Art. 7 
 
  1. I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio  dei
medicinali di cui all'art. 1  sono  tenuti  alla  conduzione  di  uno
studio di bioequivalenza ai sensi della vigente normativa  e  secondo
le disposizioni previste dalle linee guida del settore. 
  2. In caso di mancata applicazione di quanto previsto al precedente
comma, i titolari delle autorizzazioni  all'immissione  in  commercio
devono far pervenire all'Ufficio valutazione e Autorizzazione,  entro
il termine di novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della
presente  determinazione,  opportuna   giustificazione   in   formato
cartaceo  e,  contestualmente,  alla  seguente   casella   di   posta
elettronica: exgalenici@aifa.gov.it