(Annesso-art. 7)
                             Articolo 7 
 
1. Il vino a Denominazione di Origine  Controllata  "Costa  d'Amalfi"
rosso, designato con  il  nome  delle  sottozone  Furore,  Ravello  e
Tramonti, se immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento  di
2 anni a decorrere dal 1° novembre dell'annata  di  produzione  delle
uve, di cui uno in legno, puo' portare in etichetta la specificazione
"riserva". 
2. E' vietato  usare  assieme  alla  Denominazione  "Costa  d'Amalfi"
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da  quelle  previste  dal
presente disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi:  extra,  fine,
scelto, selezionato e similari. 
3.  E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi
significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente. 
4. Nella designazione e presentazione dei  vini  l'indicazione  delle
sottozone Furore, Ravello e Tramonti potra' figurare in etichetta con
caratteri di altezza e di larghezza non superiori al doppio di quelli
utilizzati per  indicare  la  Denominazione  di  Origine  Controllata
"Costa d'Amalfi"  e  potra'  precedere  o  seguire  la  Denominazione
stessa. 
5. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'articolo 1,
con  l'esclusione   delle   tipologie   spumante,   e'   obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.