Articolo 7 1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Costa d'Amalfi" rosso, designato con il nome delle sottozone Furore, Ravello e Tramonti, se immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento di 2 anni a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve, di cui uno in legno, puo' portare in etichetta la specificazione "riserva". 2. E' vietato usare assieme alla Denominazione "Costa d'Amalfi" qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari. 3. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente. 4. Nella designazione e presentazione dei vini l'indicazione delle sottozone Furore, Ravello e Tramonti potra' figurare in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori al doppio di quelli utilizzati per indicare la Denominazione di Origine Controllata "Costa d'Amalfi" e potra' precedere o seguire la Denominazione stessa. 5. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'articolo 1, con l'esclusione delle tipologie spumante, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.