Articolo 6 1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Costa d'Amalfi", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Costa d'Amalfi bianco: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato e gradevole; sapore: asciutto, di giusto corpo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.; acidita' totale minima: 5,00 g/l; estratto secco netto minimo: 14 g/l; Costa d'Amalfi rosso: colore: rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso; sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidita' totale minima: 5,00 g/l; estratto secco netto minimo: 16,00 g/l. Costa d'Amalfi rosato: colore: rosa piu' o meno intenso; odore: intenso, fruttato; sapore: secco, fresco, delicato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidita' totale minima: 5,00 g/l; estratto secco netto minimo: 16,00 g/l. Costa d'Amalfi passito bianco: colore: giallo dorato piu' o meno intenso, ambrato con l'invecchiamento; odore: fruttato floreale, caratteristico; sapore: dal secco al dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo 17,00 % vol. di cui svolto 12,00% vol. per il tipo dolce e il 14,00% vol. per il tipo secco; acidita' totale minima: 4,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l. Costa d'Amalfi passito rosso: colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intenso, gradevole, caratteristico; sapore: dal secco al dolce, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol., di cui svolto almeno il 12,00% vol. per il tipo dolce ed il 14,00% vol. per il tipo secco; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto secco netto minimo: 23,00 g/l. Costa d'Amalfi spumante: spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino piu' o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati; odore: caratteristico fragrante (intenso persistente), con delicato sentore di lievito; sapore: da extra brut a brut, sapido, gradevole armonico; acidita' totale minima: 5,50 g/l; titolo alcolometrico volumico minimo: del tipo "brut" o "extrabrut" 11,50 %vol.; estratto secco netto minimo: 14,00 g/l. 2. I vini "Costa d'Amalfi" designati con il nome delle sottozone Ravello, Tramonti, Furore devono, all'atto dell'immissione al consumo, presentare un titolo alcolometrico volumico totale minimo pari a 11,00% vol. per il bianco e a 11,50% vol. per il rosso e il rosato. 3. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidita' totale ed estratto non riduttore.