Art. 3 
 
  1. Per i medicinali a base di canfora e', altresi', armonizzata  la
denominazione  dei  medicinali  secondo  la  denominazione   generica
«canfora ‹nome ditta›», riunificando, ove necessario,  le  confezioni
autorizzate  allo  stesso  titolare  con  le  diverse   denominazioni
«canfora», «alcool canforato» e «olio canforato» sotto  un'unica  AIC
secondo le indicazioni fornite dalle stesse ditte titolari. 
  2. Il medicinale Olio canforato (AIC n. 031019) e' eliminato  e  le
corrispondenti confezioni  sono  riunite  sotto  l'AIC  n.  031013  -
Canfora Farve con i codici riportati nell'allegato 1. 
  3. Il medicinale Canfora New.Fa.dem. (AIC n. 031063) e' eliminato e
le corrispondenti confezioni sono riunite sotto  l'AIC  n.  031060  -
Canfora New.Fa.dem. con i codici riportati nell'allegato 1. 
  4. Il medicinale Olio canforato Almus (AIC n. 031319) e'  eliminato
e le corrispondenti confezioni sono riunite sotto l'AIC n.  031312  -
Canfora Almus (denominazione aggiornata di  Alcool  canforato  Almus)
con i codici riportati nell'allegato 1. 
  5. Le denominazioni dei medicinali contenenti canfora e le relative
confezioni armonizzate come descritto saranno  efficaci  a  decorrere
dal centottantesimo giorno  dall'entrata  in  vigore  della  presente
determinazione,  in  corrispondenza  dell'adeguamento  del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo previsto
all'art. 5.