Articolo 4 (Rischi operativi) Nel Titolo I, Capitolo 10, il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente: "3. Metodo base Nel metodo Base il requisito patrimoniale e' pari al 15 per cento della media delle ultime tre osservazioni dell'indicatore rilevante, riferite alla situazione di fine esercizio (31 dicembre). Le osservazioni negative o nulle, non vengono prese in considerazione nel calcolo del requisito patrimoniale complessivo. Il requisito viene quindi determinato come media delle sole osservazioni aventi valore positivo. Qualora il dato relativo all'indicatore rilevante, per alcune osservazioni del triennio di riferimento, non sussista, il calcolo del requisito va determinato sulla base della media delle sole osservazioni disponibili 1 . Laddove l'indicatore rilevante o sue componenti si riferiscano ad un arco temporale inferiore ai 12 mesi (ad esempio nel caso di SIM neo costituite e operazioni di fusione e acquisizione), tale valore deve essere annualizzato linearmente su base mensile 2 . In caso di fusione ovvero di acquisizione di segmenti di operativita' nel corso dell'anno, i tre indicatori rilevanti utilizzati ai fini della determinazione del requisito patrimoniale dovranno tener tengono conto delle componenti di conto economico relative ai segmenti di operativita' oggetto di acquisizione/fusione. -------- 1 Il requisito va calcolato utilizzando esclusivamente i valori dell'indicatore rilevante determinato in base ai principi contabili IAS/IFRS. -------- 2 A titolo esemplificativo, qualora la SIM A abbia iniziato la sua attivita' il 1 marzo dell'anno T, l'indicatore rilevante riportato nel bilancio di esercizio al 31 dicembre dello stesso anno deve essere moltiplicato per un coefficiente di annualizzazione pari a 12/10 (ossia 12 mesi dell'anno diviso i 10 mesi di attivita' cui si riferiscono i dati in bilancio). Nel caso di scissione ovvero di cessione di segmenti di operativita' nel corso dell'anno, i valori delle componenti di conto economico dei segmenti di operativita' ceduti/scissi devono essere considerati nella determinazione dell'indicatore rilevante 1 ". -------- 1 In particolare, in caso di fusione ovvero di acquisizione di segmenti di operativita' nel corso del periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno T, tale evento incide sul calcolo del requisito patrimoniale riferito al 31 dicembre di tale anno e comporta modifiche dell'indicatore rilevante per gli anni T-1 e T-2. Pertanto: - l'indicatore rilevante riferito al 31 dicembre dell'anno T dovra' tener conto dei valori annualizzati delle componenti di conto economico relative ai segmenti di operativita' oggetto di acquisizione/fusione; - l'indicatore rilevante riferito al 31 dicembre degli anni T-1 e T-2 dovra' tener conto delle componenti di conto economico di pertinenza dei segmenti di operativita' oggetto di acquisizione/fusione. In caso di scissione ovvero di cessione di segmenti di operativita' nel corso del periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno T, tale evento non incide sul calcolo del requisito patrimoniale del requisito riferito al 31 dicembre di tale anno. Pertanto: - l'indicatore rilevante riferito al 31 dicembre dell'anno T dovra' tener conto dei valori delle componenti di conto economico dei segmenti di operativita' ceduti/scissi; - il valore delle componenti di conto economico dei segmenti di operativita' ceduti/scissi contribuira' anche al calcolo del requisito patrimoniale riferito agli anni T+1 e T+2 essendo parte dell'indicatore rilevante calcolato con riferimento agli anni T-1 e T (per l'anno T+1) e T (per l'anno T+2).