Art. 2 
 
  1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e'
subordinato  alla  verifica  in  loco  del  possesso  dei   requisiti
prescritti, da parte degli  ispettori  iscritti  nell'apposita  lista
nazionale di cui all'art. 4, comma 8 del citato  decreto  legislativo
n. 194/1995. 
  2. Il Centro di saggio «Repros S.r.l.» e' tenuto a  comunicare,  in
tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie
delle prove che andra' ad eseguire, nonche'  la  loro  localizzazione
territoriale. 
  3. Il citato Centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni  eventuale
variazione che interverra' rispetto a quanto dalla stessa  dichiarato
nell'istanza  di  riconoscimento,  nonche'  a  quanto  previsto   dal
presente decreto.