Art. 4 
 
 
       Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia 
 
  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa  di  euro  380.770.000  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare alle  missioni  in  Afghanistan,
denominate International Security Assistance Force  (ISAF)  ed  EUPOL
AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4,  comma  1,  del  decreto-legge  6
luglio 2010, n. 102, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2010, n.126. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa  di  euro  106.240.346  per  la  proroga  della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione  delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim  Force  in
Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita'  navali  nella  UNIFIL
Maritime  Task  Force,  di  cui  all'articolo   4,   comma   2,   del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n.126. 
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno 2011, la  spesa  di  euro  35.770.354  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare alle missioni  nei  Balcani,  di
cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126,  di
seguito elencate: 
    a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union  Rule  of
Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in
Kosovo; 
    b) Joint Enterprise. 
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  147.799  per  la  proroga   della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera
la  missione  denominata  Integrated  Police  Unit  (IPU),   di   cui
all'articolo 4, comma 4, del  decreto-legge  6  luglio  2010,  n.102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno 2011, la  spesa  di  euro  12.935.084  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare alla missione  nel  Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui  all'articolo  4,  comma  5,  del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  594.139  per  la  proroga   della
partecipazione  di  personale  militare  alla   missione   denominata
Temporary  International  Presence  in   Hebron   (TIPH2),   di   cui
all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2010,  n.  102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  7. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  60.346  per  la   proroga   della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione
europea  di  assistenza  alle  frontiere  per  il  valico  di  Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in  Rafah  (EUBAM
Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del  decreto-legge  6  luglio
2010, n. 102, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2010, n. 126. 
  8. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  126.459  per  la  proroga   della
partecipazione di personale  militare  alla  missione  delle  Nazioni
Unite  e   dell'Unione   Africana   in   Sudan,   denominata   United
Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo
4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  9. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  206.026  per  la  proroga   della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione
europea nella Repubblica democratica del Congo  denominata  EUPOL  RD
CONGO, di cui all'articolo 4, comma 9,  del  decreto-legge  6  luglio
2010, n.102, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2010, n. 126. 
  10. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  132.039  per  la  proroga   della
partecipazione di personale  militare  alla  missione  delle  Nazioni
Unite  denominata  United  Nations  Peacekeeping   Force   in   Cipro
(UNFICYP), di cui all'articolo  4,  comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2010, n. 102, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2010, n. 126. 
  11. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa di  euro  653.993  per  la  prosecuzione  delle
attivita'  di  assistenza  alle  Forze  armate   albanesi,   di   cui
all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 6 luglio  2010,  n.  102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  12. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  694.810  per  la  proroga   della
partecipazione di  personale  militare  alla  missione  di  vigilanza
dell'Unione europea in  Georgia,  denominata  EUMM  Georgia,  di  cui
all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge  6  luglio  2010,  n.102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  13. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno 2011, la  spesa  di  euro  25.112.656  per  la  proroga  della
partecipazione  di   personale   militare   all'operazione   militare
dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione  della  NATO
per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo  4,  comma  13,
del  decreto-legge  6  luglio   2010,   n.   102,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  14. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno 2011,  la  spesa  di  euro  4.107.115  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare impiegato in Iraq  in  attivita'
di consulenza, formazione e addestramento delle  Forze  armate  e  di
polizia irachene, di cui all'articolo 4, comma 14, del  decreto-legge
6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2010, n. 126. 
  15. E' autorizzata, dal 1º gennaio 2011 e fino al 30  giugno  2011,
la spesa di euro 12.169.041 per la proroga dell'impiego di  personale
militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze
connesse  con  le  missioni  in  Afghanistan  e  in  Iraq,   di   cui
all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge  6  luglio  2010,  n.102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  16. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  681.198  per  la  proroga   della
partecipazione  di  personale   militare   alla   missione   militare
dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui  all'articolo  4,
comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.  102,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  17. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  31
dicembre 2011, la spesa di euro 80.506.000 per  la  stipulazione  dei
contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per  la
realizzazione di infrastrutture, relativi alle  missioni  di  cui  al
presente decreto. 
