Art. 5 
 
  1.Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque  distribuisce
per il consumo vini  con  la  Denominazione  di  Origine  Controllata
«Costa d'Amalfi» e' tenuto, a norma di  legge,  all'osservanza  delle
condizioni e dei requisiti  stabiliti  nell'annesso  disciplinare  di
produzione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 marzo 2011 
 
                            Il direttore generale ad interim: Vaccari