Art. 5 
 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali  di  cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9,  della
legge 3 agosto 2009,  n.  108,  ((  e  successive  modificazioni,  ))
l'articolo 3, comma 6, del  decreto-legge  4  novembre  2009,  n.152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197, e
l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 6  luglio  2010,  n.102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126. 
  (( 1-bis. L'aspettativa di cui all'articolo 884, comma  2,  lettera
a),  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' riconosciuta  anche  per  eventi
antecedenti alla data di  entrata  in  vigore  dello  stesso  decreto
legislativo n. 66 del 2010, verificatisi a decorrere dal  1º  gennaio
1982. )) 
  2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1,  della
legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta: 
    a) nella misura del 98 per cento, al  personale  impiegato  nelle
missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, ed  EUPM
e nella unita' di coordinamento interforze JMOUs in  Kosovo,  di  cui
all'articolo 4, commi 8, 22 e 26; 
    b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria  prevista
con riferimento alla Repubblica democratica del Congo,  al  personale
impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo  4,  comma
16; 
    c) nella misura intera incrementata del  30  per  cento,  se  non
usufruisce, a qualsiasi titolo, di  vitto  e  alloggio  gratuiti,  al
personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo  4,
comma 3. 
  3. (( Nella sezione III del  capo  III  del  titolo  II  del  libro
secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui  ))  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 248, e' (( aggiunto
)) il seguente: 
  «Art. 248-bis. (APR di peso inferiore a 20 chilogrammi).  -  1.  La
conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla
navigazione e certificati dalla competente  struttura  del  Ministero
della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro,  impiegati
dalle Forze armate entro aree identificate e  sottoposte  al  divieto
temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui
all'articolo 247, comma  4,  e'  affidata  a  personale  militare  in
possesso di idonea qualifica e  non  comporta  la  corresponsione  di
specifici emolumenti. I criteri  d'impiego  dei  medesimi  APR  e  le
modalita' per il conseguimento  della  qualifica  per  la  conduzione
degli stessi sono disciplinati dal regolamento.». 
  (( 3-bis. Nell'ambito delle misure finalizzate al sostegno  e  alla
tutela anche del personale impiegato nelle  missioni  internazionali,
al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n.66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo  603,  i  commi  1  e  2  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
      «1. Al fine di  pervenire  al  riconoscimento  della  causa  di
servizio e di adeguati  indennizzi  al  personale  italiano  che,  in
occasione o a seguito di  missioni  di  qualunque  natura  effettuate
entro e fuori i  confini  nazionali,  abbia  contratto  infermita'  o
patologie  tumorali  per  le  particolari  condizioni  ambientali  od
operative, al personale impiegato nei poligoni di  tiro  e  nei  siti
dove vengono stoccati munizionamenti,  nonche'  al  personale  civile
italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti  alle
basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse
infermita' o patologie tumorali  connesse  alle  medesime  condizioni
ambientali, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2008-2010. In  caso  di  decesso  a  seguito  delle
citate infermita' o patologie tumorali, l'indennizzo  e'  corrisposto
al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori,  nonche'
ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti. 
      2. I termini e le modalita' per la corresponsione, ai  soggetti
di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi  stabilito,
delle misure di sostegno e tutela  previste  dalle  leggi  13  agosto
1980, n.466, 20 ottobre 1990, n.302, 23 novembre  1998,  n.407,  e  3
agosto 2004, n.206, sono disciplinati dal libro VII del  regolamento,
fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  7,  comma  4,   del
decreto-legge 6 luglio 2010, n.102,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n.126»; 
      b) l'articolo 1907 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  1907.   (Personale  esposto  a  particolari  fattori  di
rischio). - 1. I termini e le modalita' per il  riconoscimento  della
causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi  per
il personale che a causa dell'esposizione a  particolari  fattori  di
rischio  ha  contratto   infermita'   o   patologie   tumorali   sono
disciplinati dall'articolo 603, che detta altresi' il relativo limite
massimo di spesa, e dal regolamento». 