  18. Al fine di sopperire  a  esigenze  di  prima  necessita'  della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e'
autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino  al  31  dicembre
2011, la spesa complessiva di euro 7.988.794 per interventi urgenti o
acquisti e lavori da eseguire  in  economia,  anche  in  deroga  alle
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei  casi
di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti  militari  che
partecipano alle missioni internazionali di cui al presente  decreto,
entro il limite di euro 6.378.204 in Afghanistan, euro  1.200.000  in
Libano, euro 410.590 nei Balcani. 
  19. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa di  euro  3.497.465  per  la  prosecuzione  dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in  Albania
e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 20, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n.126. 
  20. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  853.940  per  la  proroga   della
partecipazione di personale della  Polizia  di  Stato  alla  missione
denominata European Union  Rule  of  Law  Mission  in  Kosovo  (EULEX
Kosovo) e di euro 30.700  per  la  proroga  della  partecipazione  di
personale della Polizia di  Stato  alla  missione  denominata  United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4,  comma  21,
del  decreto-legge  6  luglio   2010,   n.   102,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  21. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  64.040  per  la   proroga   della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla  missione  in
Palestina,  denominata  European  Union  Police   Mission   for   the
Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo  4,  comma
22,  del  decreto-legge  6  luglio  2010,  n.102,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  22. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  269.002  per  la  proroga   della
partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia
di Stato alla  missione  in  Bosnia-Erzegovina,  denominata  European
Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo  4,  comma  23,  del
decreto-legge 6 luglio 2010, n.102,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  23. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno 2011,  la  spesa  di  euro  8.297.164  per  la  proroga  della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di  finanza  alla
missione in Libia, di cui all'articolo 4, comma 24, del decreto-legge
6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2010, n. 126, e per  garantire  la  manutenzione  ordinaria  e
l'efficienza delle unita'  navali  cedute  dal  Governo  italiano  al
Governo  libico,  in  esecuzione  degli   accordi   di   cooperazione
sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria  araba
libica   popolare   socialista   per   fronteggiare    il    fenomeno
dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. 
  24. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa di euro 1.471.724 e  di  euro  368.141  per  la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia  di
finanza  alle  missioni  in  Afghanistan,  denominate   International
Security  Assistance  Force  (ISAF)  ed  EUPOL  Afghanistan,  di  cui
all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge  6  luglio  2010,  n.102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  25. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  411.201  per  la  proroga   della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di  finanza  alla
missione denominata European Union Rule  of  Law  Mission  in  Kosovo
(EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge  6
luglio 2010, n.102, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2010, n. 126. 
  26. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  309.077  per  la  proroga   della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di  finanza  alle
unita'  di  coordinamento  interforze  denominate  Joint   Multimodal
Operational Units (JMOUs) costituite in  Afghanistan,  Emirati  Arabi
Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 28, del decreto-legge  6
luglio 2010, n.102, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2010, n. 126. 
  27. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  260.991  per  la  proroga   della
partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del
Corpo della polizia  penitenziaria  e  personale  amministrativo  del
Ministero della giustizia alla  missione  denominata  European  Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo  4,
comma 29, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.  102,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  28. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa di euro 19.254  per  la  partecipazione  di  un
magistrato  collocato  fuori  ruolo  alla  missione   in   Palestina,
denominata  European  Union  Police  Mission  for   the   Palestinian
Territories (EUPOL COPPS), di  cui  all'articolo  4,  comma  30,  del
decreto-legge 6 luglio 2010, n.102,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n.126. 
