Articolo 5 1. Le operazioni di vinificazione, di elaborazione e di invecchiamento obbligatori e di imbottigliamento dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Costa d'Amalfi", ivi compresi quelli designati col nome di una delle sottozone, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art.3. 2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. 3. La resa massima dell'uva in vino per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Costa d'Amalfi" non deve essere superiore al 70%. 4. La resa massima dell'uva in vino passito non deve essere superiore al 50%. 5. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Costa d'Amalfi" puo' essere elaborato nella tipologia spumante col metodo della rifermentazione in bottiglia (metodo classico) purche' affinato per almeno 24 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno della vendemmia. 6. L'eventuale eccedenza, fino al limite del 5%, non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata, oltre tale limite tutta la produzione perde diritto alla Denominazione di Origine Controllata.