esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a  tempo
          indeterminato  seguendo  le   procedure   di   reclutamento
          previste dall'art. 35. 
              2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali
          le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle  forme
          contrattuali flessibili di  assunzione  e  di  impiego  del
          personale previste dal codice  civile  e  dalle  leggi  sui
          rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,  nel  rispetto
          delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando  la
          competenza   delle   amministrazioni   in    ordine    alla
          individuazione delle necessita' organizzative  in  coerenza
          con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
          contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
          materia dei contratti di lavoro a  tempo  determinato,  dei
          contratti di formazione  e  lavoro,  degli  altri  rapporti
          formativi e della somministrazione di lavoro ed  il  lavoro
          accessorio di cui alla lettera d), del comma  1,  dell'art.
          70  del  decreto  legislativo  n.  276/2003,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, in  applicazione  di  quanto
          previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n.  368,
          dall'art. 3 del decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          1984, n. 863, dall'art.  16  del  decreto-legge  16  maggio
          1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge  19
          luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo  10  settembre
          2003, n. 276 per quanto  riguarda  la  somministrazione  di
          lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d),  del
          comma 1, dell'articolo 70 del medesimo decreto  legislativo
          n.  276   del   2003,   e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni, nonche' da ogni  successiva  modificazione  o
          integrazione della relativa disciplina con riferimento alla
          individuazione dei contingenti di  personale  utilizzabile.
          Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di  lavoro
          per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. 
              3. Al fine di combattere gli  abusi  nell'utilizzo  del
          lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
          base di  apposite  istruzioni  fornite  con  Direttiva  del
          Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,
          le amministrazioni redigono, senza nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica, un analitico rapporto  informativo
          sulle  tipologie  di  lavoro   flessibile   utilizzate   da
          trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
          di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  nonche'  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  che  redige  una  relazione  annuale  al
          Parlamento.  Al  dirigente  responsabile  di  irregolarita'
          nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
          la retribuzione di risultato. 
              4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
          del rapporto  di  cui  al  precedente  comma  3,  anche  le
          informazioni   concernenti   l'utilizzo   dei    lavoratori
          socialmente utili. 
              5.  In  ogni  caso,  la  violazione   di   disposizioni
          imperative  riguardanti   l'assunzione   o   l'impiego   di
          lavoratori, da parte delle pubbliche  amministrazioni,  non
          puo' comportare la costituzione di  rapporti  di  lavoro  a
          tempo   indeterminato    con    le    medesime    pubbliche
          amministrazioni,  ferma  restando  ogni  responsabilita'  e
          sanzione.  Il  lavoratore   interessato   ha   diritto   al
          risarcimento  del  danno  derivante  dalla  prestazione  di
          lavoro  in  violazione  di  disposizioni   imperative.   Le
          amministrazioni hanno  l'obbligo  di  recuperare  le  somme
          pagate  a  tale  titolo   nei   confronti   dei   dirigenti
          responsabili, qualora la violazione sia  dovuta  a  dolo  o
          colpa grave. I dirigenti che operano  in  violazione  delle
          disposizioni del presente articolo sono responsabili  anche
          ai  sensi  dell'art.  21  del  presente  decreto.  Di  tali
          violazioni  si  terra'  conto  in   sede   di   valutazione
          dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 
              5-bis. Le  disposizioni  previste  dall'art.  5,  commi
          4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo  6
          settembre 2001,  n.  368  si  applicano  esclusivamente  al
          personale   reclutato   secondo   le   procedure   di   cui
          all'articolo  35,  comma  1,  lettera  b),   del   presente
          decreto.». 
              - Il testo degli articoli 1 e 2  del  decreto-legge  1°
          gennaio 2010, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 marzo 2010, n. 30,  recante  «Disposizioni  urgenti
          per  la  proroga  degli  interventi  di  cooperazione  allo
          sviluppo  e  a  sostegno  dei  processi  di   pace   e   di
          stabilizzazione,  nonche'  delle  missioni   internazionali
          delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti  per
          l'attivazione del Servizio europeo per l'azione  esterna  e
          per  l'Amministrazione  della  difesa»,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficialen. 55 dell' 8 marzo 2010, e' il seguente: 
              «Art. 1. (Iniziative in favore dell'Afghanistan). -  1.
          Per   le   iniziative    di    cooperazione    in    favore
          dell'Afghanistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio
          2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro  22.300.000
          ad integrazione degli stanziamenti di  cui  alla  legge  26
          febbraio 1987, n. 49,  come  determinati  dalla  Tabella  C
          allegata  alla  legge  23  dicembre  2009,   n.   191(legge
          finanziaria 2010) e di euro 2.000.000 per la partecipazione
          italiana  al  Fondo  fiduciario  della  NATO  destinato  al
          sostegno dell'esercito nazionale afgano. 
