(Annesso-art. 4)
                             Articolo 4 
 
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione dei vini a Denominazione  di  Origine  Controllata  "Costa
d'Amalfi" devono essere quelli tradizionali  della  zona  e  comunque
atte  a  conferire  alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le  specifiche
caratteristiche di qualita'. 
2. Sono pertanto da considerare idonei ai fini  dell'iscrizione  allo
Schedario  Viticolo,  unicamente  i  vigneti  collinari,   di   buona
esposizione e di altitudine non superiore ai 650  metri  sul  livello
del  mare.  Sono  esclusi  i  terreni  di  fondovalle  umidi  e   non
sufficientemente soleggiati. 
3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento, a contro spalliera  e
pergola, e i sistemi di potatura corti, lunghi e misti, devono essere
quelli  tradizionalmente  usati  nella  zona,  comunque  atti  a  non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 
4. E' vietata ogni pratica di forzatura. 
5. Per i reimpianti e i nuovi impianti la densita'  di  impianto  non
dovra' essere inferiore a 1600 viti per ettaro,  con  una  produzione
massima per ceppo in media non superiore a kg 7 per i  tipi  rosso  e
rosato e kg 8 per il tipo bianco. 
6.  La  resa  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione dei vini a Denominazione  di  Origine
Controllata "Costa d'Amalfi" non deve essere superiore a q.li 110 per
i tipi  rosso,  rosato  e  rosso  passito  e  q.li  120  per  i  tipi
bianco,spumante e bianco passito. Ai fini della  vinificazione  della
tipologia passito le relative uve devono essere oggetto di  specifica
denuncia annuale e sui registri di cantina deve essere  espressamente
indicata la destinazione delle uve medesime. 
7. Tale resa ad ettaro per la produzione dei vini a Denominazione  di
Origine Controllata "Costa d'Amalfi", designati  con  il  nome  delle
sottozone Ravello, Tramonti e Furore non deve essere superiore a q.li
90 per i tipi rosso, rosato e a q.li 100 per il tipo bianco. 
8. Fermo restando il limite massimo sopra indicato,la resa per ettaro
di vigneto in coltura promiscua dovra' essere  calcolata  rispetto  a
quella specializzata, in rapporto alla effettiva  superficie  coperta
dalla vite. 
9. A tali limiti, anche  in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
produzione dovra' essere  riportata  attraverso  un'accurata  cernita
delle uve, purche' la produzione non superi di oltre il 20% i  limiti
massimi sopra stabiliti. 
10.  La  Regione  Campania  con  proprio  provvedimento,  sentite  le
Organizzazioni di Categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia, tenuto conto delle condizioni climatiche,  ambientali,  di
coltivazione e di  mercato,  puo'  stabilire  un  limite  massimo  di
produzione d'uva per ettaro inferiore a quello fissato  dal  presente
disciplinare, dandone  immediate  comunicazione  al  Ministero  delle
politiche agricole, alimentari e forestali, al Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e  delle
indicazioni geografiche dei vini, ed alla C.C.I.A.A.  competente  per
territorio. 
11. Qualora  la  resa  unitaria  di  uva  ecceda  il  limite  massimo
stabilito dalla regione, ma rientra in quello  massimo  previsto  dal
presente disciplinare di produzione, le uve, prodotte entro i  limiti
stabiliti dalla regione, non perdono il diritto alla Denominazione di
Origine Controllata. 
12. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini  un
titolo alcolometrico volumico minimo  naturale  del  9,50%  vol.  per
tutti i tipi. 
Le uve destinate alla produzione dei vini  a  alla  Denominazione  di
Origine  Controllata  "Costa  d'Amalfi"  designati  col  nome   delle
sottozone Ravello, Tramonti e  Furore  devono  assicurare  un  titolo
alcolometrico volumico minimo naturale del 10,0%  vol.  per  il  tipo
bianco e del 10,50% vol. per il tipo rosso e rosato. 
13. I vini a Denominazione di Origine  Controllata  "Costa  d'Amalfi"
passiti devono essere ottenuti da uve sottoposte in tutto o in parte,
sulle piante o dopo la raccolta, ad un appassimento naturale tale  da
assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo del 16 %  vol.  In
tal caso e'  escluso  qualsiasi  aumento  della  gradazione  alcolica
complessiva mediante concentrazione del mosto o del vino o  l'impiego
di mosti o vini che siano stati oggetto di concentrazione.