  29. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa di euro 96.971 per  la  partecipazione  di  due
magistrati collocati fuori ruolo alla missione in  Bosnia-Erzegovina,
denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui  all'articolo
4, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  30. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa di  euro  5.000.000  per  il  mantenimento  del
dispositivo  info-operativo  dell'Agenzia  informazioni  e  sicurezza
esterna  (AISE)  a  protezione  del  personale  delle  Forze   armate
impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni
affidate all'AISE dall'articolo 6, comma  2,  della  legge  3  agosto
2007, n.124. 
  (( 31. Per le esigenze di cui all'articolo 55, comma 5-septies, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.122,  connesse  alla  celebrazione  del
150º anniversario dell'unita' d'Italia, anche riferite alle  missioni
internazionali, la dotazione del fondo di cui  all'articolo  620  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n.66, e' stabilita in euro 2.500.000 per l'anno 2011. Per
la finalita' di cui al presente  comma  e'  autorizzata,  per  l'anno
2011, la spesa di euro 2.500.000. )) 
  32.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   in
attuazione del memorandum  di  intesa  di  cooperazione  tecnica  nel
settore della sicurezza tra il Governo della Repubblica  italiana  ed
il Governo della Repubblica di Panama, stipulato il 30  giugno  2010,
e'  autorizzato  a  cedere,  a  titolo  gratuito,  al  Governo  della
Repubblica  di  Panama  quattro  unita'  navali  «classe  200/s»   in
dotazione al Corpo delle capitanerie di porto. 
 
          Riferimenti normativi 
              -  Il  testo  dell'art.  4,  commi  da  1  a  31,   del
          decreto-legge  6  luglio  2010,  n.  102,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010,  n.  30,  recante
          «Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a
          sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione  e  delle
          missioni internazionali delle Forze armate e  di  polizia»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186  dell'11  agosto
          2010, e' il seguente: 
              «Art. 4. (Missioni internazionali delle Forze armate  e
          di polizia). - 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio
          2010  e  fino  al  31  dicembre  2010,  la  spesa  di  euro
          364.692.976  per  la  proroga   della   partecipazione   di
          personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate
          International Security Assistance  Force  (ISAF)  ed  EUPOL
          AFGHANISTAN,  di  cui  all'articolo   5,   comma   1,   del
          decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              2. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 118.518.722  per
          la proroga della partecipazione  del  contingente  militare
          italiano alla  missione  delle  Nazioni  Unite  in  Libano,
          denominata  United  Nations  Interim   Force   in   Lebanon
          (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella  UNIFIL
          Maritime Task Force, di cui all'articolo 5,  comma  2,  del
          decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              3. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro  58.960.039  per
          la proroga  della  partecipazione  di  personale  militare,
          compreso  il  personale  appartenente  al  corpo   militare
          dell'Associazione  dei  cavalieri  italiani   del   Sovrano
          Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito
          italiano, alle missioni nei Balcani,  di  cui  all'art.  5,
          comma  3,  del  decreto-legge  1°  gennaio  2010,   n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.
          30, di seguito elencate: 
                a) Multinational  Specialized  Unit  (MSU),  European
          Union  Rule  of  Law  Mission  in  Kosovo  (EULEX  Kosovo),
          Security Force Training Plan in Kosovo; 
                b) Joint Enterprise. 
              4. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro  10.495.380  per
          la proroga della partecipazione di personale militare  alla
          missione   dell'Unione   europea   in    Bosnia-Erzegovina,
          denominata  ALTHEA,  nel  cui  ambito  opera  la   missione
          denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'art. 5,
          comma  4,  del  decreto-legge  1°  gennaio  2010,   n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.
          30. 
              5. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro  10.121.897  per
          la proroga della partecipazione di personale militare  alla
          missione nel Mediterraneo denominata Active  Endeavour,  di
          cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge  1°  gennaio
          2010, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
          marzo 2010, n. 30. 