              2. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  gennaio  2010  e
          fino al 30 giugno 2010, la  partecipazione  dell'Italia  ad
          una  missione  di  stabilizzazione  economica,  sociale   e
          umanitaria in Afghanistan e Pakistan  al  fine  di  fornire
          sostegno al Governo afghano e al  Governo  pakistano  nello
          svolgimento delle  attivita'  prioritarie  nell'ambito  del
          processo di sviluppo  e  consolidamento  delle  istituzioni
          locali   e   nell'assistenza    alla    popolazione.    Per
          l'organizzazione  della  missione  si  provvede  a   valere
          sull'autorizzazione di spesa di cui al  comma  1,  relativa
          alle iniziative di cooperazione. 
              3.  Nell'ambito  degli  obiettivi  e  delle   finalita'
          individuate nel corso  dei  colloqui  internazionali  e  in
          particolare nella Conferenza  dei  donatori  dell'area,  le
          attivita' operative della missione  sono  finalizzate  alla
          realizzazione  di  iniziative  concordate  con  il  Governo
          pakistano e destinate, tra l'altro: 
                a) al sostegno al settore sanitario; 
                b) al sostegno istituzionale e tecnico; 
                c) al sostegno della piccola  e  media  impresa,  con
          particolare riguardo all'area di frontiera tra il  Pakistan
          e l'Afghanistan; 
                d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali. 
              4. Nell'ambito dello stanziamento di cui  al  comma  1,
          relativo  alle  iniziative  di  cooperazione,  si  provvede
          all'organizzazione  di  una  conferenza   regionale   della
          societa' civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la
          rete di organizzazioni non governative "Afgana". 
              5. Il  Ministero  degli  affari  esteri  identifica  le
          misure volte ad agevolare  l'intervento  di  organizzazioni
          non governative che intendano  operare  in  Pakistan  e  in
          Afghanistan per fini umanitari.». 
              «Art. 2. (Interventi di cooperazione allo sviluppo e  a
          sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione).  -  1.
          Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano,
          Pakistan,  Sudan  e  Somalia   volte   ad   assicurare   il
          miglioramento delle condizioni di vita della popolazione  e
          dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla
          ricostruzione civile, e' autorizzata, a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010,  la  spesa  di  euro
          22.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di  cui  alla
          legge 26 febbraio  1987,  n.  49,  come  determinati  dalla
          Tabella C allegata alla legge  23  dicembre  2009,  n.  191
          (legge  finanziaria  2010),  nonche'  la  spesa   di   euro
          1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge  7  marzo
          2001, n. 58, anche in altre aree e  territori.  Nell'ambito
          del predetto stanziamento il Ministro degli affari  esteri,
          con proprio decreto, puo' destinare  risorse,  fino  ad  un
          massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in
          altre  aree  di  crisi,  per  le  quali  emergano   urgenti
          necessita'  di  intervento,  nel  periodo  di  vigenza  del
          presente decreto. 
              2. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  gennaio  2010  e
          fino al 30 giugno 2010, la spesa di  euro  500.000  per  la
          partecipazione italiana  al  Fondo  fiduciario  della  NATO
          destinato al rafforzamento della  gestione  autonoma  della
          sicurezza in Kosovo. 
              3. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  gennaio  2010  e
          fino al 30 giugno  2010,  la  spesa  di  euro  617.951  per
          assicurare la partecipazione  dell'Italia  alle  operazioni
          civili  di  mantenimento  della  pace   e   di   diplomazia
          preventiva,   nonche'   ai   progetti    di    cooperazione
          dell'Organizzazione per la Sicurezza e la  Cooperazione  in
          Europa (OSCE). 
              4. Sono autorizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2010  e
          fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 14.184.085 e,  dal
          1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, l'ulteriore  spesa  di
          10 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi  di
          ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la
          tutela  dei  cittadini  e  degli  interessi  italiani   nei
          territori bellici e ad alto rischio. Al  personale  inviato
          in missione in Iraq per la realizzazione delle attivita' di
          cui al  presente  comma,  e'  corrisposta  l'indennita'  di
          missione di cui al regio decreto 3  giugno  1926,  n.  941,
          nella  misura  intera  incrementata  del  30   per   cento,
          calcolata sulla diaria prevista con riferimento  ad  Arabia
          Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, di cui 10  milioni  di
          euro per l'anno 2010 da destinare alla sicurezza delle sedi
          delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. 
              5.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  e  delle
          iniziative  a  sostegno  dei  processi   di   pace   e   di
          rafforzamento della sicurezza in Africa  sub  sahariana  e'
          autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino  al  30
          giugno 2010, la spesa di euro 2.750.000 per la  Somalia  ad
          integrazione degli stanziamenti gia' assegnati  per  l'anno
          2010 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180. 
