(Annesso-art. 2)
                             Articolo 2 
 
La denominazione di origine  controllata  "Colline  Lucchesi"  (anche
nella   tipologia   riserva),   accompagnata   facoltativamente   dal
riferimento ai colori rosso e bianco,  ed  obbligatoriamente  da  una
delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai  vini  ottenuti
da uve di vitigni, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione
Toscana, provenienti  da  vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale  la
seguente composizione ampelografica: 
 
"Colline Lucchesi" rosso: 
Sangiovese: dal 45% al 80%; 
Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Syrah: da soli o congiuntamente da  10%
al 50%; 
possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a
bacca rossa, presenti in ambito aziendale, idonei  alla  coltivazione
nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un  massimo  del  30%,  ad
eccezione di Aleatico e Moscato che possono  concorrere  fino  ad  un
massimo del 5%, iscritti nel Registro  Nazionale  delle  varieta'  di
vite per uve da vino approvato con  D.M.  7  maggio  2004  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo
aggiornato  con  D.M.  28  maggio  2010  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010. 
 
"Colline Lucchesi" Merlot: 
Merlot: minimo 85%; 
possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a
bacca rossa, presenti in ambito aziendale, idonei  alla  coltivazione
nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un  massimo  del  15%  con
esclusione dell'Aleatico e del Moscato. 
 
"Colline Lucchesi" Sangiovese: 
Sangiovese: minimo 85%; 
possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a
bacca rossa, presenti in ambito aziendale, idonei  alla  coltivazione
nell'ambito della Regione Toscana fino ad  un  massimo  del  15%  con
esclusione dell'Aleatico e del Moscato. 
 
"Colline Lucchesi" bianco: 
Trebbiano toscano: dal 40%  al  80%;  Chardonnay,  Greco,  Grechetto,
Malvasia  del   Chianti,   Sauvignon   e   Vermentino   da   soli   o
congiuntamente: da 10% a 60%; 
possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a
bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla  coltivazione
nell'ambito della  Regione  Toscana  fino  ad  un  massimo  del  25%,
iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di  vite  per  uve  da
vino approvato con D.M.  7  maggio  2004  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M.
28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  189  del  14
agosto 2010. 
 
"Colline Lucchesi" Sauvignon: 
Sauvignon: minimo 85%; 
possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a
bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla  coltivazione
nell'ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 15%. 
 
"Colline Lucchesi" Vermentino: 
Vermentino: minimo 85%; 
possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a
bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla  coltivazione
nell'ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 15%. 
 
"Colline Lucchesi" Vin Santo: 
ottenuta da uve provenienti dai vitigni a bacca bianca  iscritti  nel
Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da  vino  approvato
con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del
14 ottobre 2004, e da ultimo  aggiornato  con  D.M.  28  maggio  2010
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010. 
 
"Colline Lucchesi" Vin Santo Occhio di Pernice: 
ottenuta da uve provenienti dai vitigni a bacca  rossa  iscritti  nel
Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da  vino  approvato
con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del
14 ottobre 2004, e da ultimo  aggiornato  con  D.M.  28  maggio  2010
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.