(all. 1 - art. 5)
 
                             Articolo 5 
 
                      (Patrimonio di Vigilanza) 
 
Nel Titolo I, il Capitolo 12 e' sostituito dal seguente: 
 
                            "CAPITOLO 12 
 
                       PATRIMONIO DI VIGILANZA 
 
1. Premessa 
Il patrimonio di vigilanza e' calcolato come somma algebrica  di  una
serie di elementi positivi e negativi  la  cui  computabilita'  viene
ammessa, con o senza limitazioni a seconda  dei  casi,  in  relazione
alla qualita' patrimoniale riconosciuta a ciascuno di  essi,  secondo
le disposizioni che seguono. 
Gli  elementi  positivi  che  concorrono  alla  quantificazione   del
patrimonio devono poter essere utilizzati senza restrizioni o  indugi
per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento  in
cui tali rischi o perdite si manifestano. L'importo di tali  elementi
e' depurato degli eventuali oneri di natura fiscale. 
Le singole voci del patrimonio  di  vigilanza  vanno  determinate  in
maniera coerente con la normativa  di  bilancio,  tenendo  conto  dei
"filtri prudenziali".  I  "filtri  prudenziali"  sono  correzioni  di
vigilanza apportate alle voci del patrimonio netto di bilancio,  allo
scopo di salvaguardare la qualita' del patrimonio di vigilanza  e  di
ridurne  la  potenziale  volatilita'  indotta  dall'applicazione  dei
principi contabili internazionali (di seguito "IAS/IFRS"). 
 
2. Definizioni 
Ai fini della disciplina del presente capitolo si definiscono, in via
generale: 
"incentivi   al   rimborso   anticipato",    clausole    contrattuali
suscettibili  di  ingenerare  nei  detentori  l'aspettativa  che   lo
strumento verra' rimborsato dall'emittente  alla  data  di  esercizio
dell'opzione di rimborso anticipato dello strumento stesso (c.d. call
date). Sono considerati incentivi al rimborso anticipato, le clausole
che,   in   caso   di   mancato    esercizio    dell'opzione    call,
alternativamente: 
a) determinino la revisione automatica del tasso di remunerazione  di
tipo  "step  up".  L'ammontare  dello  step-up  non  puo'   eccedere,
alternativamente, i 100 punti base  oppure  il  50  per  cento  dello
spread rispetto alla base di riferimento, al netto del  differenziale
tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale  si  calcola
l'aumento di tasso; 
 b) comportino il rimborso del capitale  attraverso  la  consegna  di
 azioni della SIM (cd. principal stock settlement). I  meccanismi  di
 principal stock settlement devono prevedere un limite al rapporto di
 conversione in azioni al momento del rimborso non superiore al  150%
 del valore delle azioni al momento dell'emissione (cap) 1 ; 
 c) possano esercitare  sull'emittente  una  pressione,  economica  o
 reputazionale, ad esercitare l'opzione di rimborso anticipato  dello
 strumento di capitale; 
 "strumenti innovativi di capitale": gli strumenti che rispettino  le
 condizioni di cui  al  paragrafo  2  dell'Allegato  H  e  presentino
 incentivi al rimborso anticipato da parte dell'emittente. 
 "strumenti non innovativi di capitale": gli strumenti che rispettino
 le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'Allegato H e siano privi di
 incentivi al rimborso anticipato da parte dell'emittente. 
 "partecipazione", il possesso da parte dell'intermediario di  azioni
 o quote: 
 a) nel capitale di societa' controllate 2  o  che,  realizzando  una
 situazione di legame durevole con altre societa', sono  destinate  a
 sviluppare le attivita' del partecipante; 
 b) o che comunque attribuisce la titolarita'  dei  diritti  di  voto
 nell'assemblea ordinaria o di quote di capitale pari o superiori  al
 10 per cento, nel caso di  partecipazioni  in  societa'  bancarie  o
 finanziarie, o al 20  per  cento,  nel  caso  di  partecipazioni  in
 societa' di assicurazione. Ai fini del calcolo dei diritti di voto o
 delle quote di capitale possedute si considerano anche le  azioni  o
 quote eventualmente  rivenienti  da  interessenze  classificate  nel
 portafoglio di negoziazione di vigilanza; 
 "societa' di assicurazione", l'impresa di  assicurazione,  l'impresa
 di   riassicurazione   nonche'   la   societa'   di   partecipazione
 assicurativa. 
 -------- 
  1 
Il numero massimo di azioni (M) in cui  puo'  essere  convertito  uno
strumento e' quindi calcolato in base alla seguente formula: 
M = valore nominale dello strumento x 150% / valore di mercato  delle
azioni al momento dell'emissione. 
 