              6. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  gennaio  2010  e
          fino al 30 giugno  2010,  la  spesa  di  euro  887.399  per
          assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD. 
              7. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  gennaio  2010  e
          fino al 30 giugno  2010,  la  spesa  di  euro  202.150  per
          l'invio  in  missione  di  personale  di  ruolo  presso  le
          Ambasciate d'Italia  in  Baghdad,  Islamabad  e  Kabul.  Ai
          predetti funzionari  e'  corrisposta  un'indennita',  senza
          assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di  quella
          determinata ai sensi  dell'articolo  171  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e
          successive modificazioni. 
              8. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  gennaio  2010  e
          fino al 30 giugno 2010, la spesa  di  euro  68.000  per  la
          partecipazione di funzionari  diplomatici  alle  operazioni
          internazionali  di  gestione  delle  crisi,   comprese   le
          missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali  UE.
          Ai  predetti  funzionari  e'   corrisposta   un'indennita',
          detratta quella eventualmente concessa  dall'Organizzazione
          internazionale  di   riferimento   e   senza   assegno   di
          rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata
          ai sensi dell'art. 171 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  5   gennaio   1967,   n.   18,   e   successive
          modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in
          missioni internazionali,  l'indennita'  non  puo'  comunque
          superare il trattamento attribuito per la  stessa  missione
          all'organo di vertice del predetto contingente. 
              9. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  gennaio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la  spesa  di  euro  168.436  per
          l'invio in  missione  di  un  funzionario  diplomatico  con
          l'incarico di assistere la presenza italiana in  Kurdistan.
          Al predetto funzionario e' corrisposta  un'indennita'  pari
          all'80  per  cento   di   quella   determinata   ai   sensi
          dell'articolo  171  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  5   gennaio   1967,   n.   18,   e   successive
          modificazioni,  ed  il  rimborso  forfettario  degli  oneri
          derivanti dalle attivita' in  Kurdistan,  commisurato  alla
          diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq.  Per
          l'espletamento delle sue attivita', il predetto funzionario
          puo' avvalersi del supporto di due unita'  da  reperire  in
          loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque
          inferiore alla scadenza del presente decreto.». 
              - Il testo degli articoli 1 e  2  del  decreto-legge  6
          luglio 2010, n. 102, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  3  agosto  2010,  n.  30,  recante  "Proroga   degli
          interventi di cooperazione allo sviluppo e a  sostegno  dei
          processi di  pace,  di  stabilizzazione  e  delle  missioni
          internazionali delle Forze armate e di polizia", pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2010, e'  il
          seguente: 
              «Art. 1 (Iniziative in favore dell'Afghanistan).  -  1.
          Per   le   iniziative    di    cooperazione    in    favore
          dell'Afghanistan e' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio
          2010  e  fino  al  31  dicembre  2010,  la  spesa  di  euro
          18.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di  cui  alla
          legge 26 febbraio  1987,  n.  49,  come  determinati  dalla
          Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n.  191,  e
          di euro 1.800.000 per la partecipazione italiana  al  Fondo
          fiduciario della NATO destinato al  sostegno  dell'esercito
          nazionale afgano. 
              2. Al fine di  contribuire  alle  iniziative  volte  al
          mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni  di
          comunicazione   nell'ambito    delle    NATO's    Strategic
          Communications in Afghanistan, e' autorizzata, a  decorrere
          dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa  di
          euro 500.000 per l'implementazione  e  l'ampliamento  della
          convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
          Dipartimento per l'informazione  e  l'editoria,  la  RAI  -
          Radiotelevisione   italiana   s.p.a.   e   la   NewCo   Rai
          International. Il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
          presenta al Parlamento, entro  il  28  febbraio  2011,  una
          relazione sulle realizzazioni e sullo stato di  avanzamento
          dei progetti previsti dalla predetta Convenzione. 
              3. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la partecipazione dell'Italia  ad
          una  missione  di  stabilizzazione  economica,  sociale   e
          umanitaria in Afghanistan e Pakistan  al  fine  di  fornire
          sostegno al Governo afgano e  al  Governo  pakistano  nello
          svolgimento delle  attivita'  prioritarie  nell'ambito  del
          processo di sviluppo  e  consolidamento  delle  istituzioni
          locali   e   nell'assistenza    alla    popolazione.    Per
          l'organizzazione  della  missione  si  provvede  a   valere
          sull'autorizzazione di spesa di cui al  comma  1,  relativa
          alle iniziative di cooperazione. 
