Articolo 5 (Patrimonio di Vigilanza) Nel Titolo I, il Capitolo 12 e' sostituito dal seguente: "CAPITOLO 12 PATRIMONIO DI VIGILANZA 1. Premessa Il patrimonio di vigilanza e' calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilita' viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualita' patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, secondo le disposizioni che seguono. Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. L'importo di tali elementi e' depurato degli eventuali oneri di natura fiscale. Le singole voci del patrimonio di vigilanza vanno determinate in maniera coerente con la normativa di bilancio, tenendo conto dei "filtri prudenziali". I "filtri prudenziali" sono correzioni di vigilanza apportate alle voci del patrimonio netto di bilancio, allo scopo di salvaguardare la qualita' del patrimonio di vigilanza e di ridurne la potenziale volatilita' indotta dall'applicazione dei principi contabili internazionali (di seguito "IAS/IFRS"). 2. Definizioni Ai fini della disciplina del presente capitolo si definiscono, in via generale: "incentivi al rimborso anticipato", clausole contrattuali suscettibili di ingenerare nei detentori l'aspettativa che lo strumento verra' rimborsato dall'emittente alla data di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato dello strumento stesso (c.d. call date). Sono considerati incentivi al rimborso anticipato, le clausole che, in caso di mancato esercizio dell'opzione call, alternativamente: a) determinino la revisione automatica del tasso di remunerazione di tipo "step up". L'ammontare dello step-up non puo' eccedere, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello spread rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso; b) comportino il rimborso del capitale attraverso la consegna di azioni della SIM (cd. principal stock settlement). I meccanismi di principal stock settlement devono prevedere un limite al rapporto di conversione in azioni al momento del rimborso non superiore al 150% del valore delle azioni al momento dell'emissione (cap) 1 ; c) possano esercitare sull'emittente una pressione, economica o reputazionale, ad esercitare l'opzione di rimborso anticipato dello strumento di capitale; "strumenti innovativi di capitale": gli strumenti che rispettino le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'Allegato H e presentino incentivi al rimborso anticipato da parte dell'emittente. "strumenti non innovativi di capitale": gli strumenti che rispettino le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'Allegato H e siano privi di incentivi al rimborso anticipato da parte dell'emittente. "partecipazione", il possesso da parte dell'intermediario di azioni o quote: a) nel capitale di societa' controllate 2 o che, realizzando una situazione di legame durevole con altre societa', sono destinate a sviluppare le attivita' del partecipante; b) o che comunque attribuisce la titolarita' dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o di quote di capitale pari o superiori al 10 per cento, nel caso di partecipazioni in societa' bancarie o finanziarie, o al 20 per cento, nel caso di partecipazioni in societa' di assicurazione. Ai fini del calcolo dei diritti di voto o delle quote di capitale possedute si considerano anche le azioni o quote eventualmente rivenienti da interessenze classificate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza; "societa' di assicurazione", l'impresa di assicurazione, l'impresa di riassicurazione nonche' la societa' di partecipazione assicurativa. -------- 1 Il numero massimo di azioni (M) in cui puo' essere convertito uno strumento e' quindi calcolato in base alla seguente formula: M = valore nominale dello strumento x 150% / valore di mercato delle azioni al momento dell'emissione. -------- 2 A tali fini rilevano anche situazioni di controllo congiunto con altri soggetti in base ad appositi accordi. 3. Calcolo del patrimonio di vigilanza Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre di ciascun anno e' calcolato secondo i criteri del bilancio di esercizio, anche nel caso in cui non sia stato ancora approvato. A tal fine, gli amministratori procedono alla valutazione delle attivita' aziendali risultanti dalla situazione in essere al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiusosi alla suddetta data. Sono tempestivamente comunicate alla Banca d'Italia le eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile. Queste disposizioni si applicano anche alle SIM che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo alla fine dell'anno queste devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve con riguardo alla situazione riferita al 31 dicembre. Le disposizioni precedenti si applicano anche per il calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno. Pertanto, gli amministratori procedono nuovamente, ai soli fini del calcolo patrimoniale e in base ai medesimi criteri adottati per la redazione del bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attivita' aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla quantificazione delle riserve, alla determinazione dei fondi e all'attribuzione dell'utile semestrale. In assenza del descritto atto formale dell'organo amministrativo, il patrimonio riferito al 31 dicembre e al 30 giugno andra' calcolato senza tener conto dei relativi risultati reddituali. L'ammontare degli utili annuali e semestrali che, secondo le modalita' sopraindicate, entrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza e' preventivamente verificato dall'organo di controllo e dai revisori esterni. 