  3-ter. Fino all'espletamento delle procedure  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2010,  n.102,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126, le Forze  armate
possono continuare ad avvalersi, in deroga alle disposizioni  di  cui
all'articolo 36 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.165,  e
successive   modificazioni,   dei   lavoratori   assunti   ai   sensi
dell'articolo 184, comma 2, del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n.170, nei  limiti  delle
risorse  destinate  all'esecuzione  dei  lavori  in   amministrazione
diretta a mezzo dei reparti  del  Genio  militare  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Il testo dell'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge
          3   agosto   2009,   n.   108,   recante   «Proroga   della
          partecipazione   italiana   a   missioni   internazionali»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  181  del  6  agosto
          2009, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 3. (Disposizioni in materia di personale).  -  1.
          Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio,  nelle
          acque  territoriali  e  nello  spazio   aereo   dei   Paesi
          interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per  il
          rientro nel territorio  nazionale  per  fine  missione,  al
          personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
          alla  presente  legge  e'  corrisposta,  al   netto   delle
          ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo
          stipendio o alla paga e  agli  altri  assegni  a  carattere
          fisso e continuativo, l'indennita' di missione  di  cui  al
          regio decreto 3  giugno  1926,  n.  941,  nelle  misure  di
          seguito  indicate,   detraendo   eventuali   indennita'   e
          contributi corrisposti allo stesso titolo agli  interessati
          direttamente dagli organismi internazionali: 
                a) nella misura del 98 per  cento  al  personale  che
          partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo,  Security  Force
          Training Plan, Joint Enterprise,  ALTHEA,  UNMIK,  TIPH  2,
          EUBAM Rafah; 
                b) nella misura del 98  per  cento,  calcolata  sulla
          diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita,  Emirati
          Arabi  Uniti  e  Oman,  al  personale  che  partecipa  alle
          missioni ISAF ed EUPOL  AFGHANISTAN,  UNIFIL,  compreso  il
          personale facente parte della struttura attivata presso  le
          Nazioni Unite, nonche' al personale impiegato negli Emirati
          Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle  unita'
          di  coordinamento  JMOUs  e  al  personale  dell'Arma   dei
          carabinieri  in  servizio  di  sicurezza  presso  le   sedi
          diplomatiche di Kabul e di Herat; 
                c) nella misura intera  al  personale  che  partecipa
          alla missione EUPOL COPPS  in  Palestina  e  alla  missione
          dell'Unione europea in Moldova e Ucraina; 
                d) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
          se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e  alloggio
          gratuiti, al personale che  partecipa  alle  missioni  CIU,
          UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna,
          EUPM, nonche' al personale  impiegato  presso  il  Military
          Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ
          Tirana; 
                e) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
          calcolata sulla diaria prevista con riferimento  ad  Arabia
          Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non  usufruisce,  a
          qualsiasi  titolo,  di  vitto  e  alloggio   gratuiti,   al
          personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa; 
                f) nella misura  del  98  per  cento,  ovvero  intera
          incrementata  del  30  per  cento  se  non  usufruisce,   a
          qualsiasi titolo, di vitto e alloggio  gratuiti,  calcolata
          sulla diaria prevista  con  riferimento  alla  Turchia,  al
          personale che partecipa alla missione EUMM Georgia. 
              2. All'indennita' di cui al comma 1  e  al  trattamento
          economico  corrisposto  al  personale  che  partecipa  alle
          attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di  cui
          all'art. 2, comma 11, non si applica l'art.  28,  comma  1,
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
              3.  Al  personale  che  partecipa   ai   programmi   di
          cooperazione delle Forze di polizia italiane in  Albania  e
          nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in  Libia  si
          applicano il trattamento economico previsto dalla  legge  8
          luglio 1961,  n.  642,  e  l'indennita'  speciale,  di  cui
          all'art. 3 della medesima legge, nella misura  del  50  per
          cento dell'assegno di lungo  servizio  all'estero.  Non  si
          applica l' articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n. 248. 
              4. Per il periodo dal 1°  luglio  2009  al  31  ottobre
          2009, ai  militari  inquadrati  nei  contingenti  impiegati
          nelle missioni internazionali di cui al presente  articolo,
          in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero
          dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta,  se
          piu' favorevole, l'indennita' di  impiego  operativo  nella
          misura uniforme pari al 185 per  cento  dell'indennita'  di
          impiego operativo di base di cui all'art. 2,  primo  comma,
          della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari  in  servizio
          permanente  o  volontari  in  ferma  breve  trattenuti   in
          servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se  volontari
          in ferma prefissata. Si applicano  l'  articolo  19,  primo
          comma, del testo  unico  delle  norme  sul  trattamento  di
          quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre
          1973, n. 1092, e l'art. 51, comma 6, del testo unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni. 