              4.  Nell'ambito  degli  obiettivi  e  delle   finalita'
          individuati nel corso  dei  colloqui  internazionali  e  in
          particolare nella Conferenza  dei  donatori  dell'area,  le
          attivita' operative della missione  sono  finalizzate  alla
          realizzazione  di  iniziative  concordate  con  il  Governo
          pakistano e destinate, tra l'altro: 
                a) al sostegno al settore sanitario ed educativo; 
                b) al sostegno istituzionale e tecnico; 
                c) al sostegno della piccola  e  media  impresa,  con
          particolare riguardo all'area di frontiera tra il  Pakistan
          e l'Afghanistan; 
                d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali. 
              5. Nell'ambito dello stanziamento di cui  al  comma  1,
          relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede  alla
          realizzazione di una "Casa della societa' civile" a  Kabul,
          quale centro culturale per  lo  sviluppo  di  rapporti  tra
          l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di  sviluppare  gli
          esiti della conferenza regionale di cui all'art.  1,  comma
          4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              6. Il  Ministero  degli  affari  esteri  identifica  le
          misure volte ad agevolare  l'intervento  di  organizzazioni
          non governative che intendano  operare  in  Pakistan  e  in
          Afghanistan per fini umanitari.». 
              «Art. 2 (Interventi di cooperazione allo sviluppo  e  a
          sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione).  -  1.
          Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano,
          Pakistan,  Sudan  e  Somalia   volte   ad   assicurare   il
          miglioramento delle condizioni di vita della popolazione  e
          dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla
          ricostruzione civile, e' autorizzata, a  decorrere  dal  1°
          luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la  spesa  di  euro
          9.300.000 ad integrazione degli stanziamenti  di  cui  alla
          legge 26 febbraio  1987,  n.  49,  come  determinati  dalla
          Tabella C allegata alla legge 23  dicembre  2009,  n.  191,
          nonche' la spesa  di  euro  1.000.000  per  gli  interventi
          previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58,  anche  in  altre
          aree e territori. Nell'ambito del predetto stanziamento  il
          Ministro degli affari esteri,  con  proprio  decreto,  puo'
          destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per
          iniziative di cooperazione in altre aree di crisi,  per  le
          quali  emergano  urgenti  necessita'  di  intervento,   nel
          periodo di vigenza del presente decreto. 
              2. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 500.000  per  la
          partecipazione  italiana  ai  Fondi  fiduciari  della  NATO
          destinati alla formazione della polizia federale irachena e
          alla lotta alla pirateria al largo delle coste somale. 
              3. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la  spesa  di  euro  600.000  per
          l'erogazione del contributo italiano al Tribunale  Speciale
          delle Nazioni Unite per il Libano. 
              4. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la  spesa  di  euro  594.182  per
          assicurare la partecipazione  dell'Italia  alle  operazioni
          civili  di  mantenimento  della  pace   e   di   diplomazia
          preventiva,   nonche'   ai   progetti    di    cooperazione
          dell'Organizzazione per la Sicurezza e la  Cooperazione  in
          Europa (OSCE). 
              5. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro  11.706.125  per
          gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Yemen  e
          la prosecuzione degli interventi operativi di  emergenza  e
          di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli  interessi
          italiani nei  territori  bellici  e  ad  alto  rischio.  Al
          personale inviato in missione in Iraq per la  realizzazione
          delle attivita' di cui al presente  comma,  e'  corrisposta
          l'indennita' di missione di cui al regio decreto  3  giugno
          1926, n. 941, nella misura intera incrementata del  30  per
          cento, calcolata sulla diaria prevista con  riferimento  ad
          Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. 
              6.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  e  delle
          iniziative  a  sostegno  dei  processi   di   pace   e   di
          rafforzamento della sicurezza in Africa  sub  sahariana  e'
          autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e  fino  al  31
          dicembre 2010, la spesa di euro 2.400.000  ad  integrazione
          degli stanziamenti  gia'  assegnati  per  l'anno  2010  per
          l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n.  180,  nonche'
          la spesa di euro 778.500 per favorire iniziative dirette ad
          eliminare le mutilazioni genitali femminili, anche in vista
          dell'adozione di una  risoluzione  dell'Assemblea  generale
          delle Nazioni Unite. 
              7. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la  spesa  di  euro  886.244  per
          assicurare la partecipazione italiana alle iniziative  PSDC
          (ex PESD). 
              8. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la  spesa  di  euro  214.000  per
          l'invio  in  missione  di  personale  di  ruolo  presso  le
          Ambasciate d'Italia  in  Baghdad,  Islamabad  e  Kabul.  Ai
          predetti funzionari  e'  corrisposta  un'indennita',  senza
          assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di  quella
          determinata ai sensi  dell'articolo  171  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e
          successive modificazioni. In deroga all'art. 181, comma  1,
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n.  18,  al  personale  in  servizio  presso  le  sedi   in
          Afghanistan, Iraq  e  Pakistan  spetta  ogni  sei  mesi  il
          parziale pagamento delle spese di viaggio  per  congedo  in
          Italia anche per i familiari a carico. Il relativo  diritto
          e' acquisito dopo quattro mesi, ancorche'  i  viaggi  siano
          stati effettuati precedentemente. 
