Art. 3 1. Per i medicinali a base di canfora e', altresi', armonizzata la denominazione dei medicinali secondo la denominazione generica «canfora ‹nome ditta›», riunificando, ove necessario, le confezioni autorizzate allo stesso titolare con le diverse denominazioni «canfora», «alcool canforato» e «olio canforato» sotto un'unica AIC secondo le indicazioni fornite dalle stesse ditte titolari. 2. Il medicinale Olio canforato (AIC n. 031019) e' eliminato e le corrispondenti confezioni sono riunite sotto l'AIC n. 031013 - Canfora Farve con i codici riportati nell'allegato 1. 3. Il medicinale Canfora New.Fa.dem. (AIC n. 031063) e' eliminato e le corrispondenti confezioni sono riunite sotto l'AIC n. 031060 - Canfora New.Fa.dem. con i codici riportati nell'allegato 1. 4. Il medicinale Olio canforato Almus (AIC n. 031319) e' eliminato e le corrispondenti confezioni sono riunite sotto l'AIC n. 031312 - Canfora Almus (denominazione aggiornata di Alcool canforato Almus) con i codici riportati nell'allegato 1. 5. Le denominazioni dei medicinali contenenti canfora e le relative confezioni armonizzate come descritto saranno efficaci a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente determinazione, in corrispondenza dell'adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo previsto all'art. 5.