              5.  Il  personale  militare,  impiegato  dall'ONU   con
          contratto individuale nelle missioni internazionali di  cui
          alla presente  legge,  conserva  il  trattamento  economico
          fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di  missione
          prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di  vitto  e
          alloggio   a   carico    dell'Amministrazione.    Eventuali
          retribuzioni  o  altri  compensi  corrisposti  direttamente
          dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e
          rimborsi   per   servizi   fuori   sede,    sono    versati
          all'Amministrazione  al  netto  delle  ritenute,   fino   a
          concorrenza  dell'importo  corrispondente  alla  somma  del
          trattamento    economico    fisso    e    continuativo    e
          dell'indennita'  di  missione  percepiti,  al  netto  delle
          ritenute, e delle spese di vitto e alloggio. 
              6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
          servizio e di imbarco svolti dagli  ufficiali  delle  Forze
          armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i  comandi,
          le  unita',  i  reparti  e  gli  enti  costituiti  per   lo
          svolgimento  delle  missioni  internazionali   e   per   le
          attivita' di concorso con le Forze di polizia di  cui  alla
          presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento  degli
          obblighi previsti dalle  tabelle  1,  2  e  3  allegate  ai
          decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e  5  ottobre
          2000, n. 298, e successive modificazioni. 
              7. Per esigenze connesse con le missioni internazionali
          di cui alla presente legge, in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'art. 64 della legge 10 aprile 1954,  n.  113,  possono
          essere  richiamati  in  servizio  a  domanda,  secondo   le
          modalita' di cui all'art.  25  del  decreto  legislativo  8
          maggio  2001,  n.  215,  e  successive  modificazioni,  gli
          ufficiali appartenenti alla  riserva  di  complemento,  nei
          limiti del contingente annuale  stabilito  dalla  legge  di
          bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento. 
              8. Nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili  e
          nel  rispetto  delle  consistenze  annuali  previste  dalle
          disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni
          internazionali di cui alla presente legge,  il  periodo  di
          ferma dei volontari in ferma prefissata  di  un  anno  puo'
          essere prolungato, previo consenso degli  interessati,  per
          un massimo di sei mesi. 
              9.   Al   personale   che   partecipa   alle   missioni
          internazionali di cui alla presente legge si applicano  gli
          articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del  decreto-legge
          28 dicembre 2001, n. 451,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.». 
              - Il testo dell'art. 3, comma 6,  del  decreto-legge  4
          novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29  dicembre  2009,  n.  197,  recante  «Disposizioni
          urgenti per la proroga  degli  interventi  di  cooperazione
          allo sviluppo e a  sostegno  dei  processi  di  pace  e  di
          stabilizzazione,  nonche'  delle  missioni   internazionali
          delle Forze armate e di polizia e disposizioni  urgenti  in
          materia  di  personale  della  Difesa»,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 303  del  31  dicembre  2009,  e'  il
          seguente: 
              «6. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, l'art. 13 del decreto-legge  28  dicembre
          2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2002, n. 15, si applica  anche  al  personale  del
          Corpo della guardia di  finanza  impiegato  nelle  missioni
          internazionali  di  cui  al  presente  decreto,  che  abbia
          presentato domanda di partecipazione  ai  concorsi  interni
          banditi dal medesimo Corpo.». 
              - Il testo dell'art. 5, comma 2-bis, del  decreto-legge
          6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  3  agosto  2010,  n.  30,  recante  «Proroga   degli
          interventi di cooperazione allo sviluppo e a  sostegno  dei
          processi di  pace,  di  stabilizzazione  e  delle  missioni
          internazionali delle Forze armate e di polizia», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2010, e'  il
          seguente: 
              «2-bis.   Al   contributo   corrisposto    direttamente
          dall'Unione  europea  al  personale  che   partecipa   alla
          missione  EUPM,  di  cui  all'articolo  4,  comma  23,  del
          presente decreto, non si  applica  l'art.  1,  comma  1238,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». 