              9. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 439.800  per  la
          partecipazione di  personale  del  Ministero  degli  affari
          esteri alle operazioni  internazionali  di  gestione  delle
          crisi,  compresi  le  missioni  PESD  e  gli   Uffici   dei
          Rappresentanti Speciali dell'Unione  europea.  Ai  predetti
          funzionari e' corrisposta  un'indennita',  detratta  quella
          eventualmente concessa  dall'Organizzazione  internazionale
          di riferimento e  senza  assegno  di  rappresentanza,  pari
          all'80 per cento di quella determinata ai  sensi  dell'art.
          171 del decreto del Presidente della Repubblica  5  gennaio
          1967, n. 18,  e  successive  modificazioni.  Per  incarichi
          presso il contingente italiano in missioni  internazionali,
          l'indennita' non  puo'  comunque  superare  il  trattamento
          attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del
          predetto contingente. E' altresi' autorizzata, a  decorrere
          dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di  euro
          31.200 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n. 18, del personale del Ministero degli affari  esteri  in
          servizio presso gli uffici situati in Afghanistan,  Iraq  e
          Pakistan. 
              10. Per attuare il coordinamento  delle  politiche  dei
          Paesi partecipanti all'Iniziativa  Adriatico-Ionica  (IAI),
          finalizzate al rafforzamento della  cooperazione  regionale
          nell'area, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 300.000  per  la
          partecipazione italiana, anche  mediante  l'istituzione  di
          una Fondazione  di  diritto  privato,  alle  attivita'  del
          Segretariato Permanente dell'Iniziativa con sede in Ancona. 
              10-bis. Al fine  di  assicurare  la  funzionalita'  del
          Comitato atlantico italiano, incluso  nella  tabella  degli
          enti a carattere internazionalistico di cui alla  legge  28
          dicembre 1982,  n.  948,  e  successive  modificazioni,  e'
          assegnato   in   favore   dello   stesso   un    contributo
          straordinario di 250.000 euro per l'anno 2010. Al  relativo
          onere si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge  27
          dicembre 2004, n. 307.». 
              -  Il   testo   dell'articolo   60,   comma   15,   del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,   pubblicata   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21
          agosto 2008, e' il seguente: 
              «15.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica, a  decorrere  dall'esercizio
          finanziario 2009, le amministrazioni dello  Stato,  escluso
          il  comparto  della  sicurezza  e  del  soccorso,   possono
          assumere mensilmente impegni per importi non  superiori  ad
          un dodicesimo  della  spesa  prevista  da  ciascuna  unita'
          previsionale  di  base,  con  esclusione  delle  spese  per
          stipendi, retribuzioni, pensioni  e  altre  spese  fisse  o
          aventi  natura  obbligatoria  ovvero  non  frazionabili  in
          dodicesimi,  nonche'  per  interessi,  poste  correttive  e
          compensative  delle  entrate,   comprese   le   regolazioni
          contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla
          normativa comunitaria, annualita'  relative  ai  limiti  di
          impegno e rate di ammortamento  mutui.  La  violazione  del
          divieto di cui al presente comma rileva agli effetti  della
          responsabilita' contabile.». 
              - Il testo dell'art. 3 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136, recante «Piano straordinario contro le mafie,  nonche'
          delega al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196  del  23  agosto
          2010, e' il seguente: 
              «Art. 3 (Tracciabilita' dei flussi  finanziari).  -  1.
          Per assicurare  la  tracciabilita'  dei  flussi  finanziari
          finalizzata  a  prevenire  infiltrazioni   criminali,   gli
          appaltatori,  i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  della
          filiera  delle   imprese   nonche'   i   concessionari   di
          finanziamenti pubblici anche  europei  a  qualsiasi  titolo
          interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
          devono utilizzare uno  o  piu'  conti  correnti  bancari  o
          postali, accesi presso banche o presso  la  societa'  Poste
          italiane Spa, dedicati, anche non in via  esclusiva,  fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma  5,  alle   commesse
          pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
          ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla  gestione
          dei finanziamenti di cui al  primo  periodo  devono  essere
          registrati sui conti  correnti  dedicati  e,  salvo  quanto
          previsto   al   comma   3,   devono    essere    effettuati
          esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
          postale,  ovvero  con  altri  strumenti  di  incasso  o  di
          pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
          operazioni. 
