(Annesso-art. 5)
                             Articolo 5 
 
Le operazioni di vinificazione devono essere  effettuate  all'interno
dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi in tutto  o
in parte nella zona di produzione di cui all'art. 3. 
Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono  assicurare  al  vino
"Colline Lucchesi" rosso una gradazione alcolica minima  naturale  di
10,5 % vol, ai vini "Colline  Lucchesi"  con  la  specificazione  dei
vitigni Sangiovese o Merlot una gradazione alcolica  minima  naturale
di 11% vol, al vino "Colline Lucchesi" bianco una gradazione alcolica
minima naturale di  10%  vol,  ai  vini  "Colline  Lucchesi"  con  la
specificazione dei vitigni  Vermentino  o  Sauvignon  una  gradazione
alcolica minima naturale di 10,5% vol. 
Il vino "Colline Lucchesi" sottoposto ad un periodo di invecchiamento
non inferiore a due anni, ed ottenuto da uve con titolo alcolometrico
volumico minimo naturale non inferiore a 11,5 % vol per le  tipologie
rosso, Sangiovese e Merlot puo' portare la specificazione riserva. 
Il  periodo  di  invecchiamento  decorre  dal  1  gennaio  successivo
all'annata di produzione delle uve. La resa massima dell'uva in  vino
finito non deve essere superiore al 70%. 
Qualora superi questo limite, ma  non  il  75%,  l'eccedenza  non  ha
diritto alla denominazione di origine controllata. 
Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata per tutto il prodotto. 
Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche
leali e costanti atte a conferire ai vini le proprie caratteristiche. 
Per l'elaborazione del vino "Colline Lucchesi" rosso e' consentita la
pratica del governo all'uso toscano purche' sia  rispettata  la  resa
massima uva/vino. 
I vini "Colline Lucchesi" tipologia Vin Santo e Vin Santo  Occhio  di
Pernice dovranno  essere  ottenuti  da  uve  che,  dopo  aver  subito
un'accurata cernita, siano state sottoposte ad appassimento  naturale
e siano state  ammostate  non  prima  del  1  dicembre  dell'anno  di
raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo; l'appassimento
delle uve deve avvenire  in  locali  idonei  e  deve  raggiungere  un
contenuto zuccherino non inferiore al 27%. 
E' ammessa una parziale disidratazione con aria  ventilata.  La  resa
massima di uva fresca in Vin Santo finito non deve  essere  superiore
al 35%. 
La vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del Vin Santo e
del Vin Santo Occhio di Pernice debbono  avvenire  in  recipienti  di
legno (caratelli) di capacita' non superiore ai 5 ettolitri; dopo  il
periodo di invecchiamento obbligatorio puo' essere contenuto in altri
recipienti. L'immissione al consumo del Vin Santo  e  del  Vin  Santo
Occhio di Pernice non puo' avvenire prima del 1  novembre  del  terzo
anno successivo a quello di produzione delle uve. 
Al termine del periodo d'invecchiamento il  prodotto  deve  avere  un
titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16% vol.