Articolo 7 Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini con la denominazione di origine controllata "Colline Lucchesi", deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Colline Lucchesi" e' vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito riportare in etichetta le qualificazioni "secco", "abboccato", "amabile", "dolce", nel rispetto della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti. I vini a D.O.C. "Colline Lucchesi" di cui al presente disciplinare, se immessi al consumo in contenitori di capacita' non superiore a litri 5, per quanto riguarda l'abbigliamento e la tipologia, devono essere confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio. I vini a D.O.C. "Colline Lucchesi" tipologia Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice possono essere commercializzati solo in recipienti di capacita' non superiore a litri 5 e chiusi con tappatura consona alla qualita' del prodotto.