(Annesso-art. 7)
                             Articolo 7 
 
Sulle  bottiglie  o  altri  recipienti   contenenti   vini   con   la
denominazione  di  origine  controllata  "Colline   Lucchesi",   deve
figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 
Nella designazione  e  presentazione  del  vino  a  denominazione  di
origine  controllata  "Colline  Lucchesi"   e'   vietato   l'uso   di
qualificazioni aggiuntive diverse da  quelle  previste  dal  presente
disciplinare di produzione, ivi  compresi  gli  aggettivi  superiore,
extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari. 
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a  nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato  laudativo  e
non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
E' consentito  riportare  in  etichetta  le  qualificazioni  "secco",
"abboccato",  "amabile",  "dolce",  nel  rispetto   della   normativa
comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti. 
I vini a D.O.C. "Colline Lucchesi" di cui al  presente  disciplinare,
se immessi al consumo in contenitori di  capacita'  non  superiore  a
litri 5, per quanto riguarda l'abbigliamento e la  tipologia,  devono
essere confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio. 
I vini a D.O.C. "Colline Lucchesi" tipologia Vin Santo  e  Vin  Santo
Occhio di Pernice possono essere commercializzati solo in  recipienti
di capacita' non superiore a litri 5 e chiusi con  tappatura  consona
alla qualita' del prodotto.