(Allegato-art. 4)
                             Articolo 4 
                      Norme per la viticoltura 
 
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati  alla  produzione  dei
vini a Denominazione di  Origine  Controllata  e  Garantita  "Offida"
devono essere quelle normali della zona e atte a conferire  alle  uve
le specifiche caratteristiche di qualita'. 
I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei  per   le
produzioni della denominazione di origine  di  cui  si  tratta.  Sono
esclusi  i  terreni   eccessivamente   umidi   o   insufficientemente
soleggiati o di pianura alluvionale. 
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro
non puo' essere inferiore a 3.000, in coltura specializzata, sia  per
vini i bianchi che per il vino rosso. 
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura
consentiti sono quelli gia' usati nella zona e comunque riconducibili
alla spalliera semplice. 
La Regione puo' consentire le forme di  allevamento  diverse  qualora
siano tali da migliorare la gestione dei  vigneti  senza  determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle  uve.  E'  vietata  ogni
pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 
La produzione massima  di  uva  ad  ettaro  dei  vigneti  in  coltura
specializzata e la gradazione minima naturale per la  produzione  dei
vini di cui all'art. 1 sono le seguenti: 
    

                      Produzione massima   Titolo alcolom. volumico
                           (t/ha)          naturale minimo (% vol)

“Offida” Pecorino            9                   11,50

“Offida” Passerina           9                   11,50

“Offida” rosso               8,5                 12,50


    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione  massima  di  uva  a
ettaro  deve  essere  rapportata   alla   superficie   effettivamente
impegnata dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare
alla produzione dei vini a Denominazione  di  Origine  Controllata  e
Garantita "Offida" devono essere riportati nel limite di  cui  sopra,
fermo restando il limite resa uva-vino  per  i  quantitativi  di  cui
trattasi, purche' la produzione globale non superi del 20% il  limite
medesimo. Qualora si  superi  questo  ulteriore  limite,  decade  per
l'intero quantitativo  prodotto  il  diritto  alla  denominazione  di
origine controllata e garantita.