(Annesso-art. 2)
                             Articolo 2 
 
I vini a  Denominazione  di  Origine  Controllata  "Costa  d'Amalfi",
accompagnati o no dalla indicazione di una sottozona,  devono  essere
ottenuti esclusivamente mediante  vinificazione  delle  uve  prodotte
nella zona o sottozona di produzione delimitate nel successivo art. 3
e provenienti da  vigneti  che,  nell'ambito  aziendale,  abbiano  le
seguenti composizioni ampelografiche: 
Costa d'Amalfi bianco,  bianco  passito,  spumante,  Ravello  bianco,
Tramonti bianco: 
Falanghina e/o Biancolella min. 40%. 
Possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a
bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per la  provincia
di Salerno fino ad un massimo del 60% iscritti nel Registro Nazionale
delle varieta' di vite per uve da vino approvato con  D.M.  7  maggio
2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre  2004,
e da ultimo aggiornato con  D.M.  28  maggio  2010  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010. 
Costa d'Amalfi rosso e rosato, rosso passito, Furore rosso e  rosato,
Ravello rosso e rosato: Piedirosso (localmente detto Per 'e  palummo)
minimo 40 %, Sciascinoso (localmente detto  Olivella)  e/o  Aglianico
congiuntamente o disgiuntamente fino al 60 %. 
Possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a
bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione per la provincia di
Salerno fino ad un massimo del 40  iscritti  nel  Registro  Nazionale
delle varieta' di vite per uve da vino approvato con  D.M.  7  maggio
2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre  2004,
e da ultimo aggiornato con  D.M.  28  maggio  2010  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010. 
Costa d'Amalfi Furore bianco: 
Falanghina e Biancolella min. 40%, con una presenza di Falanghina non
inferiore al 30% e di Biancolella non inferiore al 10%. 
Pepella, Ripoli, Fenile, Ginestra (sinonimi Biancazita, Biancatenera)
40-60%. 
Possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a
bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per la  provincia
di Salerno fino ad un massimo del 20% iscritti nel Registro Nazionale
delle varieta' di vite per uve da vino approvato con  D.M.  7  maggio
2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre  2004,
e da ultimo aggiornato con  D.M.  28  maggio  2010  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010. 
Costa d'Amalfi Tramonti rosso e rosato: 
Piedirosso (localmente detto Per 'e palummo) minimo 30%,  Sciascinoso
(localmente  detto   Olivella)   e/o   Aglianico   congiuntamente   o
disgiuntamente fino al 50%; 
Tintore minimo 20%. 
Possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a
bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione per la provincia di
Salerno fino ad un massimo del 30 % iscritti nel  Registro  Nazionale
delle varieta' di vite per uve da vino approvato con  D.M.  7  maggio
2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre  2004,
e da ultimo aggiornato con  D.M.  28  maggio  2010  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.