 -------- 
  2 
A tali fini rilevano anche  situazioni  di  controllo  congiunto  con
altri soggetti in base ad appositi accordi. 
 
3. Calcolo del patrimonio di vigilanza 
Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di  dicembre  di  ciascun
anno e' calcolato secondo i criteri del bilancio di esercizio,  anche
nel caso in cui non sia stato ancora approvato. 
A tal fine,  gli  amministratori  procedono  alla  valutazione  delle
attivita' aziendali risultanti  dalla  situazione  in  essere  al  31
dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione  delle
riserve secondo la previsione  di  attribuzione  dell'utile  relativo
all'esercizio chiusosi alla suddetta data. 
Sono tempestivamente comunicate  alla  Banca  d'Italia  le  eventuali
variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede  di
approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile. 
Queste disposizioni si applicano anche alle SIM che,  ai  fini  della
redazione del bilancio, chiudono i  conti  in  data  diversa  dal  31
dicembre. Pertanto nel calcolo del patrimonio di  vigilanza  relativo
alla fine dell'anno queste devono procedere alle valutazioni  e  alle
movimentazioni dei fondi e delle riserve con riguardo alla situazione
riferita al 31 dicembre. 
Le disposizioni precedenti si applicano  anche  per  il  calcolo  del
patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di  ciascun  anno.
Pertanto, gli amministratori procedono nuovamente, ai soli  fini  del
calcolo patrimoniale e in base ai medesimi criteri  adottati  per  la
redazione del bilancio, alle pertinenti valutazioni  delle  attivita'
aziendali risultanti dalla situazione in essere al  30  giugno,  alla
quantificazione  delle  riserve,  alla  determinazione  dei  fondi  e
all'attribuzione dell'utile semestrale. 
In assenza del descritto atto formale dell'organo amministrativo,  il
patrimonio riferito al 31 dicembre e al 30  giugno  andra'  calcolato
senza tener conto dei relativi risultati reddituali. 
L'ammontare  degli  utili  annuali  e  semestrali  che,  secondo   le
modalita'  sopraindicate,  entrano  nel  calcolo  del  patrimonio  di
vigilanza e' preventivamente verificato dall'organo  di  controllo  e
dai revisori esterni. 
 