4. Struttura del patrimonio di vigilanza 4.1 Patrimonio di base Il capitale versato (cfr allegato H, par. 1) e le riserve costituiscono gli elementi patrimoniali di qualita' primaria. Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle azioni di propria emissione in portafoglio, delle attivita' immateriali, delle perdite di esercizi precedenti, delle perdite di rilevante entita' verificatesi in comparti dell'attivita' aziendale diversi dalla negoziazione per conto proprio nell'esercizio in corso e dei "filtri prudenziali negativi" del patrimonio di base (cfr. par. 5), costituisce il "patrimonio di base". Tale aggregato viene ammesso nel computo del patrimonio di vigilanza senza alcuna limitazione. Possono essere computati nel "patrimonio di base" gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale 1 entro i seguenti limiti: a) strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza contrattuale: 15 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 4.5 (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi con scadenza); b) fermo restando il limite di cui alla lettera a), la somma degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale non puo' eccedere il 35 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 4.5 (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi); c) fermi restando i limiti sub a) e b), sono computabili fino al 50 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 4.5 (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi) gli strumenti non innovativi di capitale per i quali sia contrattualmente prevista la conversione in azioni computabili nel capitale (cfr All. H, par. 1): - in via automatica qualora per effetto di tale pagamento o di perdite il patrimonio di vigilanza della SIM scenda al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello piu' elevato imposto dalla Banca d'Italia; - su richiesta della Banca d'Italia, motivata in base alla situazione finanziaria e di solvibilita' dell'emittente o del gruppo di appartenenza. Per gli strumenti di cui alla lettera c) il fattore di conversione deve essere prefissato al momento dell'emissione e non deve essere prevista alcuna opzione di rimborso anticipato. Le eventuali eccedenze possono essere computate nel patrimonio supplementare, alla stregua di strumenti ibridi di patrimonializzazione, nel rispetto della condizione di cui al successivo paragrafo. La Banca d'Italia puo' richiedere che vengano portati in deduzione ulteriori elementi che, per le loro caratteristiche, possano determinare un "annacquamento" del patrimonio di base. -------- 1 4.7. Ai fini del rispetto dei limiti si tiene conto anche degli strumenti cui si applicano le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4.2 Patrimonio supplementare di secondo livello Le riserve da valutazione 1 , gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale non computati nel patrimonio di base, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passivita' subordinate con durata originaria non inferiore a 5 anni costituiscono, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato H, par. 3, gli elementi patrimoniali di qualita' secondaria. A questi si aggiungono i "filtri prudenziali" positivi del patrimonio supplementare (cfr. par. 5). Il totale dei suddetti elementi costituisce il "patrimonio supplementare di secondo livello". Tale aggregato e' computabile entro il limite massimo rappresentato dall'ammontare del patrimonio di base; tuttavia, le passivita' subordinate di cui sopra non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di base. Le SIM che utilizzano metodi IRB (internal rating based) per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito computano anche l'eccedenza delle rettifiche di valore nette complessive rispetto alle perdite attese, nei limiti dello 0,6% delle attivita' ponderate per il rischio di credito. -------- 1 Tali riserve sono computabili nel patrimonio supplementare secondo quanto previsto nelle regole relative ai filtri prudenziali (cfr. par. 5). 4.3 Patrimonio rettificato di secondo livello Si definisce "patrimonio rettificato di secondo livello" l'aggregato costituito dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare di secondo livello, dedotte le componenti indicate nel successivo paragrafo 4.5. 