(all. 1 - art. 11)
 
                             Articolo 11 
 
 (Disposizioni applicabili ai gruppi di SIM. Disposizioni generali) 
 
1. Nel Titolo IV, Capitolo  1,  Paragrafo  1,  secondo  capoverso  e'
sostituito dal seguente: 
"I gruppi di SIM sono soggetti, su base consolidata, alle  regole  in
materia  di   patrimonio   di   vigilanza,   requisito   patrimoniale
complessivo,  valutazione  dell'adeguatezza  del  capitale   interno,
concentrazione dei rischi e gestione del rischio di liquidita'". 
2. Nel Titolo  IV,  Capitolo  3,  Sezione  I,  paragrafo  1,  secondo
capoverso, dopo le parole "patrimonio di vigilanza consolidato  (cfr.
Sezione IV)" e' inserito il seguente alinea: 
"- gestione del rischio di liquidita' (cfr. Sezione IV-bis)"; 
3. Nel Titolo IV, Capitolo 3, dopo la  Sezione  IV,  e'  inserita  la
seguente: 
 
                           "SEZIONE IV-BIS 
 
                 GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITA' 
 
1. Gestione del rischio di liquidita' 
Nei  gruppi  di  SIM,  la   capogruppo   e'   responsabile   per   la
predisposizione di un sistema di gestione del rischio di liquidita' a
livello consolidato conforme ai principi  richiamati  nel  Titolo  I,
Capitolo 14. 
Le  controllate  forniscono  la  necessaria  collaborazione  per   il
conseguimento di tale obiettivo".