4. Struttura del patrimonio di vigilanza 
4.1 Patrimonio di base 
Il  capitale  versato  (cfr  allegato  H,  par.  1)  e   le   riserve
costituiscono gli elementi  patrimoniali  di  qualita'  primaria.  Il
totale dei  suddetti  elementi,  previa  deduzione  delle  azioni  di
propria emissione in portafoglio, delle attivita' immateriali,  delle
perdite di esercizi precedenti, delle perdite  di  rilevante  entita'
verificatesi  in  comparti  dell'attivita'  aziendale  diversi  dalla
negoziazione per conto proprio nell'esercizio in corso e dei  "filtri
prudenziali  negativi"  del  patrimonio  di  base  (cfr.   par.   5),
costituisce il "patrimonio di base". Tale aggregato viene ammesso nel
computo del patrimonio di vigilanza senza alcuna limitazione. 
 Possono essere computati nel  "patrimonio  di  base"  gli  strumenti
 innovativi e non innovativi di capitale 1 entro i seguenti limiti: 
 a) strumenti innovativi di capitale e strumenti  non  innovativi  di
 capitale con scadenza contrattuale: 15 per cento del  patrimonio  di
 base al lordo delle deduzioni di cui al par. 4.5 (ivi  compresi  gli
 strumenti innovativi e non innovativi con scadenza); 
 b) fermo restando il limite di cui alla lettera a), la  somma  degli
 strumenti innovativi e non innovativi di capitale non puo'  eccedere
 il 35 per cento del patrimonio di base al lordo delle  deduzioni  di
 cui al par.  4.5  (ivi  compresi  gli  strumenti  innovativi  e  non
 innovativi); 
 c) fermi restando i limiti sub a) e b), sono computabili fino al  50
 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui  al
 par. 4.5 (ivi compresi gli strumenti innovativi  e  non  innovativi)
 gli  strumenti  non  innovativi  di  capitale  per   i   quali   sia
 contrattualmente prevista la conversione in azioni  computabili  nel
 capitale (cfr All. H, par. 1): 
 - in via automatica qualora per  effetto  di  tale  pagamento  o  di
 perdite il patrimonio di vigilanza della SIM scenda al  disotto  del
 requisito patrimoniale complessivo o di quello piu' elevato  imposto
 dalla Banca d'Italia; 
 -  su  richiesta  della  Banca  d'Italia,  motivata  in  base   alla
 situazione finanziaria e di solvibilita' dell'emittente o del gruppo
 di appartenenza. 
 Per gli strumenti di cui alla lettera c) il fattore  di  conversione
 deve essere prefissato al momento dell'emissione e non  deve  essere
 prevista alcuna opzione di rimborso anticipato. 
 Le eventuali  eccedenze  possono  essere  computate  nel  patrimonio
 supplementare,    alla    stregua    di    strumenti    ibridi    di
 patrimonializzazione,  nel  rispetto  della  condizione  di  cui  al
 successivo paragrafo. 
 La Banca d'Italia puo' richiedere che vengano portati  in  deduzione
 ulteriori  elementi  che,  per  le  loro  caratteristiche,   possano
 determinare un "annacquamento" del patrimonio di base. 
 -------- 
  1 
4.7. Ai fini del rispetto dei  limiti  si  tiene  conto  anche  degli
strumenti cui si applicano le  disposizioni  transitorie  di  cui  al
paragrafo 
 
4.2 Patrimonio supplementare di secondo livello 
 Le riserve  da  valutazione 1  ,  gli  strumenti  innovativi  e  non
 innovativi di capitale non computati nel  patrimonio  di  base,  gli
 strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passivita' subordinate
 con durata originaria non inferiore  a  5  anni  costituiscono,  nei
 limiti e alle condizioni  previste  dall'allegato  H,  par.  3,  gli
 elementi patrimoniali di qualita' secondaria. A questi si aggiungono
 i "filtri prudenziali" positivi del patrimonio  supplementare  (cfr.
 par. 5). Il totale dei suddetti elementi costituisce il  "patrimonio
 supplementare di secondo livello".  Tale  aggregato  e'  computabile
 entro il limite massimo rappresentato dall'ammontare del  patrimonio
 di base; tuttavia,  le  passivita'  subordinate  di  cui  sopra  non
 possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di base. 
 Le SIM che utilizzano metodi IRB  (internal  rating  based)  per  il
 calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio  di  credito
 computano  anche  l'eccedenza  delle  rettifiche  di  valore   nette
 complessive rispetto alle perdite  attese,  nei  limiti  dello  0,6%
 delle attivita' ponderate per il rischio di credito. 
 -------- 
  1 
Tali riserve sono computabili nel  patrimonio  supplementare  secondo
quanto previsto nelle regole relative  ai  filtri  prudenziali  (cfr.
par. 5). 
 
4.3 Patrimonio rettificato di secondo livello 
Si definisce "patrimonio rettificato di secondo livello"  l'aggregato
costituito dal patrimonio di base e dal patrimonio  supplementare  di
secondo  livello,  dedotte  le  componenti  indicate  nel  successivo
paragrafo 4.5. 
 
