Articolo 2 Base ampelografica I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: "Offida " Pecorino: - Pecorino: minimo 85%; - possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%. "Offida" Passerina: - Passerina: minimo 85%; - possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%. "Offida rosso": - Montepulciano: minimo 85%; - possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.