              6. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 601.943  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione denominata  Temporary  International  Presence  in
          Hebron  (TIPH2),  di  cui  all'articolo  5,  comma  6,  del
          decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              7. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro  57.690  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione dell'Unione europea di assistenza  alle  frontiere
          per il valico di Rafah, denominata  European  Union  Border
          Assistance  Mission  in  Rafah  (EUBAM   Rafah),   di   cui
          all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 1° gennaio 2010,
          n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  marzo
          2010, n. 30. 
              8. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 128.654  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione delle Nazioni  Unite  e  dell'Unione  Africana  in
          Sudan, denominata United Nations/African Union  Mission  in
          Darfur  (UNAMID),  di  cui  all'art.  5,   comma   8,   del
          decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              9. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 201.652  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione dell'Unione europea nella  Repubblica  democratica
          del Congo denominata EUPOL RD CONGO,  di  cui  all'art.  5,
          comma  9,  del  decreto-legge  1°  gennaio  2010,   n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.
          30. 
              10. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 132.388  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione delle  Nazioni  Unite  denominata  United  Nations
          Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui  all'art.  5,
          comma  10,  del  decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.
          30. 
              11. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro  80.443  per  la
          prosecuzione  delle  attivita'  di  assistenza  alle  Forze
          armate  albanesi,  di  cui  all'art.  5,  comma   11,   del
          decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              12. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 889.355  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione  di  vigilanza  dell'Unione  europea  in  Georgia,
          denominata EUMM Georgia, di cui all'art. 5, comma  12,  del
          decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              13. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro  23.890.556  per
          la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare
          all'operazione  militare  dell'Unione  europea   denominata
          Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della
          pirateria, di cui all'art. 5, comma 13,  del  decreto-legge
          1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              14. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 3.956.138 per la
          proroga  della   partecipazione   di   personale   militare
          impiegato in Iraq in attivita' di consulenza, formazione  e
          addestramento delle Forze armate e di polizia irachene,  di
          cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 1°  gennaio
          2010, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
          marzo 2010, n. 30. 
              15. E' autorizzata, dal 1° luglio 2010  e  fino  al  31
          dicembre 2010, la spesa di euro 12.033.738 per l'impiego di
          personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein  e
          a  Tampa  per  esigenze  connesse  con   le   missioni   in
          Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 5, comma 15, del
          decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              16. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 5.047.579 per la
          proroga della partecipazione  di  personale  dell'Arma  dei
          carabinieri alla missione delle  Nazioni  Unite  in  Haiti,
          denominata United Nations Stabilization  Mission  in  Haiti
          (MINUSTAH),  di  cui  all'articolo  5,  comma  15-bis,  del
          decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              17. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 810.944  per  la
          partecipazione di personale militare alla missione militare
          dell'Unione europea denominata EUTM Somalia,  di  cui  alla
          decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010. 
              18. E' autorizzata, per l'anno 2010, l'ulteriore  spesa
          di euro 25.000.000 per la  stipulazione  dei  contratti  di
          trasporto  e  per  la  realizzazione   di   infrastrutture,
          relativi alle missioni di cui al presente decreto. 
              19. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita'
          della  popolazione  locale,  compreso  il  ripristino   dei
          servizi  essenziali,  e'  autorizzata,  per  l'anno   2010,
          l'ulteriore spesa di 2.679.906  per  interventi  urgenti  o
          acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in  deroga
          alle disposizioni di  contabilita'  generale  dello  Stato,
          disposti nei casi di necessita' e  urgenza  dal  comandante
          del contingente militare che partecipa alla  missione  ISAF
          in Afghanistan. 