              - Il testo dell'art. 884, comma 2, lett. a), del codice
          dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo  15
          marzo 2010, n. 66,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio  2010,  e'  il
          seguente: 
              «2. L'aspettativa puo' conseguire a: 
                a) stato di prigionia o di disperso,  ai  sensi  dell
          art. 621. 
                b) - i) (omissis)». 
              - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge  3  agosto
          2009,  n.  108,  recante  «Proroga   della   partecipazione
          italiana  a  missioni  internazionali»,  pubblicata   nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  181  del  6  agosto   2009,   come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 3. (Disposizioni in materia di personale).  -  1.
          Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio,  nelle
          acque  territoriali  e  nello  spazio   aereo   dei   Paesi
          interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per  il
          rientro nel territorio  nazionale  per  fine  missione,  al
          personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
          alla  presente  legge  e'  corrisposta,  al   netto   delle
          ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo
          stipendio o alla paga e  agli  altri  assegni  a  carattere
          fisso e continuativo, l'indennita' di missione  di  cui  al
          regio decreto 3  giugno  1926,  n.  941,  nelle  misure  di
          seguito  indicate,   detraendo   eventuali   indennita'   e
          contributi corrisposti allo stesso titolo agli  interessati
          direttamente dagli organismi internazionali: 
                a) nella misura del 98 per  cento  al  personale  che
          partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo,  Security  Force
          Training Plan, Joint Enterprise,  ALTHEA,  UNMIK,  TIPH  2,
          EUBAM Rafah; 
                b) nella misura del 98  per  cento,  calcolata  sulla
          diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita,  Emirati
          Arabi  Uniti  e  Oman,  al  personale  che  partecipa  alle
          missioni ISAF ed EUPOL  AFGHANISTAN,  UNIFIL,  compreso  il
          personale facente parte della struttura attivata presso  le
          Nazioni Unite, nonche' al personale impiegato negli Emirati
          Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle  unita'
          di  coordinamento  JMOUs  e  al  personale  dell'Arma   dei
          carabinieri  in  servizio  di  sicurezza  presso  le   sedi
          diplomatiche di Kabul e di Herat; 
                c) nella misura intera  al  personale  che  partecipa
          alla missione EUPOL COPPS  in  Palestina  e  alla  missione
          dell'Unione europea in Moldova e Ucraina; 
                d) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
          se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e  alloggio
          gratuiti, al personale che  partecipa  alle  missioni  CIU,
          UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna,
          EUPM, nonche' al personale  impiegato  presso  il  Military
          Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ
          Tirana; 
                e) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
          calcolata sulla diaria prevista con riferimento  ad  Arabia
          Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non  usufruisce,  a
          qualsiasi  titolo,  di  vitto  e  alloggio   gratuiti,   al
          personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa; 
                f) nella misura  del  98  per  cento,  ovvero  intera
          incrementata  del  30  per  cento  se  non  usufruisce,   a
          qualsiasi titolo, di vitto e alloggio  gratuiti,  calcolata
          sulla diaria prevista  con  riferimento  alla  Turchia,  al
          personale che partecipa alla missione EUMM Georgia.». 
              - Il testo dell'art. 248  del  codice  dell'ordinamento
          militare di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
          66, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, e' il seguente: 
              «Art. 248.  (Identificazione  e  regime  amministrativo
          degli APR in dotazione alle Forze armate). - 1. Gli APR  in
          dotazione  alle  Forze   armate   sono   identificati   dal
          contrassegno di nazionalita' e da un codice assegnato dalla
          direzione  generale   degli   armamenti   aeronautici   del
          Ministero   della   difesa,   previo   accertamento   della
          rispondenza   degli   aeromobili   ai   requisiti   tecnici
          contrattualmente  definiti  sulla   base   delle   esigenze
          operative. La medesima  direzione  generale  predispone  un
          apposito elenco dei codici assegnati. 
              Ai fini del regime amministrativo e  della  navigazione
          aerea,  gli  APR  in  dotazione  alle  Forze  armate   sono
          considerati aeromobili militari.».