4.4 Patrimonio supplementare di terzo livello 
Oltre agli  elementi  indicati  nei  paragrafi  precedenti,  evitando
duplicazioni nel computo, sono inclusi nel patrimonio di vigilanza  i
seguenti elementi che costituiscono il "patrimonio  supplementare  di
terzo livello": 
a) per le SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, dei servizi
di cui all'art. 1, comma 5 del Testo Unico, lettere a) e c), la somma
algebrica dei proventi e delle perdite nonche'  delle  plusvalenze  e
delle  minusvalenze  sul  portafoglio   di   negoziazione,   rilevati
dall'inizio dell'esercizio successivo a quello il  cui  bilancio  sia
gia' stato approvato e derivanti da operazioni in bilancio  e  "fuori
bilancio" concluse  nell'ambito  della  prestazione  dei  servizi  di
negoziazione in conto proprio nonche' su strumenti finanziari oggetto
della prestazione del servizio di sottoscrizione e/o collocamento con
assunzione a fermo ovvero con assunzione  di  garanzia  svolti  dalla
SIM. In caso di valore positivo, il suddetto aggregato  e'  decurtato
degli eventuali oneri fiscali, dell'ammontare stimato  dei  dividendi
da distribuire a fine esercizio e di altri prevedibili oneri; 
Tale aggregato, che puo' assumere  valore  positivo  o  negativo,  e'
computato senza alcuna limitazione nel patrimonio di vigilanza; 
b) per tutte le SIM, le passivita' subordinate con durata  originaria
non inferiore a 2  anni,  nei  limiti  e  alle  condizioni  stabilite
nell'allegato H, par. 3. Esse sono computabili al  massimo  entro  il
150 per cento del patrimonio di base che residua  dopo  la  copertura
del requisito patrimoniale per il rischio di credito  (cfr.  capitolo
7) e per il rischio operativo  (cfr.  capitolo  10).  In  particolari
circostanze, previo consenso della Banca d'Italia, il limite  di  cui
sopra puo' essere elevato al 250 per cento. In luogo delle passivita'
subordinate di cui alla presente lettera, le  SIM  possono  includere
nel patrimonio supplementare di terzo livello un  pari  ammontare  di
elementi del patrimonio supplementare di secondo livello. 
 
4.5 Elementi da dedurre 
 
4.5.1. Partecipazioni finanziarie 
Sono dedotti per la meta' dall'ammontare del patrimonio di base e per
la meta'  dall'ammontare  del  patrimonio  supplementare  di  secondo
livello: 
 a)  le  partecipazioni  in  banche,  IMEL,  societa'  finanziarie  e
 istituti di pagamento superiori al 10 per cento del capitale sociale
 dell'ente partecipato e gli strumenti innovativi e non innovativi di
 capitale,  gli  strumenti  ibridi  di  patrimonializzazione   e   le
 attivita' subordinate verso tali enti 1 ; 
 b)  le  partecipazioni  in  banche,  IMEL,  societa'  finanziarie  e
 istituti di pagamento pari o inferiori al 10 per cento del  capitale
 dell'ente partecipato, gli strumenti innovativi e non innovativi  di
 capitale,  gli  strumenti  ibridi  di  patrimonializzazione   e   le
 attivita' subordinate verso tali enti, diversi  da  quelli  indicati
 alla  precedente  lettera  a),  anche  se  non   partecipati.   Tali
 interessenze  sono  dedotte  per  la  parte   del   loro   ammontare
 complessivo che ecceda il 10  per  cento  del  valore  positivo  del
 patrimonio di base e supplementare di secondo livello; 
 c) le partecipazioni in societa' di assicurazione  e  le  passivita'
 subordinate emesse da tali societa'. 
 Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti
 ibridi di patrimonializzazione e le attivita' subordinate,  indicati
 ai precedenti punti a), b)  e  c)  sono  dedotti  se  computati  nel
 patrimonio di vigilanza degli emittenti. 
 Le partecipazioni, gli strumenti  innovativi  e  non  innovativi  di
 capitale,  gli  strumenti  ibridi  di  patrimonializzazione   e   le
 attivita' subordinate vanno  dedotti  in  base  al  loro  valore  di
 bilancio. Tuttavia, con riferimento alle attivita'  classificate  in
 bilancio nel portafoglio "attivita' finanziarie disponibili  per  la
 vendita", l'importo da dedurre e' al lordo (al netto) della  riserva
 negativa (riserva positiva)  rilevata  in  bilancio  sulle  medesime
 attivita'. 
 Se gli elementi da dedurre  dal  patrimonio  supplementare  superano
 l'ammontare del patrimonio stesso,  l'eccedenza  viene  dedotta  dal
 patrimonio di base. 
 Le SIM rientranti in  un  gruppo  sottoposto  a  vigilanza  su  base
 consolidata non devono dedurre dal proprio patrimonio  di  vigilanza
 le  partecipazioni  detenute  in  banche,  SIM,  IMEL,  istituti  di
 pagamento, societa' finanziarie e SGR consolidate nel patrimonio del
 gruppo di appartenenza. 
 -------- 
  1 
Vanno dedotte inoltre  le  partecipazioni  in  azioni  nominative  di
societa' di investimento a capitale  variabile  (SICAV)  superiori  a
20.000 azioni,  a  condizione  che  la  SICAV  non  sia  inclusa  nel
perimetro di consolidamento del gruppo  bancario  di  appartenenza  a
seguito di specifico provvedimento della Banca d'Italia. 
 