              20. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 3.225.082 per la
          prosecuzione dei programmi di cooperazione delle  Forze  di
          polizia  italiane  in  Albania  e   nei   Paesi   dell'area
          balcanica, di cui all'art. 5, comma 18,  del  decreto-legge
          1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              21. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 999.170  per  la
          proroga della partecipazione di personale della Polizia  di
          Stato alla missione denominata European Union Rule  of  Law
          Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro  30.600  per  la
          proroga della partecipazione di personale della Polizia  di
          Stato alla missione denominata United  Nations  Mission  in
          Kosovo  (UNMIK),  di  cui  all'art.  5,   comma   19,   del
          decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              22. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro  64.200  per  la
          proroga della partecipazione di personale della Polizia  di
          Stato alla missione in Palestina, denominata European Union
          Police  Mission  for  the  Palestinian  Territories  (EUPOL
          COPPS), di cui all'art. 5, comma 20, del  decreto-legge  1°
          gennaio 2010, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              23. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 662.554  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  dell'Arma  dei
          carabinieri e della  Polizia  di  Stato  alla  missione  in
          Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission
          (EUPM), di cui all'art. 5, comma 21, del  decreto-legge  1°
          gennaio 2010, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              24. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 2.023.691 per la
          proroga della partecipazione di personale del  Corpo  della
          guardia  di  finanza  alla  missione  in  Libia,   di   cui
          all'articolo 5, comma  22,  del  decreto-legge  1°  gennaio
          2010, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
          marzo  2010,  n.  30,  e  per  garantire  la   manutenzione
          ordinaria e l'efficienza delle  unita'  navali  cedute  dal
          Governo italiano al Governo  libico,  in  esecuzione  degli
          accordi di  cooperazione  sottoscritti  tra  la  Repubblica
          italiana e  la  Grande  Giamahiria  araba  libica  popolare
          socialista per fronteggiare il  fenomeno  dell'immigrazione
          clandestina e della tratta degli esseri umani. 
              25. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 1.072.252  e  di
          euro  508.822  per  la  proroga  della  partecipazione   di
          personale del Corpo della guardia di finanza alle  missioni
          in   Afghanistan,   denominate    International    Security
          Assistance  Force  (ISAF)  ed  EUPOL  Afghanistan,  di  cui
          all'art. 5, comma 23, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n.
          1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010,
          n. 30. 
              26. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 321.812  per  la
          proroga della partecipazione di personale del  Corpo  della
          guardia di finanza alla missione denominata European  Union
          Rule of Law  Mission  in  Kosovo  (EULEX  Kosovo),  di  cui
          all'art. 5, comma 24, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n.
          1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010,
          n. 30. 
              27. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro  56.315  per  la
          proroga della partecipazione di personale del  Corpo  della
          guardia di finanza alla  missione  dell'Unione  europea  di
          assistenza  alle  frontiere  per  il   valico   di   Rafah,
          denominata European  Union  Border  Assistance  Mission  in
          Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 5, comma  25,  del
          decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              28. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 227.863  per  la
          proroga della partecipazione di personale del  Corpo  della
          guardia di finanza alle unita' di coordinamento  interforze
          denominate  Joint  Multimodal  Operational  Units   (JMOUs)
          costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di
          cui all'art. 5, comma  26,  del  decreto-legge  1°  gennaio
          2010, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
          marzo 2010, n. 30. 
              29. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 265.861  per  la
          proroga della partecipazione di  sei  magistrati  collocati
          fuori   ruolo,   personale   del   Corpo   della    polizia
          penitenziaria  e  personale  amministrativo  del  Ministero
          della giustizia alla  missione  denominata  European  Union
          Rule of Law  Mission  in  Kosovo  (EULEX  Kosovo),  di  cui
          all'art. 5, comma 27, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n.
          1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010,
          n. 30. 
              30. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro  19.254  per  la
          partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo  alla
          missione in Palestina,  denominata  European  Union  Police
          Mission for the Palestinian Territories (EUPOL  COPPS),  di
          cui all'art. 5, comma  28,  del  decreto-legge  1°  gennaio
          2010, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
          marzo 2010, n. 30. 
              31. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro  96.971  per  la
          partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla
          missione in Bosnia-Erzegovina,  denominata  European  Union
          Police Mission (EUPM), di cui all'art.  5,  comma  29,  del
          decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.».