Art. 8 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni  del
presente decreto, (( ad esclusione delle spese di cui all'articolo 2,
comma 6, secondo periodo, e comma 11-bis, )) pari complessivamente  a
euro 754.300.000 per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
1240,  della  legge  27  dicembre  2006,   n.   296,   e   successive
modificazioni e integrazioni. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Il testo dell'art. 1,  comma  1240,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2007)»,  pubblicata  nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299  del  27  dicembre
          2006, e' il seguente: 
              «1240. E' autorizzata, per ciascuno  degli  anni  2007,
          2008  e  2009,  la  spesa  di  euro  1  miliardo   per   il
          finanziamento della partecipazione italiana  alle  missioni
          internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
          fondo nell'ambito dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze.».