              2. I pagamenti destinati  a  dipendenti,  consulenti  e
          fornitori  di  beni  e  servizi  rientranti  tra  le  spese
          generali  nonche'  quelli  destinati  alla   provvista   di
          immobilizzazioni  tecniche  sono  eseguiti  tramite   conto
          corrente dedicato di cui al comma 1,  anche  con  strumenti
          diversi dal bonifico bancario o postale  purche'  idonei  a
          garantire la  piena  tracciabilita'  delle  operazioni  per
          l'intero importo dovuto, anche se questo non e'  riferibile
          in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
          al medesimo comma 1. 
              3.  I  pagamenti  in  favore  di  enti   previdenziali,
          assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in  favore  di
          gestori e fornitori  di  pubblici  servizi,  ovvero  quelli
          riguardanti tributi,  possono  essere  eseguiti  anche  con
          strumenti diversi dal bonifico bancario  o  postale,  fermo
          restando l'obbligo di documentazione della  spesa.  Per  le
          spese giornaliere, di importo inferiore o  uguale  a  1.500
          euro, relative agli interventi di cui al comma  1,  possono
          essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico  bancario  o
          postale, fermi restando il divieto di impiego del  contante
          e l'obbligo  di  documentazione  della  spesa.  L'eventuale
          costituzione di un fondo  cassa  cui  attingere  per  spese
          giornaliere,  salvo  l'obbligo  di  rendicontazione,   deve
          essere effettuata tramite bonifico  bancario  o  postale  o
          altro  strumento  di  pagamento  idoneo  a  consentire   la
          tracciabilita' delle operazioni, in favore di  uno  o  piu'
          dipendenti. 
              4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai
          servizi e alle forniture di cui al comma 1  sia  necessario
          il ricorso a somme provenienti da conti  correnti  dedicati
          di cui al medesimo comma 1, questi  ultimi  possono  essere
          successivamente reintegrati mediante  bonifico  bancario  o
          postale,  ovvero  con  altri  strumenti  di  incasso  o  di
          pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
          operazioni. 
              5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi  finanziari,
          gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
          ciascuna  transazione  posta  in  essere   dalla   stazione
          appaltante e dagli altri soggetti di cui  al  comma  1,  il
          codice   identificativo   di   gara    (CIG),    attribuito
          dall'Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture  su  richiesta  della  stazione
          appaltante e, ove obbligatorio ai  sensi  dell'articolo  11
          della legge 16 gennaio 2003,  n.  3,  il  codice  unico  di
          progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento
          dei sistemi telematici delle banche e della societa'  Poste
          italiane Spa, il CUP  puo'  essere  inserito  nello  spazio
          destinato   alla   trascrizione   della   motivazione   del
          pagamento. 
              6. 
              7. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  comunicano  alla
          stazione appaltante o  all'amministrazione  concedente  gli
          estremi identificativi dei conti correnti dedicati  di  cui
          al  medesimo  comma  1  entro  sette  giorni   dalla   loro
          accensione o, nel caso di conti  correnti  gia'  esistenti,
          dalla loro prima utilizzazione  in  operazioni  finanziarie
          relative ad una commessa pubblica,  nonche',  nello  stesso
          termine, le generalita' e il codice fiscale  delle  persone
          delegate  ad  operare  su  di  essi.  Gli  stessi  soggetti
          provvedono, altresi', a comunicare ogni  modifica  relativa
          ai dati trasmessi. 
              8. La stazione appaltante, nei  contratti  sottoscritti
          con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi  e  alle
          forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di  nullita'
          assoluta, un'apposita clausola con la quale  essi  assumono
          gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
          alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o  il
          subcontraente  che  ha  notizia  dell'inadempimento   della
          propria  controparte  agli   obblighi   di   tracciabilita'
          finanziaria di cui al presente articolo  ne  da'  immediata
          comunicazione   alla    stazione    appaltante    e    alla
          prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
          ove ha sede  la  stazione  appaltante  o  l'amministrazione
          concedente. 
              9. La stazione appaltante verifica  che  nei  contratti
          sottoscritti con i subappaltatori e i  subcontraenti  della
          filiera delle imprese a  qualsiasi  titolo  interessate  ai
          lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma  1  sia
          inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
          con la quale  ciascuno  di  essi  assume  gli  obblighi  di
          tracciabilita' dei flussi finanziari di cui  alla  presente
          legge. 
              9-bis. Il mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o
          postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
          piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa  di
          risoluzione del contratto.». 
              -  Il  testo  dell'art.  3,  commi   12   e   13,   del
          decreto-legge  6  luglio  2010,  n.  102,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010,  n.  30,  recante
          «Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a
          sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione  e  delle
          missioni internazionali delle Forze armate e  di  polizia»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186  dell'11  agosto
          2010, e' il seguente: 
              «12. I contratti degli esperti di cui all'articolo  16,
          comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n.
          49, in scadenza il 31  dicembre  2010,  sono  prorogati  di
          dodici  mesi,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili   a
          legislazione vigente. In ogni  caso  non  si  procede  alla
          proroga dei rapporti contrattuali oltre il  compimento  del
          67° anno di eta'. 
