Articolo 7 (Rischio di controparte: metodo del valore corrente e compensazione contrattuale) Nel Titolo I, Allegato F il paragrafo 2, primo capoverso e' sostituito dal seguente: "I seguenti tipi compensazione contrattuale, subordinatamente al rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa, sono riconosciuti ai fini della riduzione del valore delle esposizioni 1 : a) contratti bilaterali di novazione dei contratti derivati tra l'intermediario e la sua controparte; b) altri accordi bilaterali di compensazione dei contratti derivati tra l'intermediario e la sua controparte; c) accordi bilaterali di compensazione tra prodotti differenti (cd. crossproduct netting)". -------- 1 Ai fini della presente disciplina le operazioni con regolamento a lungo termine sono considerate come derivati OTC.