4.4 Patrimonio supplementare di terzo livello Oltre agli elementi indicati nei paragrafi precedenti, evitando duplicazioni nel computo, sono inclusi nel patrimonio di vigilanza i seguenti elementi che costituiscono il "patrimonio supplementare di terzo livello": a) per le SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, dei servizi di cui all'art. 1, comma 5 del Testo Unico, lettere a) e c), la somma algebrica dei proventi e delle perdite nonche' delle plusvalenze e delle minusvalenze sul portafoglio di negoziazione, rilevati dall'inizio dell'esercizio successivo a quello il cui bilancio sia gia' stato approvato e derivanti da operazioni in bilancio e "fuori bilancio" concluse nell'ambito della prestazione dei servizi di negoziazione in conto proprio nonche' su strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia svolti dalla SIM. In caso di valore positivo, il suddetto aggregato e' decurtato degli eventuali oneri fiscali, dell'ammontare stimato dei dividendi da distribuire a fine esercizio e di altri prevedibili oneri; Tale aggregato, che puo' assumere valore positivo o negativo, e' computato senza alcuna limitazione nel patrimonio di vigilanza; b) per tutte le SIM, le passivita' subordinate con durata originaria non inferiore a 2 anni, nei limiti e alle condizioni stabilite nell'allegato H, par. 3. Esse sono computabili al massimo entro il 150 per cento del patrimonio di base che residua dopo la copertura del requisito patrimoniale per il rischio di credito (cfr. capitolo 7) e per il rischio operativo (cfr. capitolo 10). In particolari circostanze, previo consenso della Banca d'Italia, il limite di cui sopra puo' essere elevato al 250 per cento. In luogo delle passivita' subordinate di cui alla presente lettera, le SIM possono includere nel patrimonio supplementare di terzo livello un pari ammontare di elementi del patrimonio supplementare di secondo livello. 4.5 Elementi da dedurre 4.5.1. Partecipazioni finanziarie Sono dedotti per la meta' dall'ammontare del patrimonio di base e per la meta' dall'ammontare del patrimonio supplementare di secondo livello: a) le partecipazioni in banche, IMEL, societa' finanziarie e istituti di pagamento superiori al 10 per cento del capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attivita' subordinate verso tali enti 1 ; b) le partecipazioni in banche, IMEL, societa' finanziarie e istituti di pagamento pari o inferiori al 10 per cento del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attivita' subordinate verso tali enti, diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), anche se non partecipati. Tali interessenze sono dedotte per la parte del loro ammontare complessivo che ecceda il 10 per cento del valore positivo del patrimonio di base e supplementare di secondo livello; c) le partecipazioni in societa' di assicurazione e le passivita' subordinate emesse da tali societa'. Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attivita' subordinate, indicati ai precedenti punti a), b) e c) sono dedotti se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti. Le partecipazioni, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attivita' subordinate vanno dedotti in base al loro valore di bilancio. Tuttavia, con riferimento alle attivita' classificate in bilancio nel portafoglio "attivita' finanziarie disponibili per la vendita", l'importo da dedurre e' al lordo (al netto) della riserva negativa (riserva positiva) rilevata in bilancio sulle medesime attivita'. Se gli elementi da dedurre dal patrimonio supplementare superano l'ammontare del patrimonio stesso, l'eccedenza viene dedotta dal patrimonio di base. Le SIM rientranti in un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata non devono dedurre dal proprio patrimonio di vigilanza le partecipazioni detenute in banche, SIM, IMEL, istituti di pagamento, societa' finanziarie e SGR consolidate nel patrimonio del gruppo di appartenenza. -------- 1 Vanno dedotte inoltre le partecipazioni in azioni nominative di societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) superiori a 20.000 azioni, a condizione che la SICAV non sia inclusa nel perimetro di consolidamento del gruppo bancario di appartenenza a seguito di specifico provvedimento della Banca d'Italia. 4.5.2. Deduzione delle componenti illiquide Le SIM che non fanno parte di un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata deducono dal patrimonio di vigilanza le seguenti componenti non negoziabili dell'attivo patrimoniale: 1) beni mobili; 2) beni immobili ad esclusione degli immobili gravati da garanzia reale per finanziamenti ottenuti; 3) partecipazioni inclusi strumenti ibridi di patrimonializzazione e attivita' subordinate nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui al punto 4.5.1; 4) crediti verso qualsiasi controparte con vita residua oltre 90 giorni, ad eccezione: di quelli rivenienti da operazioni di riporto attivo, di acquisto di titoli con patto di rivendita e di prestito di titoli; dei depositi versati presso casse di compensazione e garanzia a fronte di contratti futures e a premio stipulati in mercati regolamentati; dei crediti verso l'erario. 4.5.3. SIM autorizzate all'utilizzo di metodi IRB Le SIM che utilizzano metodi IRB (internal rating based) per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito deducono l'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore nette complessive 1 . -------- 1 Il calcolo e' effettuato al lordo dell'effetto fiscale. 4.6 Patrimonio di vigilanza L'importo ottenuto ai sensi dei paragrafi precedenti costituisce il patrimonio di vigilanza. In situazioni di emergenza, la Banca d'Italia puo' autorizzare le SIM ad eccedere i limiti di computabilita' di cui ai paragrafi 4.1. e 4.2 per un periodo di tempo limitato. A tal fine, la SIM presenta un'istanza motivata e accompagnata da un piano di rientro volto ad assicurare il ripristino tempestivo del rispetto dei limiti. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione ad eccedere i limiti a condizione che non sia pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilita' della SIM. Ai predetti fini la realizzazione di operazioni di fusione o acquisizione non costituisce una situazione di emergenza, a meno che non sia connessa con interventi di risanamento e salvataggio di altri intermediari vigilati. 4.7 Disposizioni transitorie Qualora alla data del 31.12.2010 le SIM non rispettino i limiti di cui al secondo capoverso del paragrafo 4.1, le stesse sono tenute ad adottare le necessarie misure e strategie per garantirne il rispetto entro il 31 dicembre 2040. La Banca d'Italia verifica le misure e le strategie adottate nell'ambito processo di controllo prudenziale (Titolo II). I titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale (azioni) e gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale - emessi prima del 31.12.2010 - che non rispettano i requisiti previsti, rispettivamente, dai paragrafi 1 e 2 dell'allegato H - continuano ad essere computati nel patrimonio di base tra gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale sino al 31.12.2020. Successivamente sono assoggettati ai seguenti limiti: a) fino al 20% del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 4.5 (sono compresi gli strumenti in questione) sino al 31.12.2030; b) fino al 10% del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 4.5 (sono compresi gli strumenti in questione) sino al 31.12.2040. 5. Filtri prudenziali Le componenti di seguito indicate, connesse con l'applicazione dei principi contabili internazionali, sono prese in considerazione ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza nei limiti e alle condizioni di seguito specificati. a) Filtri prudenziali negativi: deduzioni dal patrimonio di base a.1) Riserve negative su titoli disponibili per la vendita Dal patrimonio di base devono essere dedotti i saldi negativi tra le riserve da valutazione positive e quelle negative riferiti, rispettivamente, ai titoli di capitale (inclusi gli O.I.C.R.) e ai titoli di debito classificati nel portafoglio "attivita' finanziarie disponibili per la vendita". Sono escluse dal computo di tale differenza le svalutazioni dovute al deterioramento del merito creditizio degli emittenti, in quanto rilevate nel conto economico. Sono altresi' escluse le riserve da valutazione riferite ai titoli di capitale, agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati classificati in bilancio nel portafoglio "attivita' finanziarie disponibili per la vendita" e dedotti dal patrimonio di vigilanza della SIM. a.2) Plusvalenza cumulata netta su attivita' materiali Deve essere dedotto dal patrimonio di base il saldo positivo fra le seguenti componenti rilevate in conto economico: 1) le plusvalenze e le minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al fair value degli immobili detenuti a scopo di investimento; 2) le minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al "valore rivalutato" delle attivita' materiali detenute ad uso funzionale. Non concorrono alla formazione del saldo le eventuali svalutazioni da deterioramento. b) Filtri prudenziali positivi: incrementi del patrimonio supplementare b.1) Plusvalenza cumulata netta su attivita' materiali (quota computabile) Deve essere computato nel patrimonio supplementare il 50% (quota computabile) dell'importo descritto nella precedente voce a.2. b.2) Attivita' materiali Puo' essere computato, tra gli elementi positivi del patrimonio supplementare, l'importo delle riserve da valutazione connesso con "Leggi speciali di rivalutazione" (cfr. Tabella 12.6 della nota integrativa del passivo del bilancio, quinta colonna). Puo' essere computato, tra gli elementi positivi del patrimonio supplementare, il 50% dell'importo delle riserve da valutazione da "Attivita' materiali" (cfr. Tabella 12.6 della nota integrativa del passivo del bilancio, seconda colonna). b.3) Riserve positive su titoli disponibili per la vendita 1 b.3) Riserve positive su titoli disponibili per la vendita Puo' essere computato, tra gli elementi positivi del patrimonio supplementare, il 50% dei saldi positivi tra le riserve da valutazione positive e quelle negative riferiti, rispettivamente, ai titoli di capitale (inclusi gli O.I.C.R.) e ai titoli di debito classificati nel portafoglio "attivita' finanziarie disponibili per la vendita". Sono escluse dal computo di tale differenza le svalutazioni dovute al deterioramento del merito creditizio degli emittenti, in quanto rilevate nel conto economico. Sono altresi' escluse le riserve da valutazione riferite ai titoli di capitale, agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati classificati nel portafoglio "attivita' finanziarie disponibili per la vendita" e dedotti dal patrimonio di vigilanza della SIM. L'importo da segnalare e' al netto del relativo effetto fiscale". -------- 1 Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza in materia di "Patrimonio di vigilanza - filtri prudenziali" del 18.5.20 10 (Bollettino di Vigilanza n. 5 del 2010).