Art. 9 
 
  1.  Decorsi  novanta  giorni   dalla   data   di   deposito   della
documentazione  di  cui  agli  articoli  precedenti,  in  assenza  di
comunicazioni da parte dell'Ufficio valutazione e autorizzazione,  il
riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio  illustrativo
e le etichette si intendono autorizzati. 
  2. Il mancato rispetto delle  condizioni  previste  dalla  presente
determinazione    comporta    l'applicazione    delle    disposizioni
sanzionatorie previste dalla normativa vigente  ed,  in  particolare,
dagli articoli 141 e 148, commi 5 e 6,  del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219.