Articolo 3 (Concentrazione dei rischi) Nel Titolo I, il Capitolo 9 e' sostituito dal seguente: "CAPITOLO 9 CONCENTRAZIONE DEI RISCHI 1. Premessa La presente disciplina e' diretta a limitare i rischi di instabilita' connessi all'inadempimento di un cliente singolo o di un gruppo di clienti connessi verso cui una SIM e' esposta in misura rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza. Essa, infatti, pone un limite all'esposizione al medesimo rischio idiosincratico, inteso come il rischio specifico di un cliente o di un gruppo di clienti connessi indipendente da fattori esterni quali l'appartenenza alla stessa area geografica o al medesimo comparto produttivo. Sono previsti limiti prudenziali all'ammontare delle esposizioni assunte nei confronti di una controparte per limitare la potenziale perdita massima che la SIM potrebbe subire in caso di inadempimento. I limiti, commisurati al patrimonio di vigilanza, riguardano i rischi assunti a qualunque titolo nei confronti della medesima controparte (titoli emessi detenuti in portafoglio, esposizione per operazioni su strumenti derivati, finanziamenti erogati, ecc.). La disciplina prevede che i rischi nei confronti di singoli clienti della medesima SIM siano considerati unitariamente qualora: 1) tra i clienti stessi sussistano connessioni di carattere giuridico o economico tali che le difficolta' di rimborso o di funding di uno di essi possono ripercuotersi sugli altri; 2) si effettuino investimenti indiretti attraverso schemi di investimento (es. fondi comuni) che espongono la SIM sia ai rischi propri dello "schema" sia a quelli degli asset oggetto dell'investimento. Le SIM devono acquisire tutte le informazioni necessarie per valutare eventuali connessioni economiche tra i clienti. A tal fine, acquisiscono gli opportuni documenti e informazioni e predispongono adeguati processi e strutture per effettuare la suddetta valutazione. In ogni caso, sono tenute a valutare eventuali connessioni economiche in relazione alle esposizioni di ammontare superiore al 2% del proprio patrimonio di vigilanza. La prosecuzione del rapporto e' subordinata al periodico aggiornamento di tali informazioni. Il rispetto dei limiti quantitativi previsti in materia di concentrazione dei rischi non elimina gli effetti dell'eventuale insolvenza dei maggiori clienti sull'equilibrio patrimoniale della SIM. E' quindi importante procedere con particolare cautela nell'assunzione di esposizioni di importo rilevante, valutando con rigore il merito creditizio e seguendo con attenzione l'andamento economico dei clienti. In mancanza di adeguate strutture per la selezione e il controllo della maggiore clientela, la Banca d'Italia si riserva di fissare limiti piu' stringenti di quelli previsti in via generale. 2. Definizioni Ai fini del presente Capitolo, si intende per: - "cliente", il singolo soggetto ovvero il "gruppo di clienti connessi" nei cui confronti vengono assunti rischi; - "esposizione del portafoglio di negoziazione di vigilanza", la somma di tutte le esposizioni nei confronti di un cliente costituite: • dalla somma delle posizioni nette lunghe, determinate ai sensi del capitolo 2 in ciascuno degli strumenti emessi dal cliente o dal gruppo di clienti connessi in questione, che fanno parte del portafoglio di negoziazione di vigilanza; • dalle esposizioni relative al rischio di regolamento di cui al capitolo 3 e al rischio di controparte di cui al capitolo 8; - "esposizione", la somma delle attivita' di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi, cosi' come definite dalla disciplina sui rischi di credito e di controparte, senza l'applicazione dei fattori di ponderazione ivi previsti. Sono escluse dalle esposizioni le attivita' integralmente dedotte dal patrimonio di vigilanza; - "grandi rischi", esposizioni di importo pari o superiore al 10 per cento del patrimonio di vigilanza; - "gruppo di clienti connessi", due o piu' soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto: a) uno di essi ha, direttamente o indirettamente, un potere di controllo sull'altro o sugli altri (connessione "giuridica"); ovvero: b) indipendentemente dall'esistenza dei rapporti di controllo di cui alla precedente lettera a), esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilita', se uno di essi si trova in difficolta' finanziarie, in particolare difficolta' di raccolta di fondi o rimborso dei debiti, l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare analoghe difficolta' (connessione "economica"). Ai fini dell'individuazione di un gruppo di clienti connessi non sono inclusi i soggetti controllati dall'amministrazione centrale di uno Stato, quando alle relative esposizioni si applichi un fattore di ponderazione pari allo 0% ai sensi del Capitolo 7 1 ; - "posizione di rischio", l'esposizione ponderata secondo le regole previste dalla presente disciplina in considerazione della natura della controparte debitrice e delle eventuali garanzie acquisite. La posizione di rischio e' determinata partendo dal valore di bilancio tenendo conto delle tecniche di mitigazione del rischio in conformita' del Capitolo 7 e dei filtri prudenziali secondo i criteri di cui