(Annesso-art. 5)
                             Articolo 5 
 
1.  Le  operazioni   di   vinificazione,   di   elaborazione   e   di
invecchiamento  obbligatori  e  di  imbottigliamento   dei   vini   a
Denominazione di Origine Controllata "Costa d'Amalfi",  ivi  compresi
quelli designati col nome  di  una  delle  sottozone,  devono  essere
effettuate nell'ambito della zona di produzione delle uve, delimitata
nel precedente art.3. 
2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
leali  e  costanti,  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari
caratteristiche. 
3. La resa massima dell'uva in vino per  la  produzione  dei  vini  a
Denominazione di Origine Controllata "Costa d'Amalfi" non deve essere
superiore al 70%. 
4. La resa massima dell'uva in vino passito non deve essere superiore
al 50%. 
5. Il vino a Denominazione di Origine  Controllata  "Costa  d'Amalfi"
puo' essere elaborato  nella  tipologia  spumante  col  metodo  della
rifermentazione in bottiglia (metodo classico) purche'  affinato  per
almeno 24 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno della vendemmia. 
6. L'eventuale eccedenza, fino al limite del 5%, non ha diritto  alla
Denominazione di Origine Controllata,  oltre  tale  limite  tutta  la
produzione perde diritto alla Denominazione di Origine Controllata.