(Allegato-art. 2)
                             Articolo 2 
                         Base ampelografica 
 
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti  dalle  uve  prodotte
dai vigneti aventi nell'ambito  aziendale  la  seguente  composizione
ampelografica: 
 
"Offida " Pecorino: 
- Pecorino: minimo 85%; 
- possono concorrere alla produzione di detto vino  altri  vitigni  a
bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione  nella  Regione
Marche, fino ad un massimo del 15%. 
 
"Offida" Passerina: 
- Passerina: minimo 85%; 
- possono concorrere alla produzione di detto vino  altri  vitigni  a
bacca bianca non aromatici, idonei alla  coltivazione  nella  Regione
Marche, fino ad un massimo del 15%. 
 
"Offida rosso": 
- Montepulciano: minimo 85%; 
- possono concorrere alla produzione di detto vino  altri  vitigni  a
bacca rossa, non aromatici, idonei alla  coltivazione  nella  Regione
Marche, fino ad un massimo del 15%.