              13. Ai fini della disciplina dei contratti  di  cui  al
          comma 12, da stipulare ai sensi dell'art. 1, comma 01,  del
          decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,  si  provvede
          con uno o piu' decreti del Ministro degli affari esteri, di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione, previo parere del  Comitato  direzionale  di
          cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.». 
              - Il testo degli articoli 12, 13 e 16  della  legge  26
          febbraio 1987,  n.  49,  recante  «Nuova  disciplina  della
          cooperazione dell'Italia con i Paesi in via  di  sviluppo»,
          pubblicata nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale
          n. 49 del 28 febbraio 1987, e' il seguente: 
              «Art. 12. (Unita' tecnica centrale). -  1.  A  supporto
          dell'attivita' della Direzione generale per la cooperazione
          allo sviluppo e limitatamente allo svolgimento dei  compiti
          di natura tecnica relativi  alle  fasi  di  individuazione,
          istruttoria,   formulazione,   valutazione,   gestione    e
          controllo  dei  programmi,   delle   iniziative   e   degli
          interventi di cooperazione di cui  agli  articoli  1  e  2,
          nonche' per le attivita' di  studio  e  ricerca  nel  campo
          della cooperazione  allo  sviluppo  e'  istituita  l'Unita'
          tecnica centrale di cooperazione allo sviluppo. 
              2. Nel decreto di cui al comma 2  dell'art.  10  dovra'
          essere determinata l'articolazione  funzionale  dell'Unita'
          tecnica centrale nell'ambito della  Direzione  generale  in
          modo da rispecchiare al massimo l'articolazione  funzionale
          della Direzione medesima. 
              3.   L'organico   dell'Unita'   tecnica   centrale   e'
          costituito da esperti  assunti  con  contratto  di  diritto
          privato  a  termine  entro  un   contingente   massimo   di
          centoventi   unita'   e   da    personale    di    supporto
          tecnico-amministrativo ed ausiliario  del  Ministero  degli
          affari esteri. All'Unita' tecnica centrale e'  preposto  un
          funzionario della carriera diplomatica. 
              4. Le  caratteristiche  del  rapporto  contrattuale  di
          diritto privato a termine -  ivi  compreso  il  trattamento
          economico - sono fissate con  decreto  del  Ministro  degli
          affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con
          il Ministro della  funzione  pubblica,  previo  parere  del
          Comitato direzionale di cui all'art. 9,  tenuto  conto  dei
          criteri e dei parametri osservati  al  riguardo  dal  Fondo
          europeo dello sviluppo della Comunita'  economica  europea,
          nonche' dell'esperienza professionale di cui  il  personale
          interessato sara' in possesso al momento della stipula  del
          contratto.   Il   contratto   avra'   durata   quadriennale
          rinnovabile   in   costanza   delle    esigenze    connesse
          all'attuazione  dei  compiti  di   natura   tecnica   della
          cooperazione allo sviluppo. Il decreto di cui  al  presente
          comma dovra' altresi' prevedere  le  procedure  concorsuali
          per  la  immissione  degli  esperti  di  cui  al  comma   3
          nell'Unita' tecnica centrale. 
              5. Gli esperti di cui ai commi 3  e  4  sono  impiegati
          anche nelle unita' tecniche di cooperazione  nei  Paesi  in
          via di sviluppo di cui all'articolo 13. 
              6. Nella prima applicazione della presente legge  hanno
          titolo  di  precedenza  per  l'immissione,  attraverso   le
          procedure  concorsuali  di  cui  al  comma  4,  nell'Unita'
          tecnica centrale, fino alla copertura massima del cinquanta
          per cento del contingente di cui al comma 3: 
                a)  gli  esperti  e  il  personale  tecnico  che,   a
          qualsiasi titolo, con oneri a carico dello Stato,  prestino
          servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento per la
          cooperazione di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38  ,  e
          presso la  sede  centrale  del  Servizio  speciale  di  cui
          all'articolo 3 della legge 8 marzo 1985, n. 73,  da  almeno
          dodici mesi alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge; 
                b) i funzionari di cittadinanza italiana che svolgono
          attivita'  da  almeno  due   anni   presso   organizzazioni
          internazionali e comunitarie  operanti  nel  settore  della
          cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              7. Tale titolo di precedenza puo' essere  fatto  valere
          dagli interessati con domanda da presentarsi  entro  trenta
          giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
              8. L'esistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti
          verra' verificata con delibera del Comitato direzionale  su
          parere del Consiglio di amministrazione del Ministero degli
          affari esteri. 
