Articolo 2 La denominazione di origine controllata "Colline Lucchesi" (anche nella tipologia riserva), accompagnata facoltativamente dal riferimento ai colori rosso e bianco, ed obbligatoriamente da una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini ottenuti da uve di vitigni, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: "Colline Lucchesi" rosso: Sangiovese: dal 45% al 80%; Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Syrah: da soli o congiuntamente da 10% al 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 30%, ad eccezione di Aleatico e Moscato che possono concorrere fino ad un massimo del 5%, iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010. "Colline Lucchesi" Merlot: Merlot: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 15% con esclusione dell'Aleatico e del Moscato. "Colline Lucchesi" Sangiovese: Sangiovese: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 15% con esclusione dell'Aleatico e del Moscato. "Colline Lucchesi" bianco: Trebbiano toscano: dal 40% al 80%; Chardonnay, Greco, Grechetto, Malvasia del Chianti, Sauvignon e Vermentino da soli o congiuntamente: da 10% a 60%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 25%, iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010. "Colline Lucchesi" Sauvignon: Sauvignon: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 15%. "Colline Lucchesi" Vermentino: Vermentino: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 15%. "Colline Lucchesi" Vin Santo: ottenuta da uve provenienti dai vitigni a bacca bianca iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010. "Colline Lucchesi" Vin Santo Occhio di Pernice: ottenuta da uve provenienti dai vitigni a bacca rossa iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.