al paragrafo 3. - "schema di investimento": gli OICR, le societa' per la cartolarizzazione, gli altri veicoli societari, organismi o strutture contrattuali interposti tra la SIM e gli investimenti sottostanti. - "schema di investimento": gli OICR, le societa' per la cartolarizzazione, gli altri veicoli societari, organismi o strutture contrattuali interposti tra la SIM e gli investimenti sottostanti. -------- 1 L'esenzione vale anche nel caso di societa' controllate da un ente territoriale cui si applichi la stessa ponderazione prevista per l'amministrazione centrale dello Stato. L'esenzione non si applica ai rapporti tra una societa' controllata dall'amministrazione centrale o da un ente territoriale e le sue controllate; in tali casi, la societa' controllante e le sue controllate devono essere considerate come un gruppo di clienti connessi. Lo stesso vale in altri casi di connessione. 3. Calcolo dell'esposizione totale e della posizione di rischio Nella determinazione dell'esposizione totale nei confronti di un singolo cliente o di un gruppo di clienti connessi, le attivita' di rischio sono valorizzate con i seguenti criteri: - le esposizioni relative ai contratti derivati (ivi compresi quelli riconducibili al portafoglio immobilizzato) sono computate secondo quanto previsto per il rischio di controparte (cfr. capitolo 8); - le posizioni nette relative al portafoglio di negoziazione di vigilanza sono determinate seguendo le modalita' indicate nel capitolo 2. A tal fine: a) alle posizioni rivenienti da operazioni di collocamento si applicano i coefficienti di riduzione previsti dal capitolo 2, sezione I, par. 5; b) le posizioni nette sono valorizzate al fair value; - le esposizioni relative ai rischi di regolamento e controparte sono determinate con le modalita' indicate nei capitoli 3 e 8; - le rimanenti posizioni sono computate al valore di bilancio. Si applicano i criteri per la quantificazione delle posizioni di rischio di cui al Titolo V, Capitolo 1, Sezione III della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti e l'Allegato A del medesimo Capitolo. 4. Limiti di concentrazione del rischio Ciascuna posizione di rischio 1 va contenuta entro il limite del 25 per cento del patrimonio di vigilanza. In caso di esposizione nei confronti di una banca, di un'impresa di investimento o di un gruppo di clienti connessi di cui sia parte una banca o un'impresa di investimento la posizione di rischio puo' superare il 25% del patrimonio di vigilanza purche' siano rispettate le seguenti condizioni: 1) l'ammontare della posizione di rischio non sia maggiore di € 150 milioni; 2) la somma delle posizioni di rischio nei confronti di eventuali clienti connessi alla banca o all'impresa di investimento e che non siano a loro volta banche o imprese di investimento, non sia superiore al 25% del patrimonio di vigilanza; 3) la SIM valuti, secondo criteri di prudenza, che l'assunzione della posizione di rischio sia coerente con la propria dotazione patrimoniale e in ogni caso non superi il 100% del patrimonio di vigilanza. Le SIM appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza consolidata da parte di Autorita' di vigilanza di paesi dell'UE o appartenenti al G-10 non sono soggette ai limiti sopra indicati ma unicamente ad un limite pari al 40% del patrimonio di vigilanza purche', a livello consolidato, il gruppo di appartenenza rispetti i limiti sopra elencati. -------- 1 La posizione di rischio e' calcolata secondo i criteri di cui al paragrafo 3. 5. Superamento dei limiti di concentrazione e copertura patrimoniale aggiuntiva I limiti di concentrazione possono essere superati a condizione che: - il superamento sia dovuto esclusivamente a posizioni di rischio relative ad esposizioni del portafoglio di negoziazione di vigilanza; - qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si e' verificato il superamento, l'esposizione del portafoglio di negoziazione di vigilanza non superi cinque volte il patrimonio di vigilanza; - qualora siano trascorsi oltre 10 giorni, il complesso dei superamenti di cui si tratta sia contenuto entro sei volte il patrimonio di vigilanza. Per ciascun superamento di cui sopra e' richiesta una copertura patrimoniale aggiuntiva calcolata secondo quanto riportato nell'allegato G. 6. Attivita' di rischio verso gruppi di clienti connessi e schemi di investimento Ai fini del rispetto dei limiti di concentrazione per le esposizioni nei confronti di soggetti connessi, si applicano i criteri di connessione giuridica ed economica e quelli relativi alle esposizioni verso schemi di investimento, di cui al Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni. 7. Attivita' esenti Sono esenti dai limiti di concentrazione le esposizioni di cui al Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, parr. 4 e 4.1 della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni. Sono altresi' esenti le esposizioni nei confronti di societa' di gestione di mercati regolamentati (borse) italiani ovvero riconosciuti ai sensi dell'articolo 67, commi 1 e 2, del TUF e di societa' che gestiscono sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione (stanze di compensazione)".