              9. In relazione alle  esigenze  di  supporto  derivanti
          dalla  istituzione   dell'Unita'   tecnica   centrale,   la
          dotazione  organica   delle   qualifiche   funzionali   del
          Ministero degli affari esteri e' accresciuta  di  25  posti
          alla V qualifica e di 35 alla  IV.  La  ripartizione  delle
          suddette dotazioni aggiuntive per profili professionali  e'
          stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri,  di
          concerto con il Ministro per la funzione pubblica.  Con  la
          stessa procedura puo'  essere  modificata  la  ripartizione
          degli  anzidetti  posti  di  organico  aggiuntivo  tra   le
          qualifiche funzionali sempre che intervengano modifiche nei
          pertinenti profili. Il  personale  che  presti  servizio  a
          tempo pieno ed a qualunque titolo, presso  il  Dipartimento
          per la cooperazione allo  sviluppo  o  presso  il  Servizio
          speciale istituito ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73
          , da almeno un anno alla data di entrata  in  vigore  della
          presente   legge    svolgendo    mansioni    di    supporto
          amministrativo,  puo'  essere  ammesso  entro  sei  mesi  a
          sostenere, a domanda, una prova selettiva per  l'immissione
          nel contingente aggiuntivo di organico di cui  al  presente
          comma,  nelle  qualifiche  e  profili  corrispondenti  alle
          mansioni svolte. Con il decreto del Ministro  degli  affari
          esteri,  sentito  il  Consiglio  di  amministrazione,  sono
          stabilite le procedure e le modalita' di svolgimento  delle
          prove selettive. 
              10. All'onere derivante dall'applicazione del comma  9,
          valutato in lire un miliardo e duecento milioni  annui,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987,  all'uopo
          parzialmente utilizzando  l'accantonamento:  "Riordinamento
          del Ministero degli affari esteri". 
              11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              «Art. 13. (Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in
          via di sviluppo). - 1.  Le  unita'  tecniche  di  cui  agli
          articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo
          dichiarati prioritari dal CICS con  accreditamento  diretto
          presso i Governi interessati nel quadro  degli  accordi  di
          cooperazione. 
              2.  Le  unita'  tecniche  sono  costituite  da  esperti
          dell'Unita' tecnica centrale di cui all'articolo  12  e  da
          esperti tecnico-amministrativi  assegnati  dalla  Direzione
          generale per  la  cooperazione  allo  sviluppo  nonche'  da
          personale esecutivo e ausiliario  assumibile  in  loco  con
          contratti a tempo determinato. 
              3. I compiti delle unita' tecniche consistono: 
                a) nella predisposizione e nell'invio alla  Direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
          dati   e   di   ogni   elemento   di   informazione   utile
          all'individuazione,  all'istruttoria  e  alla   valutazione
          delle   iniziative   di   cooperazione   suscettibili    di
          finanziamento; 
                b) nella predisposizione e nell'invio alla  Direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
          dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di
          sviluppo del Paese di accreditamento e  sulla  cooperazione
          allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e
          da organismi internazionali; 
                c) nella supervisione e nel controllo  tecnico  delle
          iniziative di cooperazione in atto; 
                d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna
          delle attrezzature  e  dei  beni  inviati  dalla  Direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo; 
                e) nell'espletamento di ogni  altro  compito  atto  a
          garantire   il   buon   andamento   delle   iniziative   di
          cooperazione nel Paese. 
              4. Ciascuna unita' tecnica e'  diretta  da  un  esperto
          dell'Unita'  tecnica  centrale  di  cui  all'art.  12,  che
          risponde,  al   capo   della   rappresentanza   diplomatica
          competente per territorio. 
              5. Le  unita'  tecniche  sono  dotate  dalla  Direzione
          generale per la cooperazione  allo  sviluppo  dei  fondi  e
          delle  attrezzature  necessarie  per   l'espletamento   dei
          compiti ad esse affidati.». 
              «Art. 16. (Personale addetto  alla  Direzione  generale
          per la cooperazione  allo  sviluppo).  -  1.  Il  personale
          addetto alla Direzione generale per  la  cooperazione  allo
          sviluppo e' costituito da: 
                a) personale del Ministero degli affari esteri; 
                b) magistrati  ordinari  o  amministrativi,  avvocati
          dello Stato, comandati o nominati con le modalita' previste
          dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel  limite
          massimo di sette unita'; 
                c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto
          privato, ai sensi dell'art. 12 (29); 
                d) personale dell'amministrazione dello Stato,  degli
          enti locali e di  enti  pubblici  non  economici  posto  in
          posizione di fuori ruolo o di comando; 
                e)  funzionari  esperti,  di  cittadinanza  italiana,
          provenienti da organismi internazionali nei  limiti  di  un
          contingente  massimo  di  trenta  unita',   assunti   dalla
          Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo  sulla
          base di criteri analoghi a quelli  previsti  dalla  lettera
          c). 
              2.».