4.5.2. Deduzione delle componenti illiquide 
Le SIM che non fanno parte di un gruppo  sottoposto  a  vigilanza  su
base consolidata deducono dal patrimonio  di  vigilanza  le  seguenti
componenti non negoziabili dell'attivo patrimoniale: 
1) beni mobili; 
2) beni immobili ad esclusione degli  immobili  gravati  da  garanzia
reale per finanziamenti ottenuti; 
3) partecipazioni inclusi strumenti ibridi di patrimonializzazione  e
attivita' subordinate nei confronti di soggetti diversi da quelli  di
cui al punto 4.5.1; 
4) crediti verso qualsiasi controparte  con  vita  residua  oltre  90
giorni, ad eccezione: di quelli rivenienti da operazioni  di  riporto
attivo, di acquisto di titoli con patto di rivendita e di prestito di
titoli; dei depositi versati presso casse di compensazione e garanzia
a fronte di  contratti  futures  e  a  premio  stipulati  in  mercati
regolamentati; dei crediti verso l'erario. 
4.5.3. SIM autorizzate all'utilizzo di metodi IRB 
 Le SIM che utilizzano metodi IRB  (internal  rating  based)  per  il
 calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio  di  credito
 deducono l'eccedenza delle perdite attese rispetto  alle  rettifiche
 di valore nette complessive 1 . 
 -------- 
  1 
Il calcolo e' effettuato al lordo dell'effetto fiscale. 
 
4.6 Patrimonio di vigilanza 
L'importo ottenuto ai sensi dei paragrafi precedenti  costituisce  il
patrimonio di vigilanza. 
In situazioni di emergenza, la Banca d'Italia puo' autorizzare le SIM
ad eccedere i limiti di computabilita' di cui ai paragrafi 4.1. e 4.2
per un periodo di  tempo  limitato.  A  tal  fine,  la  SIM  presenta
un'istanza motivata e accompagnata da un piano di  rientro  volto  ad
assicurare il ripristino tempestivo del rispetto dei limiti. 
Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,  la  Banca
d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo. 
La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione ad eccedere  i  limiti  a
condizione che non sia pregiudicata la situazione  finanziaria  e  di
solvibilita'  della  SIM.  Ai  predetti  fini  la  realizzazione   di
operazioni di fusione o acquisizione non costituisce  una  situazione
di  emergenza,  a  meno  che  non  sia  connessa  con  interventi  di
risanamento e salvataggio di altri intermediari vigilati. 
 
4.7 Disposizioni transitorie 
Qualora alla data del 31.12.2010 le SIM non rispettino  i  limiti  di
cui al secondo capoverso del paragrafo 4.1, le stesse sono tenute  ad
adottare le necessarie misure e strategie per garantirne il  rispetto
entro il 31 dicembre 2040. 
La  Banca  d'Italia  verifica  le  misure  e  le  strategie  adottate
nell'ambito processo di controllo prudenziale (Titolo II). 
I titoli rappresentativi della  partecipazione  al  capitale  sociale
(azioni) e gli strumenti innovativi e non innovativi  di  capitale  -
emessi  prima  del  31.12.2010  -  che  non  rispettano  i  requisiti
previsti, rispettivamente, dai paragrafi 1  e  2  dell'allegato  H  -
continuano ad  essere  computati  nel  patrimonio  di  base  tra  gli
strumenti innovativi e non innovativi di capitale sino al 31.12.2020.
Successivamente sono assoggettati ai seguenti limiti: 
a) fino al 20% del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui
al par. 4.5 (sono  compresi  gli  strumenti  in  questione)  sino  al
31.12.2030; 
b) fino al 10% del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui
al par. 4.5 (sono  compresi  gli  strumenti  in  questione)  sino  al
31.12.2040. 
 
5. Filtri prudenziali 
Le componenti di seguito indicate, connesse  con  l'applicazione  dei
principi contabili internazionali, sono prese  in  considerazione  ai
fini del calcolo del  patrimonio  di  vigilanza  nei  limiti  e  alle
condizioni di seguito specificati. 
a) Filtri prudenziali negativi: deduzioni dal patrimonio di base 
a.1) Riserve negative su titoli disponibili per la vendita 
Dal patrimonio di base devono essere dedotti i saldi negativi tra  le
riserve  da  valutazione  positive  e   quelle   negative   riferiti,
rispettivamente, ai titoli di capitale (inclusi gli  O.I.C.R.)  e  ai
titoli di debito classificati nel portafoglio "attivita'  finanziarie
disponibili per  la  vendita".  Sono  escluse  dal  computo  di  tale
differenza  le  svalutazioni  dovute  al  deterioramento  del  merito
creditizio degli emittenti, in quanto rilevate nel conto economico. 
Sono altresi' escluse le riserve da valutazione riferite ai titoli di
capitale,  agli  strumenti  ibridi  di  patrimonializzazione  e  agli
strumenti  subordinati  classificati  in  bilancio  nel   portafoglio
"attivita' finanziarie disponibili per  la  vendita"  e  dedotti  dal
patrimonio di vigilanza della SIM. 
a.2) Plusvalenza cumulata netta su attivita' materiali 
Deve essere dedotto dal patrimonio di base il saldo positivo  fra  le
seguenti componenti rilevate in conto economico: 1) le plusvalenze  e
le minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione  al  fair  value
degli immobili detenuti a scopo di investimento; 2)  le  minusvalenze
cumulate derivanti dalla valutazione  al  "valore  rivalutato"  delle
attivita' materiali detenute ad uso funzionale. 
Non concorrono alla formazione del saldo le eventuali svalutazioni da
deterioramento. 
b)   Filtri   prudenziali   positivi:   incrementi   del   patrimonio
supplementare 
b.1)  Plusvalenza  cumulata  netta  su  attivita'  materiali   (quota
computabile) 
Deve essere computato nel  patrimonio  supplementare  il  50%  (quota
computabile) dell'importo descritto nella precedente voce a.2. 
b.2) Attivita' materiali 
Puo' essere computato,  tra  gli  elementi  positivi  del  patrimonio
supplementare, l'importo delle riserve da  valutazione  connesso  con
"Leggi speciali di  rivalutazione"  (cfr.  Tabella  12.6  della  nota
integrativa del passivo del bilancio, quinta colonna). 
Puo' essere computato,  tra  gli  elementi  positivi  del  patrimonio
supplementare, il 50% dell'importo delle riserve  da  valutazione  da
"Attivita' materiali" (cfr. Tabella 12.6 della nota  integrativa  del
passivo del bilancio, seconda colonna). 
 b.3) Riserve positive su titoli disponibili per  la  vendita 1  b.3)
 Riserve positive su titoli disponibili per la vendita 
 Puo' essere computato, tra  gli  elementi  positivi  del  patrimonio
 supplementare,  il  50%  dei  saldi  positivi  tra  le  riserve   da
 valutazione positive e quelle negative riferiti, rispettivamente, ai
 titoli di capitale (inclusi gli O.I.C.R.)  e  ai  titoli  di  debito
 classificati nel portafoglio "attivita' finanziarie disponibili  per
 la  vendita".  Sono  escluse  dal  computo  di  tale  differenza  le
 svalutazioni dovute al deterioramento del  merito  creditizio  degli
 emittenti, in quanto rilevate nel conto economico. 
 Sono altresi' escluse le riserve da valutazione riferite  ai  titoli
 di capitale, agli strumenti ibridi di  patrimonializzazione  e  agli
 strumenti  subordinati  classificati  nel   portafoglio   "attivita'
 finanziarie disponibili per la vendita" e dedotti dal patrimonio  di
 vigilanza della SIM. 
 L'importo da segnalare e' al netto del relativo effetto fiscale". 
 -------- 
  1 
Resta fermo  quanto  previsto  dalle  disposizioni  di  vigilanza  in
materia di "Patrimonio di vigilanza - filtri prudenziali" del 18.5.20
10 (Bollettino di Vigilanza n. 5 del 2010).